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Regolamento Polizia Mortuaria

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CAPO VII – TRASPORTO DI CADAVERI

Articolo 21
Trasporto di cadaveri

1. Salvo il caso previsto dal successivo articolo 22, le spese per il trasporto e la consegna dei cadaveri effettuata con carri chiusi, rispondenti a quanto previsto dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e riconosciuti idonei dall’USL competente, sarà a carico dei familiari o aventi causa.
2. E’ consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservano le prescrizioni dell’Autorità. Sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazioni epidemica della malattia che causato la morte.
3. Quando dalla denuncia della causa di morte, risulti che il cadavere e portatore di radioattività, l’USL competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuate osservando le necessarie misure protettive, di volta in volta prescritte, al fine di evitare la contaminazione ambientale.
4. Il corteo deve di regola seguire la via più breve dall’abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero nonché direttamente dall’abitazione al cimitero qualora non vengano eseguire funzioni religiose.
5. Il Sindaco determina l’onerario per il trasporto dei cadaveri, le modalità e i percorsi consentiti.

Articolo 22
Casi di gratuità (Cassa, trasporto, ecc.)

1. Il trasporto del feretro viene eseguito nel modo più semplice a spese del Comune in caso di persone morte in stati di indigenza o quando non sia possibile reperire chi ne assuma il carico.
2. In tal caso il Comune si può assumere, se non è possibile provvedere altrimenti, anche la spesa del feretro ad altre sapesse eventualmente necessarie, salvo rivalsa nei confronti degli eredi del defunto.

Articolo 23
Autorizzazione al trasporto

1. L’incaricato del trasporto di un cadavere o di resti mortali, deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco.
2. Tale autorizzazione deve essere consegnata al custode del cimitero che e tenuto alla sua conservazione, assieme al permesso di seppellimento.
3. Il trasporto di un cadavere. di resti mortali, o di ossa umane entro l’ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco.

Articolo 24
Trasporto di salma fuori comune

1. Il trasporto di salma fuori Comune deve essere autorizzato dal Sindaco con apposito provvedimento.
2. Chi chiede il trasporto di salma fuori dal Comune deve farne domanda al Sindaco allegandone il certificato di morte.
3. L’incaricato del trasporto dovrà essere munito dell’autorizzazione a trasportare la salma fuori Comune.
4. Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il provvedimento anzidetto deve restare in consegna al vettore.
5. Del suddetto trasporto fuori Comune si dà avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita.
6. Per Le salme provenienti da altri Comuni, il trasporto può essere effettuato direttamente al cimitero, oppure presso l’abitazione del defunto e da lì al cimitero come previsto negli articoli precedenti.
7. Il ricevimento della salma al cimitero è regolato dal custode ed è disciplinato con ordinanza del Sindaco che determina l’orario di accoglibilità dei trasporti.
8. All’arrivo al cimitero il custode accerta la regolarità dei documenti e la rispondenza delle caratteristiche del feretro a quelle per la sepoltura cui è destinato, ritirando e conservando, sotto la propria responsabilità, tutti i documenti di accompagnamento, come specificato negli articoli precedenti.

Articolo 25
Trasporto di salma da e per l’estero

1. Per il trasporto di salma da e per l’estero si applicano le norme previste dagli articoli 27, 28, 29 e 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 ed altre disposizioni di legge eventualmente vigenti.

Articolo 26
Trasporti di salma fuori comune o all’estero - Malattie infettive diffusive

1. Per i morti di malattie infettive diffusive. di cui all’apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l’autorizzazione al trasporto fuori Comune o all’estero può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa, seguendo le prescrizioni precedentemente indicate nell’articolo 17 ad eccezione dell’ultimo comma dello stesso articolo.
2. Ove tale prescrizioni non siano state osservate, l’autorizzazione anzidetta, può essere concessa solo dopo due anni dal decesso e con l’osservanza delle speciali cautele, che . caso per caso, saranno determinate dal Funzionario Medico all’uopo preposto dall’USL.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri per l’estero quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all’elenco previsto dal primo comma.

Articolo 27
Trasporti di salme per la cremazione

1. Il trasporto di salme da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto del Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.
2. All’infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto alla autorizzazione del Sindaco.

Articolo 28
Trasporto ossa umane e resti mortali

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.
2. Le ossa umane ed i resti umani assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassette di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldate a fuoco, portanti il nome e cognome del defunto. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l’identificazione del defunto a cui appartennero, la cassetta dovrà recare l’identificazione del luogo e della data in cui sono rinvenuti.

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