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Regolamento Polizia Mortuaria

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CAPO II - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE ED ACCERTAMENTI DEI
DECESSI

Articolo 3
Denuncia dei decessi

1. Ogni caso di morte deve essere denunciato all’Ufficiale dello Stato Civile, entro 24 ore dal decesso:

- aduno dei congiunti o da persona convivente con il defunto o da un loro delegato, o in mancanza, da persona informata del decesso. se la morte avviene nell’abitazione del defunto;
- da due persone che ne sono informate, se la morte avviene fuori dall’abitazione del defunto;
- dal diretto o da un delegato dell’Amministrazione se la morte avviene in un ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi.

2. L’obbligo della denuncia sussiste anche per i nati morti.
3. All’atto della denuncia dovranno essere fornite all’Ufficiale dello Stato Civile tutte le indicazioni stabilite dall’articolo 140 del R.D. 9 luglio 1939 n. 1238, nell’Ordinamento dello Stato Civile.

Articolo 4
Denuncia decessi accidentali e delittuosi

1. Chiunque ha per primo notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso avvenuto in persona priva di assistenza o rinviene in qualunque luogo pubblico o privato un cadavere è tenuto ad informare l’Autorità municipale o di pubblica sicurezza, aggiungendo tutte quelle notizie a sua conoscenza che possono giovare a stabilire la causa della morte e l’identità del defunto. L’obbligo della denuncia concerne anche i feti espulsi morti ed i prodotti abortivi di qualunque epoca della gestazione.

Articolo 5
Denuncia della causa di morte

1. I medici debbono, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa. Nel caso di morte di persona, cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall’articolo 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.
2. Nel caso di soggetto morto per malattia infettiva e diffusiva contenuta nell’apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Medico, oltre che al Sindaco, deve dare immediato avviso al Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell’U.S.L. Rimane invariato l’obbligo per il Comune di dare tempestiva comunicazione all’U.S.L.
3. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta da medico necroscopico.
4. L’obbligo della denuncia della causa di morte e fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall’autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.
5. La denuncia della causa della morte di cui ai commi precedenti. deve essere fatta entro ventiquattro ore dall’accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d’intesa con l’Istituto Centrale di Statistica.
6. L’Ufficiale dello Stato Civile, una volta esaurita la compilazione della scheda di cui al comma precedente deve trasmettere copia alla LS.L. entro 30 giorni dalla data del decesso.
7. La scheda di morte ha finalità esclusivamente sanitario-statistiche.
8. Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal quarto precedente comma. si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli articoli 37 e 39 del Regolamento di Polizia mortuaria approvato con D.P.R. 285 del 10 settembre 1990.

Articolo 6
Accertamenti Necroscopici

1. Le funzioni di medico necroscopico di cui all’articolo 141 del R.D. 9 luglio 1939. n. 1238, sull’Ordinamento dello Stato Civile, sono esercitate dal Funzionario Medico all’uopo nominato dalla Unità Sanitaria Locale.
2. Negli ospedali la funzione di medico necroscopico è svolta dal Coordinatore dei servizi sanitari o da un medico da lui delegato.
3. I medici di necroscopia dipendono per tale attività dal Coordinatore Sanitario della Unità Sanitaria Locale ed a questi riferiscono sull’espletamento del servizio anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 365 del Codice Penale.
4. Il medico di necroscopia ha compito di accertate la morte. redigendo l’apposito certificato previsto dal citato articolo 141.
5. La visita del medico necroscopico deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore e non oltre 30 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del D.P.R. 285/1990.
6. A seguito della visita necroscopica, il medico necroscopico compila l’apposito certificato che resterà allegato al registro degli atti di morte.

Articolo 7
Referto all’autorità Giudiziaria

1. Il sanitario o il Medico necroscopico che rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale devono fare immediato rapporto all’Autorità di P.S. e All’Autorità Sanitaria, secondo le rispettive competenze, ai sensi degli articoli 361 e 365 del Codice Penale e dall’articolo 4 del Codice di Procedura Penale.
2. Il rilascio del nulla osta al seppellimento, in tali casi, potrà avvenire solo previa autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria.

Articolo 8
Rinvenimento di Resti Mortali

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane. chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all’Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza e all’Unità Sanitaria Locale competente per territorio.
2. Salvo diverse disposizioni dell’autorità giudiziaria. l’Unità Sanitaria Locale incarica dell’esame del materiale rinvenuto medico necroscopico e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.


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