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Regolamento Polizia Mortuaria

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CAPO IX – CIMITERI COMUNALI – PIANO REGOLATORE DEL CIMITERO

Articolo 30
Cimiteri comunali

1. Il Comune dispone per il seppellimento e la custodia dei cadaveri di un cimitero comunale del Capoluogo.
2. Per la costruzione, ampliamento, sistemazione del cimitero comunale si osservano le disposizioni del regolamento di polizia mortuaria 10 settembre 1990, n. 285.

Articolo 31
Vigilanza sull’ordine e manutenzione

1. La manutenzione. l’ordine e la vigilanza sanitaria dei cimiteri spettano al Sindaco.
2. Il coordinatore sanitario dell’USL controlla il funzionamento del cimitero, e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Articolo 32
Addetti ai servizi cimiteriali

1. La custodia dei cimiteri è effettuata dal personale previsto dalla pianta organica del Comune.
2. Il custode del cimitero, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l’autorizzazione prescritta e la allegata documentazione. Inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare vidimato dal Sindaco:

1) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall’atto di autorizzazione di cui sopra. l’anno, il giorno e l’ora di inumazione, il numero arabico portato dal cippo e le altre indicazioni necessarie ad individuare la sepoltura e il numero di ordine della bolletta di seppellimento;
2) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l’indicazione del sito dove sono stati sepolti;
3) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l’identificazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dalla autorizzazione del Sindaco;
4) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri, ceneri ecc.

Articolo 33
Registro cimiteriale

1. Per ogni cimitero il registro indicato nell’articolo precedente deve essere tenuto sempre rigorosamente aggiornato e presentato ad ogni richiesta degli organi di controllo.
2. Un esemplare del medesimo deve essere consegnato, ad ogni fine di anno, al Comune per essere conservato negli archivi, restando l’altro presso il cimitero.

Articolo 34
Camera mortuaria

1. Il cimitero comunale è dotato di una camera mortuaria per l’eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.
2. La camera mortuaria deve essere illuminata o ventilata per mezzo di grandi finestre aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero.
3. Le pareti di essa, fino, all’altezza di m. 2. devono essere rivestite in lastra di marmo o altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacata a cemento ricoperto di vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile, il pavimento costituito anch’esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile. debba essere disposto in modo assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.
4. La camera deve essere munita di acqua corrente e di lavandino.
5. Il pavimento e le pareti dovranno essere lavati dopo ogni deposto di salme con soluzione disinfettante.

Articolo 35
Sala per autopsie

1. La sala per autopsie deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria.
2. Nella sala, munita di idonea illuminazione, vi deve essere un tavolo anatomico, in gres, o in ceramica, o in marmo, o in ardesia, o in pietra artificiale ben levigata o in metallo. Il tavolo deve essere provvisto di adatta canalizzazione per l’allontamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio e di mezzi ardesia per il loro rapido ed innocuo smaltimento, nonché di sistema di aspirazione dei gas e loro innocuizzazione.
3. Ove possibile per l’esistenza dei requisiti sopra riportati potrà essere destinata a sala per autopsie anche la camera mortuaria.

Articolo 36
Ossario comunale

1. Presso il cimitero comunale è allestito un ossario consistente in un manufatto. destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o estumulazioni non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero.
2. Questo ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.
3. Nell’ossario comune potranno essere immessi i resti ossei rinvenuti nel territorio comunale, dei quali non sia possibile l’identificazione.

Articolo 37
Cinerari

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all’esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2. Presso il cimitero viene riservato il 5% dei loculi a ossario per accogliere queste urne. Le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali privati.
3. Le dimensioni massime delle urne sono corrispondenti a quelle delle cassette di zinco per la raccolta dei resti negli ossari.
4. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 23, 27 e 28, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.
5. Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo ed in forma collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale modo di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.
6. La consegna dell’urea cineraria agli effetti dell’articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da che prendere in consegna l’urna e il terzo deve essere trasmesso all’ufficio di stato civile.
7. Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall’incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

Articolo 38
Planimetria dei cimiteri

1. Gli uffici comunali competenti devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 del cimitero comunale, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.
2. La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano sorti nuovi cimiteri o quando a quello esistente siano state apportare modifiche ed ampliamenti.
3. Dalle planimetrie devono risultare i vari settori di seppellimento per inumazioni di salme in fosse comuni. e per costruzioni di loculi.
4. Ogni settore deve essere suddiviso in file contraddistinte da numerazione progressiva e ciascuna fila suddivisa in tante fosse o aree di sepoltura ordinatamente numerate.
La superficie dei lotti di terreno, destinati ai campi di inumazione, deve essere prevista in modo da superare di almeno la metà area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell’ultimo decennio estimata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di dieci anni. Se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio. l’area viene calcolata proporzionalmente.
5. Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione, occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni. Si tiene anche conto dell’eventualità di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni.
6. Nell’area di cui ai commi precedenti non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:

a) alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni o di sepolture private;
b) a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio;
c) alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero;
d) a qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione.

7. Nel cimitero possono essere previsti settori particolari per l’inumazione di salme di fanciulli e di feti.

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