CAPO VII – TRASPORTO DI CADAVERI
Articolo 21
Trasporto di cadaveri
1. Salvo il caso previsto dal successivo articolo 22, le
spese per il trasporto e la consegna dei cadaveri effettuata
con carri chiusi, rispondenti a quanto previsto dal D.P.R.
10 settembre 1990, n. 285 e riconosciuti idonei dall’USL
competente, sarà a carico dei familiari o aventi causa.
2. E’ consentito di rendere al defunto le estreme onoranze,
osservano le prescrizioni dell’Autorità. Sanitaria,
salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazioni
epidemica della malattia che causato la morte.
3. Quando dalla denuncia della causa di morte, risulti che
il cadavere e portatore di radioattività, l’USL
competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione
delle salme siano effettuate osservando le necessarie misure
protettive, di volta in volta prescritte, al fine di evitare
la contaminazione ambientale.
4. Il corteo deve di regola seguire la via più breve
dall’abitazione del defunto alla chiesa e da questa
al cimitero nonché direttamente dall’abitazione
al cimitero qualora non vengano eseguire funzioni religiose.
5. Il Sindaco determina l’onerario per il trasporto
dei cadaveri, le modalità e i percorsi consentiti.
Articolo 22
Casi di gratuità (Cassa, trasporto, ecc.)
1. Il trasporto del feretro viene eseguito nel modo più
semplice a spese del Comune in caso di persone morte in stati
di indigenza o quando non sia possibile reperire chi ne assuma
il carico.
2. In tal caso il Comune si può assumere, se non è
possibile provvedere altrimenti, anche la spesa del feretro
ad altre sapesse eventualmente necessarie, salvo rivalsa nei
confronti degli eredi del defunto.
Articolo 23
Autorizzazione al trasporto
1. L’incaricato del trasporto di un cadavere o di resti
mortali, deve essere munito di apposita autorizzazione del
Sindaco.
2. Tale autorizzazione deve essere consegnata al custode del
cimitero che e tenuto alla sua conservazione, assieme al permesso
di seppellimento.
3. Il trasporto di un cadavere. di resti mortali, o di ossa
umane entro l’ambito del Comune in luogo diverso dal
cimitero deve essere munito di apposita autorizzazione del
Sindaco.
Articolo 24
Trasporto di salma fuori comune
1. Il trasporto di salma fuori Comune deve essere autorizzato
dal Sindaco con apposito provvedimento.
2. Chi chiede il trasporto di salma fuori dal Comune deve
farne domanda al Sindaco allegandone il certificato di morte.
3. L’incaricato del trasporto dovrà essere munito
dell’autorizzazione a trasportare la salma fuori Comune.
4. Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave
o per aereo, il provvedimento anzidetto deve restare in consegna
al vettore.
5. Del suddetto trasporto fuori Comune si dà avviso
al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita.
6. Per Le salme provenienti da altri Comuni, il trasporto
può essere effettuato direttamente al cimitero, oppure
presso l’abitazione del defunto e da lì al cimitero
come previsto negli articoli precedenti.
7. Il ricevimento della salma al cimitero è regolato
dal custode ed è disciplinato con ordinanza del Sindaco
che determina l’orario di accoglibilità dei trasporti.
8. All’arrivo al cimitero il custode accerta la regolarità
dei documenti e la rispondenza delle caratteristiche del feretro
a quelle per la sepoltura cui è destinato, ritirando
e conservando, sotto la propria responsabilità, tutti
i documenti di accompagnamento, come specificato negli articoli
precedenti.
Articolo 25
Trasporto di salma da e per l’estero
1. Per il trasporto di salma da e per l’estero si applicano le norme previste dagli articoli 27, 28, 29 e 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 ed altre disposizioni di legge eventualmente vigenti.
Articolo 26
Trasporti di salma fuori comune o all’estero - Malattie
infettive diffusive
1. Per i morti di malattie infettive diffusive. di cui all’apposito
elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l’autorizzazione
al trasporto fuori Comune o all’estero può essere
data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso
il periodo di osservazione, è stato composto nella
duplice cassa, seguendo le prescrizioni precedentemente indicate
nell’articolo 17 ad eccezione dell’ultimo comma
dello stesso articolo.
2. Ove tale prescrizioni non siano state osservate, l’autorizzazione
anzidetta, può essere concessa solo dopo due anni dal
decesso e con l’osservanza delle speciali cautele, che
. caso per caso, saranno determinate dal Funzionario Medico
all’uopo preposto dall’USL.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
ai trasporti di cadaveri per l’estero quando la morte
sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui
all’elenco previsto dal primo comma.
Articolo 27
Trasporti di salme per la cremazione
1. Il trasporto di salme da Comune a Comune per essere cremato
ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro
definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto del
Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto
il decesso.
2. All’infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri
di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto alla
autorizzazione del Sindaco.
Articolo 28
Trasporto ossa umane e resti mortali
1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili,
ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti,
non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali
igieniche stabilite per il trasporto delle salme.
2. Le ossa umane ed i resti umani assimilabili debbono in
ogni caso essere raccolti in cassette di zinco, di spessore
non inferiore a mm. 0,660, saldate a fuoco, portanti il nome
e cognome del defunto. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili
provengono da rinvenimento e non sia possibile l’identificazione
del defunto a cui appartennero, la cassetta dovrà recare
l’identificazione del luogo e della data in cui sono
rinvenuti.