CAPO IX – CIMITERI COMUNALI – PIANO REGOLATORE DEL CIMITERO
Articolo 30
Cimiteri comunali
1. Il Comune dispone per il seppellimento e la custodia dei
cadaveri di un cimitero comunale del Capoluogo.
2. Per la costruzione, ampliamento, sistemazione del cimitero
comunale si osservano le disposizioni del regolamento di polizia
mortuaria 10 settembre 1990, n. 285.
Articolo 31
Vigilanza sull’ordine e manutenzione
1. La manutenzione. l’ordine e la vigilanza sanitaria
dei cimiteri spettano al Sindaco.
2. Il coordinatore sanitario dell’USL controlla il funzionamento
del cimitero, e propone al Sindaco i provvedimenti necessari
per assicurare il regolare servizio.
Articolo 32
Addetti ai servizi cimiteriali
1. La custodia dei cimiteri è effettuata dal personale
previsto dalla pianta organica del Comune.
2. Il custode del cimitero, per ogni cadavere ricevuto, ritira
e conserva presso di sé l’autorizzazione prescritta
e la allegata documentazione. Inoltre iscrive giornalmente
sopra apposito registro in doppio esemplare vidimato dal Sindaco:
1) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il
nome, cognome, età, luogo di nascita del defunto, secondo
quanto risulta dall’atto di autorizzazione di cui sopra.
l’anno, il giorno e l’ora di inumazione, il numero
arabico portato dal cippo e le altre indicazioni necessarie
ad individuare la sepoltura e il numero di ordine della bolletta
di seppellimento;
2) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri
vengono tumulati, con l’indicazione del sito dove sono
stati sepolti;
3) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri
vengono cremati, con l’identificazione del luogo di
deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono
state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta
dalla autorizzazione del Sindaco;
4) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione,
estumulazione, trasporto di cadaveri, ceneri ecc.
Articolo 33
Registro cimiteriale
1. Per ogni cimitero il registro indicato nell’articolo
precedente deve essere tenuto sempre rigorosamente aggiornato
e presentato ad ogni richiesta degli organi di controllo.
2. Un esemplare del medesimo deve essere consegnato, ad ogni
fine di anno, al Comune per essere conservato negli archivi,
restando l’altro presso il cimitero.
Articolo 34
Camera mortuaria
1. Il cimitero comunale è dotato di una camera mortuaria
per l’eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.
2. La camera mortuaria deve essere illuminata o ventilata
per mezzo di grandi finestre aperte direttamente verso la
superficie scoperta del cimitero.
3. Le pareti di essa, fino, all’altezza di m. 2. devono
essere rivestite in lastra di marmo o altra pietra naturale
o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacata a cemento
ricoperto di vernice a smalto o da altro materiale facilmente
lavabile, il pavimento costituito anch’esso da materiale
liscio, impermeabile, ben unito, lavabile. debba essere disposto
in modo assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio,
di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.
4. La camera deve essere munita di acqua corrente e di lavandino.
5. Il pavimento e le pareti dovranno essere lavati dopo ogni
deposto di salme con soluzione disinfettante.
Articolo 35
Sala per autopsie
1. La sala per autopsie deve rispondere ai medesimi requisiti
prescritti per la camera mortuaria.
2. Nella sala, munita di idonea illuminazione, vi deve essere
un tavolo anatomico, in gres, o in ceramica, o in marmo, o
in ardesia, o in pietra artificiale ben levigata o in metallo.
Il tavolo deve essere provvisto di adatta canalizzazione per
l’allontamento dei liquidi cadaverici e delle acque
di lavaggio e di mezzi ardesia per il loro rapido ed innocuo
smaltimento, nonché di sistema di aspirazione dei gas
e loro innocuizzazione.
3. Ove possibile per l’esistenza dei requisiti sopra
riportati potrà essere destinata a sala per autopsie
anche la camera mortuaria.
Articolo 36
Ossario comunale
1. Presso il cimitero comunale è allestito un ossario
consistente in un manufatto. destinato a raccogliere le ossa
provenienti dalle esumazioni o estumulazioni non richieste
dai familiari per altra destinazione nel cimitero.
2. Questo ossario deve essere costruito in modo che le ossa
siano sottratte alla vista del pubblico.
3. Nell’ossario comune potranno essere immessi i resti
ossei rinvenuti nel territorio comunale, dei quali non sia
possibile l’identificazione.
Articolo 37
Cinerari
1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere
devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante
all’esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte
del defunto.
2. Presso il cimitero viene riservato il 5% dei loculi a ossario
per accogliere queste urne. Le urne possono essere collocate
anche in spazi dati in concessione ad enti morali privati.
3. Le dimensioni massime delle urne sono corrispondenti a
quelle delle cassette di zinco per la raccolta dei resti negli
ossari.
4. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione,
ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 23,
27 e 28, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali
igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali
indicazioni del coordinatore sanitario nel caso di presenza
di nuclidi radioattivi.
5. Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta
e la conservazione in perpetuo ed in forma collettiva delle
ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali
sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere
tale modo di dispersione dopo la cremazione oppure per le
quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra
destinazione.
6. La consegna dell’urea cineraria agli effetti dell’articolo
343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito
verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere
conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno
da che prendere in consegna l’urna e il terzo deve essere
trasmesso all’ufficio di stato civile.
7. Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato
dall’incaricato del servizio di custodia del cimitero
in cui vengono custodite le ceneri.
Articolo 38
Planimetria dei cimiteri
1. Gli uffici comunali competenti devono essere dotati di
una planimetria in scala 1:500 del cimitero comunale, estesa
anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone
di rispetto cimiteriale.
2. La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni
o quando siano sorti nuovi cimiteri o quando a quello esistente
siano state apportare modifiche ed ampliamenti.
3. Dalle planimetrie devono risultare i vari settori di seppellimento
per inumazioni di salme in fosse comuni. e per costruzioni
di loculi.
4. Ogni settore deve essere suddiviso in file contraddistinte
da numerazione progressiva e ciascuna fila suddivisa in tante
fosse o aree di sepoltura ordinatamente numerate.
La superficie dei lotti di terreno, destinati ai campi di
inumazione, deve essere prevista in modo da superare di almeno
la metà area netta, da calcolare sulla base dei dati
statistici delle inumazioni dell’ultimo decennio estimata
ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione
di dieci anni. Se il tempo di rotazione è stato fissato
per un periodo diverso dal decennio. l’area viene calcolata
proporzionalmente.
5. Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno
destinati ai campi di inumazione, occorre tenere presenti
anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni.
Si tiene anche conto dell’eventualità di eventi
straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni.
6. Nell’area di cui ai commi precedenti non deve essere
calcolato lo spazio eventualmente riservato:
a) alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione
oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni
o di sepolture private;
b) a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio;
c) alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella,
adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico
e degli addetti al cimitero;
d) a qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione.
7. Nel cimitero possono essere previsti settori particolari per l’inumazione di salme di fanciulli e di feti.