
CAPO V SANZIONI
Articolo 20
Sanzioni
1. La mancata ottemperanza alle prescrizioni imposte dal presente regolamento, sono soggette alla sanzione amministrativa da 25 Euro a 500 Euro e con l’obbligo della immediata rimozione delle strutture o impianti non conformi. Sono fatte salve le sanzioni amministrative repressive degli abusi di cui al precedente articolo15 e le sanzioni previste dall’articolo 20 del Codice della Strada.