CAPO IV – OSSERVAZIONE CADAVERI E DEPOSITI
Articolo 12
Periodo di osservazione
1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né
essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservati, a
conservazione nelle celle frigorifere, ne essere inumato,
tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento
del decesso. salvo i casi di decapitazione o di maciullamento
e salvo quelli nei quali il medico necroscopico avrà
accertato la morte anche mediante l’ausilio di apparecchi
o strumenti.
2. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano
dubbi di morte apparente l’osservazione deve essere
protratta finora 48 ore, salvo che il medico necroscopico
non accerti la morte nei modi previsti dal comma precedente.
3. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva
diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione.
quando le ragioni speciali lo richiedano, su proposta del
Coordinatore Sanitario, il Sindaco può ridurre il periodo
di osservazione a meno di 24 ore ed a meno di 48 ore.
Articolo 13
Modalità per l’osservazione
1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere
posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni
di vita.
2. Tale periodo potrà essere trascorso presso il luogo
del decesso, ivi compreso il domicilio del defunto o in altri
luoghi quando particolari necessita di onoranze del defunto
lo richieda, purché non siano ostacolare e possano
essere rilevate eventuali manifestazioni di vita.
3. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva compresa
nell’apposito elenco del Ministero della Sanità
devono essere adottate speciali misure cautelative prescritte
dal medico necroscopico all’uopo nominato dall’Unità
Sanitaria Locale.
Articolo 14
Depositi di osservazione
1. Nel territorio comunale è predisposto un apposito locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:
a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericolo
mantenere per il prescritto periodo di osservazione;
b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via
o in luogo pubblico;
c) ignoti, di cui debba farsi esposizione al pubblico per
il riconoscimento.
2. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui
sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo
in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando
le prescrizioni disposte caso per caso dall’Unità
Sanitaria Locale, in relazione agli elementi risultanti nel
certificato di morte di cui all’articolo 100 del D.P.R.
13 febbraio 1964, n. 185.
3. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata
la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali
manifestazioni di vita.
4. I depositi di osservazione, che devono essere distinti
dagli obitori. possono essere istituiti da! Comune nell’ambito
del cimitero o presso ospedali od altri istituti sanitari
ovvero in particolare edifico rispondente allo scopo per ubicazione
e requisiti igienici.
5. Il trasporto delle salme al deposito di osservazione deve
essere effettuato in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni
di vita.
6. Durante il periodo di osservazione i cadaveri non possono
essere rimossi.
Articolo 15
Obitori
1. Il Comune dispone di un obitorio per l’assolvimento delle seguenti funzioni obitori ali:
a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico
dei cadaveri dì persone decedute senza assistenza medica;
b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione
dell’autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie
e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento
igienicoconservativo;
c) deposito. riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria
o trattamento igienico conservato di cadaveri portatori di
radioattività.