CAPO II - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE ED ACCERTAMENTI
DEI
DECESSI
Articolo 3
Denuncia dei decessi
1. Ogni caso di morte deve essere denunciato all’Ufficiale dello Stato Civile, entro 24 ore dal decesso:
- aduno dei congiunti o da persona convivente con il
defunto o da un loro delegato, o in mancanza, da persona informata
del decesso. se la morte avviene nell’abitazione del
defunto;
- da due persone che ne sono informate, se la morte avviene
fuori dall’abitazione del defunto;
- dal diretto o da un delegato dell’Amministrazione
se la morte avviene in un ospedale, collegio, istituto o stabilimento
qualsiasi.
2. L’obbligo della denuncia sussiste anche per i nati
morti.
3. All’atto della denuncia dovranno essere fornite all’Ufficiale
dello Stato Civile tutte le indicazioni stabilite dall’articolo
140 del R.D. 9 luglio 1939 n. 1238, nell’Ordinamento
dello Stato Civile.
Articolo 4
Denuncia decessi accidentali e delittuosi
1. Chiunque ha per primo notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso avvenuto in persona priva di assistenza o rinviene in qualunque luogo pubblico o privato un cadavere è tenuto ad informare l’Autorità municipale o di pubblica sicurezza, aggiungendo tutte quelle notizie a sua conoscenza che possono giovare a stabilire la causa della morte e l’identità del defunto. L’obbligo della denuncia concerne anche i feti espulsi morti ed i prodotti abortivi di qualunque epoca della gestazione.
Articolo 5
Denuncia della causa di morte
1. I medici debbono, per ogni caso di morte di persona da
loro assistita, denunciare al Sindaco la malattia che, a loro
giudizio, ne sarebbe stata la causa. Nel caso di morte di
persona, cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi
la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni
previste dall’articolo 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964,
n. 185.
2. Nel caso di soggetto morto per malattia infettiva e diffusiva
contenuta nell’apposito elenco pubblicato dal Ministero
della Sanità, il Medico, oltre che al Sindaco, deve
dare immediato avviso al Responsabile del Servizio di Igiene
Pubblica dell’U.S.L. Rimane invariato l’obbligo
per il Comune di dare tempestiva comunicazione all’U.S.L.
3. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia
della presunta causa di morte è fatta da medico necroscopico.
4. L’obbligo della denuncia della causa di morte e fatto
anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall’autorità
giudiziaria o per riscontro diagnostico.
5. La denuncia della causa della morte di cui ai commi precedenti.
deve essere fatta entro ventiquattro ore dall’accertamento
del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero
della Sanità, d’intesa con l’Istituto Centrale
di Statistica.
6. L’Ufficiale dello Stato Civile, una volta esaurita
la compilazione della scheda di cui al comma precedente deve
trasmettere copia alla LS.L. entro 30 giorni dalla data del
decesso.
7. La scheda di morte ha finalità esclusivamente sanitario-statistiche.
8. Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti
dal quarto precedente comma. si devono osservare, a seconda
che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico
o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli
articoli 37 e 39 del Regolamento di Polizia mortuaria approvato
con D.P.R. 285 del 10 settembre 1990.
Articolo 6
Accertamenti Necroscopici
1. Le funzioni di medico necroscopico di cui all’articolo
141 del R.D. 9 luglio 1939. n. 1238, sull’Ordinamento
dello Stato Civile, sono esercitate dal Funzionario Medico
all’uopo nominato dalla Unità Sanitaria Locale.
2. Negli ospedali la funzione di medico necroscopico è
svolta dal Coordinatore dei servizi sanitari o da un medico
da lui delegato.
3. I medici di necroscopia dipendono per tale attività
dal Coordinatore Sanitario della Unità Sanitaria Locale
ed a questi riferiscono sull’espletamento del servizio
anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 365
del Codice Penale.
4. Il medico di necroscopia ha compito di accertate la morte.
redigendo l’apposito certificato previsto dal citato
articolo 141.
5. La visita del medico necroscopico deve sempre essere effettuata
non prima di 15 ore e non oltre 30 ore dal decesso, salvo
i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del D.P.R. 285/1990.
6. A seguito della visita necroscopica, il medico necroscopico
compila l’apposito certificato che resterà allegato
al registro degli atti di morte.
Articolo 7
Referto all’autorità Giudiziaria
1. Il sanitario o il Medico necroscopico che rilevi indizi
di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta
a causa naturale devono fare immediato rapporto all’Autorità
di P.S. e All’Autorità Sanitaria, secondo le
rispettive competenze, ai sensi degli articoli 361 e 365 del
Codice Penale e dall’articolo 4 del Codice di Procedura
Penale.
2. Il rilascio del nulla osta al seppellimento, in tali casi,
potrà avvenire solo previa autorizzazione dell’Autorità
Giudiziaria.
Articolo 8
Rinvenimento di Resti Mortali
1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche
di resti mortali o di ossa umane. chi ne fa la scoperta deve
informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà
subito comunicazione all’Autorità Giudiziaria
e a quella di Pubblica Sicurezza e all’Unità
Sanitaria Locale competente per territorio.
2. Salvo diverse disposizioni dell’autorità giudiziaria.
l’Unità Sanitaria Locale incarica dell’esame
del materiale rinvenuto medico necroscopico e comunica i risultati
degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità
giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per
la sepoltura.