CAPO III - AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO O ALLA CREMAZIONE
Articolo 9
Autorizzazione per la sepoltura
1. L’autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è
rilasciata dell’Ufficiale di Stato Civile. a norma dell’articolo
141 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 sullo Stato Civile.
2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura
nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane rinvenute,
dopo che sia stato concesso il nulla osta da parte dell’Autorità
Giudiziaria, previsto dall’articolo precedente.
3. Trascorso il periodo di osservazione di cui al successivo
articolo 13 ed ove non ricorrano i casi previsti dal secondo
e terzo comma dello stesso articolo e dal successivo articolo
24, il Sindaco autorizza il trasporto del feretro.
Articolo 10
Prodotti abortivi
1. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età
di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti
che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età
intrauterina e che all’Ufficiale di Stato Civile non
siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto
e di seppellimento sono rilasciati dall’Unità
Sanitaria Locale.
2. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti
con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di
presunta età inferiore alle 20 settimane.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, i parenti o chi
per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall’espulsione
o estrazione del feto, comanda di seppellimento alla Unità
Sanitaria Locale accompagnata da certificato medico che indichi
la presenta età di gestazione ed il peso del feto.
Articolo 11
Autorizzazione alla cremazione
1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata
dal sindaco sulla base della volontà testamenti espressa
in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria,
la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in
difetto, dal parente più prossimo individuato secondo
gli articoli 74 e seguenti del codice civile e nel caso di
concorrenza di più patenti nello stesso grado da tutti
gli stessi.
2. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare
da atto scritto con sottoscrizione autentica da notaio o dai
pubblici ufficiale abilitati ai sensi dell’articolo
20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
3. Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti
ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri finì
quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati,
è sufficiente la presentazione di una dichiarazione
in carta libera scritta e datata. sottoscritta dall’associato
di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere,
confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti
la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve
essere convalidata dal presidente dell’associazione.
4. L’autorizzazione di cui al comma I non può
essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato
in carta libera redatto dal medico curarne o dal medico necroscopico.
con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale
risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
5. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione
del nulla osta dell’autorità giudiziaria.
6. Per le cremazioni devono essere utilizzati crematori riconosciuti
idonei ai sensi del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 ed autorizzati
ai sensi dell’articolo 343 del T.U.L.S. emanato con
R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni.