CAPO V – SEPOLTURA DEI CADAVERI
Articolo 16
Obbligo del feretro individuale
1. I feretri devono recare una targhetta metallica, con l’indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. I feretri in rapporto ai diversi tipi di sepoltura debbono avere le seguenti caratteristiche:
a) per le INUMAZIONI non è consentito l’uso
di casse in metallo o di altro materiale non biodegradabile.
L’impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno
deve essere autorizzato caso per caso cond eccetto del Ministro
per la Sanità, sentito il Consiglio Superiore della
Sanità.
Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere
inferiore a cm. 2.
Le tavole del fondo di un solo pezzo del senso della lunghezza.
potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della
larghezza. fra loro congiunte con collante di sicura presa.
Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi
disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con idoneo mastice.
Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante
viti disposte di 40 in 40 cm.
Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte
tra loro con collante di sicura e duratura presa.
Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l’indicazione della Ditta costruttrice e del fornitore:
b) per le TUMULAZIONI in loculo o cripta le salme devono
essere racchiuse in duplice cassa, l’una di legno, l’altra
di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti prescritti
per le casse destinate al trasporto all’estero o fuori
Comune.
Le casse destinate alla tumulazione debbono essere private
dei piedini metallici sottostanti, in modo che la cassa riposi
in totale aderenza con il piano del loculo. E’ consentito
l’uso e l’applicazione di valvole destinate a
fissare o neutralizzate i gas provenienti dalla putrefazione
dei cadaveri, autorizzate dal Ministero della Sanità;
c) per il TRASPORTO FUORI COMUNE O ALL’ESTERO. le
salme devono essere racchiuse in duplice cassa l’una
in legno, l’altra in metallo.
La cassa metallica o che racchiuda quella di legno o che sia
da questa racchiusa, deve essere saldata a fuoco e tra le
due casse al fondo, deve essere interposto uno strato di torba
polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente
sempre biodegradabile riconosciuto idoneo.
Nel caso di feretri destinati all’inumazione la cassa
metallica deve racchiudere quella di legno in modo che si
renda agevole la rimozione di questa ultima.
A questo scopo è fatto obbligo agli operatori del settore
di provvedere all’uso di casse metalliche che contengano
quelle di legno ogni qualvolta il feretro debba essere inumato
nel cimitero di questo comune. in caso di inadempienza il
feretro non sarà accettato per l’inumazione.
Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la
periferia della zona di contatto egli elementi da saldare.
Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere
inferiore a 0.660 mm. se di zinco, ed a 1.5 mm. se di piombo,
le casse debbono portare impressi i marchi di fabbrica con
le indicazioni della ditta costruttrice.
Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere
inferiore a mm. 25.
Il fondo della cassa dovrà essere formato da una o
più tavole di un solo pezzo nel senso della larghezza.
tra loro saldate con collante di sicura e duratura presa.
Il coperchio della cassa dovrà essere formato da una
o più tavole di uno solo pezzo nel senso della lunghezza.
Nel caso che il coperchio sia costituito da più fasce
che si trovino su piani diversi occorre che dettate fasce
siano costituite da tavole in un solo pezzo nel senso della
lunghezza.
Le pareti laterali della cassa. comprese tra il fondo ed il
coperchio. dovranno essere formate da una o più tavole
di un solo pezzo nel senso della lunghezza. congiunte tra
loro nel senso della larghezza con le stesse modalità
tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti
e laterali saranno parimenti riunite tra loro e saldamente
congiunte con collante di sicura e duratura presa.
Il coperchio sarà congiunto alle pareti laterali mediante
viti disposte di 20 in 20 cm.
Il fondo sarà congiunto ad esse con chiodi disposti
di 20 in 20 cm.
Il fondo sarà inoltre assicurato con buon mastice.
La cassa così confezionata sarà cerchiata con
liste di lamiere di ferro, larghe non meno di 2 cm., distanti
l’una dall’altra non più di 50 cm. saldamente
fissate al feretri mediante chiodi o viti.
Ogni cassa di legno deve portare impresso il marchio di fabbrica
con le indicazioni della ditta costruttrice.
2. Per il trasporto da un Comune ad un altro, che disti non più di 100 chilometri, salvo il caso previsto dall’articolo 25 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente o con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.
Articolo 18
Chiusura del feretro
1. L’esecutore della chiusura del feretro è
tenuto a compilare e sottoscrivere, sotto la propria responsabilità,
una dichiarazione, su apposito modulo fornito gratuitamente,
dal Comune, da cui risulti il tipo di sepoltura a cui il feretro
sia stato destinato, la rispondenza del feretro e del modo
con cui è stata eseguita la chiusura alle caratteristiche
di cui al presente regolamento, al D.P.R. 10 settembre 1990.
n. 285 e ad ogni altra disposizione vigente in materia.
2. La dichiarazione di cui sopra viene allegata a cura dell’incaricato
di cui al primo comma al permesso di sepoltura e al permesso
del Sindaco al trasporto del cadavere per essere consegnati
al custode del cimitero.
3. A tale scopo l’operatore di cui a! primo comma deve
comunicate anticipatamente alla U.S.L. l’ora esatta,
il giorno ed il luogo in cui verrà effettuata la chiusura
del feretro, nonché il tipo di sepoltura a cui è
destinato.
4. E’ vietato, procedere alla chiusura del feretro prima,
dell’ora stabilita dal Medico Necroscopico quale termine
del periodo di osservazione.
5. Una volta che il feretro sia stato chiuso, salvo diversa
disposizione dell’Autorità Giudiziaria, non se
ne potrà procedere alla riapertura. Detta norma si
applica anche ai feretri provenienti da altri Comuni o Stati
Esteri, salvo i casi nei quali i feretri siano predisposti
in modo tale da consentire la visione del cadavere pur garantendo
la perfetta tenuta del feretro stesso.