CAPO VIII – CONSEGNA DE CADAVERI AL CIMITERO
Articolo 29
Ammissione nel cimitero
1. Nel cimitero devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:
a) i cadaveri delle persone morte nel Comune, qualunque
ne fosse in vita la residenza;
b) i cadaveri delle persone morte fuori dal Comune, ma aventi
in esso in vita la residenza;
c) i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune
e morte fuori di esse, ma aventi il diritto al seppellimento
in una sepoltura privata esistente nel Comune stesso;
d) i nati morti ed i prodotti del concepimento;
e) i resti mortali delle persone sopra elencate.
2. I cadaveri delle persone che, non residenti nel Comune all’atto del decesso, risultavano però esservi nate o avendo avuto in esso un periodo di residenza in vita, possono essere ricevuti nel cimitero, previa apposta richiesta al Sindaco.