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Regolamento Polizia Mortuaria

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CAPO III - AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO O ALLA CREMAZIONE

Articolo 9
Autorizzazione per la sepoltura

1. L’autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata dell’Ufficiale di Stato Civile. a norma dell’articolo 141 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 sullo Stato Civile.
2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane rinvenute, dopo che sia stato concesso il nulla osta da parte dell’Autorità Giudiziaria, previsto dall’articolo precedente.
3. Trascorso il periodo di osservazione di cui al successivo articolo 13 ed ove non ricorrano i casi previsti dal secondo e terzo comma dello stesso articolo e dal successivo articolo 24, il Sindaco autorizza il trasporto del feretro.

Articolo 10
Prodotti abortivi

1. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all’Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall’Unità Sanitaria Locale.
2. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall’espulsione o estrazione del feto, comanda di seppellimento alla Unità Sanitaria Locale accompagnata da certificato medico che indichi la presenta età di gestazione ed il peso del feto.

Articolo 11
Autorizzazione alla cremazione

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal sindaco sulla base della volontà testamenti espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e nel caso di concorrenza di più patenti nello stesso grado da tutti gli stessi.
2. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autentica da notaio o dai pubblici ufficiale abilitati ai sensi dell’articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
3. Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri finì quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata. sottoscritta dall’associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell’associazione.
4. L’autorizzazione di cui al comma I non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curarne o dal medico necroscopico. con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
5. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell’autorità giudiziaria.
6. Per le cremazioni devono essere utilizzati crematori riconosciuti idonei ai sensi del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 ed autorizzati ai sensi dell’articolo 343 del T.U.L.S. emanato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni.


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