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Regolamento Polizia Mortuaria

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CAPO VIII – CONSEGNA DE CADAVERI AL CIMITERO

Articolo 29
Ammissione nel cimitero

1. Nel cimitero devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

a) i cadaveri delle persone morte nel Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
b) i cadaveri delle persone morte fuori dal Comune, ma aventi in esso in vita la residenza;
c) i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esse, ma aventi il diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel Comune stesso;
d) i nati morti ed i prodotti del concepimento;
e) i resti mortali delle persone sopra elencate.

2. I cadaveri delle persone che, non residenti nel Comune all’atto del decesso, risultavano però esservi nate o avendo avuto in esso un periodo di residenza in vita, possono essere ricevuti nel cimitero, previa apposta richiesta al Sindaco.

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