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Regolamento Polizia Mortuaria

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CAPO V – SEPOLTURA DEI CADAVERI

Articolo 16
Obbligo del feretro individuale

1. I feretri devono recare una targhetta metallica, con l’indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. I feretri in rapporto ai diversi tipi di sepoltura debbono avere le seguenti caratteristiche:

a) per le INUMAZIONI non è consentito l’uso di casse in metallo o di altro materiale non biodegradabile.
L’impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato caso per caso cond eccetto del Ministro per la Sanità, sentito il Consiglio Superiore della Sanità.
Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.
Le tavole del fondo di un solo pezzo del senso della lunghezza. potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza. fra loro congiunte con collante di sicura presa.
Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con idoneo mastice.
Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.
Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l’indicazione della Ditta costruttrice e del fornitore:

b) per le TUMULAZIONI in loculo o cripta le salme devono essere racchiuse in duplice cassa, l’una di legno, l’altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti prescritti per le casse destinate al trasporto all’estero o fuori Comune.
Le casse destinate alla tumulazione debbono essere private dei piedini metallici sottostanti, in modo che la cassa riposi in totale aderenza con il piano del loculo. E’ consentito l’uso e l’applicazione di valvole destinate a fissare o neutralizzate i gas provenienti dalla putrefazione dei cadaveri, autorizzate dal Ministero della Sanità;

c) per il TRASPORTO FUORI COMUNE O ALL’ESTERO. le salme devono essere racchiuse in duplice cassa l’una in legno, l’altra in metallo.
La cassa metallica o che racchiuda quella di legno o che sia da questa racchiusa, deve essere saldata a fuoco e tra le due casse al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente sempre biodegradabile riconosciuto idoneo.
Nel caso di feretri destinati all’inumazione la cassa metallica deve racchiudere quella di legno in modo che si renda agevole la rimozione di questa ultima.
A questo scopo è fatto obbligo agli operatori del settore di provvedere all’uso di casse metalliche che contengano quelle di legno ogni qualvolta il feretro debba essere inumato nel cimitero di questo comune. in caso di inadempienza il feretro non sarà accettato per l’inumazione.
Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto egli elementi da saldare.
Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0.660 mm. se di zinco, ed a 1.5 mm. se di piombo, le casse debbono portare impressi i marchi di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.
Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm. 25.
Il fondo della cassa dovrà essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della larghezza. tra loro saldate con collante di sicura e duratura presa.
Il coperchio della cassa dovrà essere formato da una o più tavole di uno solo pezzo nel senso della lunghezza.
Nel caso che il coperchio sia costituito da più fasce che si trovino su piani diversi occorre che dettate fasce siano costituite da tavole in un solo pezzo nel senso della lunghezza.
Le pareti laterali della cassa. comprese tra il fondo ed il coperchio. dovranno essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza. congiunte tra loro nel senso della larghezza con le stesse modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti e laterali saranno parimenti riunite tra loro e saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
Il coperchio sarà congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 cm.
Il fondo sarà congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 cm.
Il fondo sarà inoltre assicurato con buon mastice.
La cassa così confezionata sarà cerchiata con liste di lamiere di ferro, larghe non meno di 2 cm., distanti l’una dall’altra non più di 50 cm. saldamente fissate al feretri mediante chiodi o viti.
Ogni cassa di legno deve portare impresso il marchio di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.

2. Per il trasporto da un Comune ad un altro, che disti non più di 100 chilometri, salvo il caso previsto dall’articolo 25 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente o con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.

Articolo 18
Chiusura del feretro

1. L’esecutore della chiusura del feretro è tenuto a compilare e sottoscrivere, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione, su apposito modulo fornito gratuitamente, dal Comune, da cui risulti il tipo di sepoltura a cui il feretro sia stato destinato, la rispondenza del feretro e del modo con cui è stata eseguita la chiusura alle caratteristiche di cui al presente regolamento, al D.P.R. 10 settembre 1990. n. 285 e ad ogni altra disposizione vigente in materia.

2. La dichiarazione di cui sopra viene allegata a cura dell’incaricato di cui al primo comma al permesso di sepoltura e al permesso del Sindaco al trasporto del cadavere per essere consegnati al custode del cimitero.
3. A tale scopo l’operatore di cui a! primo comma deve comunicate anticipatamente alla U.S.L. l’ora esatta, il giorno ed il luogo in cui verrà effettuata la chiusura del feretro, nonché il tipo di sepoltura a cui è destinato.
4. E’ vietato, procedere alla chiusura del feretro prima, dell’ora stabilita dal Medico Necroscopico quale termine del periodo di osservazione.
5. Una volta che il feretro sia stato chiuso, salvo diversa disposizione dell’Autorità Giudiziaria, non se ne potrà procedere alla riapertura. Detta norma si applica anche ai feretri provenienti da altri Comuni o Stati Esteri, salvo i casi nei quali i feretri siano predisposti in modo tale da consentire la visione del cadavere pur garantendo la perfetta tenuta del feretro stesso.


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