CAPO VI – TRATTAMENTI CONSERVATI ED ANTIPUTREFATTIVI
Articolo 19
Trattamenti conservati e antiputrefattivi
1. Le imbalsamazioni devono essere autorizzate dal Sindaco
ed eseguite trascorso il periodo di osservazione sotto il
controllo dell’Unità Sanitaria Locale.
2. Il trattamento antiputrefattivo è eseguito dal medico
necrioscopo nominato dall’Unità Sanitaria Locale
e da altro personale tecnico da lui delegato e dopo che sia
trascorso il periodo di osservazione prescritto secondo le
modalità di cui all’articolo 32 del D.P.R. n.
285/1990.
Articolo 20
Trattamenti antiputrefattivi
Disposizioni particolari per trasporto fuori Comune
1. Per il trasporto fuori del territorio di competenza dell’Unità
Sanitaria Locale nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio,
agosto e settembre. le salme devono essere sottoposte a trattamento
antiputrefattivo mediante introduzione nella corporea coopero
di almeno 500 cc. di formalina FU.
2. Negli altri mesi dell’anno, tale prescrizione si
applica solo per le salme che devono essere trasportate in
località che, colo mezzo di trasporto prescelto, si
raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto
venga eseguito trascorse le ore 48 dal decesso.
3. Le prescrizioni del seguente, articolo non si applicano
ai cadaveri sottoposti ai trattamenti di imbalsamazione.
4. La certificazione relativa deve essere allegata agli altri
documenti.