CAPO X - SISTEMI DI SEPOLTURA
Articolo 39
Specie di sepolture
1. Le sepolture possono essere. comuni o private e si distinguono
per tumulazione e inumazione.
2. Sono sepolture comuni le fosse per inumazione assegnate
gratuitamente a chi non richieda il seppellimento in speciali
categorie.
3. Sono sepolture private tute quelle che vengono concesse
a richiesta dagli interessati previa pagamento di una somma
stabilita dall’Amministrazione comunale con apposito
separato regolamento.
4. L’Amministrazione comunale può costruire speciali
colombari con loculi o nicchie da dare in concessione secondo
i prezzi stabiliti dalla Amministrazione comunale con apposito
atto separato.
Articolo 40
Utilizzazione dei campi di inumazione
1. Nei campi di inumazione per fosse comuni l’utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
Articolo 41
Cippi indicativi delle fosse
1. Ogni fossa nei detti campi di inumazione deve essere contraddistinta,
a cura del Comune. da un cippo costituito da materiale resistente
alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante
un numero progressivo.
2. Sul cippo a cura del Comune verrà applicata una
targhetta con indicazione del nome e cognome del defunto e
della data del seppellimento.
3. Nel caso in cui l’ornamento della tomba sia installato
a cura dei congiunti del defunto, detto ornamento dovrà
essere conforme alle seguenti disposizioni:
- i manufatti itinerari dovranno avere ingombro in pianta
di cm. 180 x 70. l’allineamento per le altre tombe dovrà
essere fornito dal personale in servizio al cimitero;
- al contorno della fossa è consentita la posa in opera
di lastre verticali di spessore massimo di cm. 6 e l’altezza
fuori terra di cm. 18, le testate non possono avere altezza
superiore a cm. 80 fuori terra;
- è consentita la parziale copertura della fossa con
materiale impermeabile a condizione che complessivamente non
venga interessata una lunghezza superiore a cm. 40;
- è consentita la posa in opera dei materiali poggiandoli
su eventuali elementi dì ripartizione al contorno della
fossa, non è consentito di procedere alla muratura
nei vari elementi nelle zone a contatto col terreno;
- non è consentita la posa in opera di lastre, anche
se semplicemente appoggiate sul terreno, al di fuori dello
spazio delimitato di contorno;
- all’interno dello spazio delimitato dalle lastre di
contorno è fatto divieto di porre in opera materiali
che impediscono la naturale penetrazione delle acque meteoriche.
Articolo 42
Escavazione e ricolmo delle fosse
1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e dopo che via sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
Articolo 43
Larghezza delle fosse
1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre
dieci anni di età debbono avere nella loro parte più
profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di
m. 0,80 e debbono distarne l’una dall’altra m.
0,50 da ogni lato.
2. I vialetti fra le fosse non possono invadere Io spazio
destinato all’accoglimento delle salme, ma devono essere
tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che
separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi
fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano
dalle fosse di inumazione.
3. Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età
inferiore a dieci anni devono avere una profondità
non inferiore a metri due. Nella parte più profonda
devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza
di metri 0,50 e devono distare l’una dall’altra
almeno metri 0,50 da ogni lato.
Articolo 44
Modalità per le concessioni private
Fatte salve le disposizioni speciali contenute nell’apposito
regolamento che disciplina le sepolture private devono essere
osservate le seguenti prescrizioni contrattuali.
1. Tutte le sepolture private vanno fatte a titolo di concessione
amministrativa di bene demaniale e non di alienazione.
2. Con essa il Comune conferisce al privato il diritto d’uso
temporaneo, di una determinato opera, costruita dal Comune.
3. Per ottenere la concessione di loculi o di ossari, gli
interessati devono inoltrare al Sindaco apposita richiesta.
4. Il diritto d’uso è concesso dall’Amministrazione
mediante regolare contratto di concessione a spese del concessionario
previo pagamento del prezzo stabilito nella tariffa comunale.
5. Tale prezzo è comprensivo anche delle spese di muratura
per la chiusura definitiva del loculo e del marmo frontale.
6. Le tariffe vengono stabilite dall’Amministrazione
comunale in base al costo di costruzione ed a ragioni di opportunità
economica del servizio.
7. La concessione di sepoltura privata, è fatta, ed
è conservata subordinatamente all’osservanza,
da parte del concessionario, delle norme di legge e di regolamento,
delle tariffe attuali e future in materia di polizia mortuaria
e di cimiteri, nonché delle disposizioni particolari
relative alle singole specie di concessione, quali risultano
dal regolamento e dall’apposito atto di concessione.
8. In particolare l’uso della sepoltura deve essere
nei limiti prestabiliti dall’atto di concessione, evitando
in specie di farne oggetto di lucro o di speculazione.
9. E’ ogni caso vietato, pena la decadenza della concessione,
la cessione o trasmissione a terzi del dritto d’uso,
sotto qualsiasi titolo a forma.
10. In ogni caso di decadenza o alla scadenza della concessione,
il loculo, l’ossario, l’area o quant’altro
concesso in uso tornerà di piena ed esclusiva disponibilità
del Comune, senza che il concessionario possa vantare pretese
per rimborsi, diritti, indennizzi ecc., anche
per le opere eventualmente compiute per le quali vale il principio
dell’accessione previsto dall’articolo 934 del
vigente Codice Civile.
Articolo 45
Concessioni speciali gratuite
1. Nessuna concessione d’uso può essere fatta
a titolo gratuito, fuorché per accogliere la salma
di persona per la quale, a cagione di particolari benemerenze,
sia tale onoranza deliberata dalla Giunta comunale.
2. Nel caso di rinuncia, da parte dei familiari, alla concessione
d’uso di un loculo o di Cappella costruita su area concessa
in perpetuo, il loculo o la Cappella torneranno in piena ed
esclusiva disponibilità del Comune e l’Amministrazione
concederà gratuitamente un numero di ossari pari alle
salme tumulati nei loculi suddetti.
3. La nuova concessione avrà la durata di 40 anni decorrenti
dalla data della concessione.
Articolo 46
Tumulazioni temporanee
1. Il Sindaco in casi eccezionali e solo per cause di forza
maggiore, può autorizzare la tumulazione temporanea
di una salma in un proprio loculo del cimitero comunale o
in loculi già concesso a persone in vita. previa autorizzazione
del concedente ed impegno del concessionario a traslare la
salma al momento della comunicazione della disponibilità
di idonei loculi.
2. Alle concessioni dei loculi cimiteriali per la tumulazione
definitiva delle salme “in sosta” viene praticato
il prezzo vigente al momento della concessione.
3. Nel caso in cui il concessionario non provveda a richiedere
la concessione di loculo per la tumulazione definitiva, l’Amministrazione
comunale, entro 30 giorni dalla diffida, provvederà
d’ufficio alla inumazione delle salme “in sosta”
con rivalsa delle spese sostenute sul concessionario.
Articolo 47
Doveri del concessionario di sepoltura
1. Il concessionario ed i suoi successori, sono tenuti in
solido a provvedere alla decorosa manutenzione ordinaria e
straordinaria della sepoltura e delle opere relative, ad eseguire
restauri ed opere che l’Amministrazione ritiene indispensabili
o anche solo opportune per ragioni di decoro, di sicurezza
o di igiene ed a rimuovere eventuali abusi.
2. In caso di inadempienza a tali obblighi o nel caso di morte
degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla
rimozione dei monumenti percolanti. previa diffida ai componenti
della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra anche
per pubbliche affissioni.
3. Quando la diffida di cui al comma precedente sia risultata
infruttuosa, le concessione sono soggette a revoca. Il provvedimento
di revoca è disposto con deliberazione della Giunta
municipale ed è notificato agli aventi causa ed agli
eventuali successibili per mezzo del messo comunale, ovvero,
quando ciò non sia possibile, mediante pubblico manifesto
da affiggere all’albo pretorio, agli ingressi dei cimiteri
comunali ed in altri luoghi pubblici del Comune per la durata
di mesi 2.
4. Gli interessati hanno trenta giorni di tempo dalla notifica
o dall’ultimo giorno di pubblicazione del manifesto
per presentare le proprie opposizioni.
5. Trascorsi i termini di cui sopra senza che siano state
presentante opposizioni, il Sindaco, sentito il medico necroscopico
della USL, adotterà tutti i provvedimenti necessari
per l’esumazione o l’estumulazione dei feretri
e provvederà alla collocazione dei relativi resti mortali
secondo le norme previste nel presente regolamento.
Tutti materiali e le opere e quant’altro ornamento ed
attrezzatura funebre passano in proprietà del Comune.
Articolo 48
Caratteristiche dei loculi
1. I loculi possono essere a più piani sovrapposti.
2. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il
più diretto accesso al feretro.
3. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga
costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi
prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per
la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento
alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in
zone sismiche.
4. Lo spessore delle pareti dei loculi deve essere di almeno
40 cm., tranne che non si impieghino lastre di pietra naturale
e compatta, unite con malta di cemento oppure costruzioni
in cemento armato. In questi casi tanto le solerte che i tramezzi
devono avere uno spessore non inferiore a cm. 10 e debbono
essere adottati i sistemi necessari per tenere la struttura
impermeabile a liquidi e a gas.
5. E’ permessa la costruzione dei colombari con loculi
prefabbricati, ma dette celle dovranno essere realizzate in
un unico getto di cemento armato di spessore non inferiore
a cm. 5, il getto dovrà essere vibrato e dovrà
risultare impermeabile ai liquidi e ai gas.
6. L’unione fra gli elementi scatolari delle celle o
loculi dovrà essere costituita da una armatura verticale
ed orizzontale annegata in un getto di calcestruzzo non inferiore
a cm. 5.
7. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un
sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato.
8. Il piano dei loculi deve essere inclinato verso l’interno
ad evitare uscita di liquidi.
9. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con mattoni
pieni o pietra naturale di spessore non inferiore a cm. 15.
sempre in intonacata nella parte esterna.
10. E’ permessa anche la chiusura con elemento di cemento
amato vibrato di spessore non inferiore a cm. 3, sigillato
con cemento ad espansione in modo da rendere la chiusura a
tenuta ermetica.
Articolo 49
Loculi ossari
l. Per la conservazione dei resti mortali provenienti dalle
esumazioni ed estumulazioni ordinarie e che le famiglie non
intendono collocare nell’ossario comune vengono concessi
appositi loculi ossari.
2. In ogni loculo ossario non possono che essere collocati
che i resti di una salma. Tali resti devono essere raccolti
in cassette di zinco, di spessore non inferiore ai mm. 0,660,
saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.
3. Fermo restando quanto stabilito dall’ultimo comma
del precedente articolo 44 può essere concessa l’autorizzazione
a tumulare n un loculo resti mortali raccolti nella cassetta
di cui sopra, congiuntamente alla salma al momento della tumulazione
della stessa, previa domanda degli interessati.
4. Comunque non è possibile riunire nello stesso loculo
più di una salma e di un resto mortale.
5. L autorizzazione a riunire i testi mortali come sopra verrà
concessa per la stessa durata nel tempo del contratto di concessione
del loculo cui si fa riferimento.
6. L’autorizzazione di cui sopra non è soggetta
al pagamento della tariffa di concessione, mentre ogni altra
spesa per l’acquisto dì cassette di zinco o altro
sarà a carico del richiedente.
Articolo 50
Cappelle private
1. Per la tumulazione nelle cappelle private occorre il permesso
di seppellimento e l’autorizzazione del Sindaco al trasporto.
2. Il diritto d’uso ditali cappelle è riservato
alla persona del concessionario ed alla categoria di familiari
da egli designati al momento della concessione, tino a completamento
della capienza del sepolcro.
3. Per quanto riguarda la costruzione di cappelle private
si rimanda a quanto determinato dal D.P.R. n. 285 del 10 settembre
1990.
Articolo 51
Ornamento delle tombe
1. Lapidi, croci, epigrafi, od altra segni funerari da apportare
ai loculi o agli ossari devono essere di caratteristiche,
forme e contento conformi a quanto stabilito dalla Giunta
comunale.
2. Ogni variazione deve essere preventivamente approvata dalla
Giunta comunale ed autorizzata dal Sindaco.
3. E’ altresì vietata l’apposizione di
cancelli o di altri divisori di qualunque materiale e di qualsiasi
forma fra tomba e tomba.
4. Ogni ornamento sia stabile che provvisorio per i loculi
e gli ossari dovrà essere contenuto entro l’inquadratura
della lapide e non potrà avere una sporgenza superiore
a 20 cm.
5. E’ vietato collocare sul pavimento dei loggiati cassette.
vasi di fiori, o qualsiasi altro oggetto che ostacoli il passaggio
ed i lavori di normale manutenzione del cimitero.
Articolo 53
Esumazioni straordinarie
1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno
di rotazione dietro ordine dell’autorità giudiziaria
per indagini nell’interesse della giustizia. o dietro
autorizzazione del Sindaco per trasportarle in altre sepolture
o per cremare.
2. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del
Funzionario Medico nominato dall’U.SL. e del custode.
Articolo 54
Divieti di esumazioni straordinarie
1. Salvo i casi ordinati dall’autorità giudiziari non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
a) nei mesi di maggio. giugno, luglio, agosto, settembre;
b) quando trattasi della salma di persona morta per malattia
infettiva contagiosa, a meno che non siano trascorsi due anni
dalle morte e il Funzionario Medico nominato dalla Unità
Sanitaria Locale dichiari che essa può essere eseguita
senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
Articolo 55
Deposito delle ossa esumate
1. Le ossa che si rinvengono in occasione delle esumazioni
ordinarie devono essere raccolte e depositate nell’ossario
comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse non presentino
domanda di raccogliere per deporle in loculi ossari posti
entro il recinto dei cimitero ed avuti in concessione o a
deporli in loculi secondo quanto previsto dall’articolo
49.
2. Nel caso che, al momento della esumazione ordinaria per
compimento del periodo prescritto, venga riscontrata una non
completa mineralizzazione della salma, la fossa viene ricolmata
e la esumazione ripetuta al successivo ciclo di rotazione.
Articolo 56
Avvisi di scadenza
1. L’Amministrazione avvertirà con pubblico avviso delle esumazioni ordinarie da eseguire.
Articolo 57
Estumulazioni
1. Le salme tumulate in loculo si possono estumulare in via
ordinaria alle rispettive scadenze, ed in via straordinaria,
in ogni tempo, a richiesta dei familiari, con autorizzazione
del Sindaco, quando sia disposta una diversa sistemazione.
2. Il Funzionario Medico dell’U.S.L. che deve assistere
a tali operazioni, constata la perfetta tenuta del feretro
e dichiara che il suo trasferimento in altra sede può
farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
3. Qualora il personale della U.S.L. constati la non perfetta
tenuta del feretro può ugualmente cosentine il trasferimento
previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro.
4. Le estumulazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco.
5. Si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli
articoli precedenti.
6. Le salme che, alla scadenza ordinaria, risultino indecomposte,
salvo che sia stata rinnovata la concessione, sono trasferite
in campo comune, dopo che sia stata praticata nella cassa
metallica una opportuna apertura al fine di consentire la
ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.
7. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della
durata di oltre venti anni il periodo di rotazione del terreno
può essere abbreviato a! termine minammo di cinque
anni.
8. Nel caso che si verifichi la totale mineralizzazione della
salma. su richiesta degli interessati, i resti possono essere
raccolti e racchiusi in apposite cassette di zinco, per essere
tumulati in loculi ossari.
9. E’ vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni
tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura
inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato in
loculo al momento della tumulazione.
10. Il custode del cimitero è tenuto a denunciare all’Autorità
Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni
nelle quali possa configuarsi il sospetto di reato di vilipendio
di cadavere previsto dall’articolo 410 del Codice Penale.
Articolo 58
Rinvenimento di materiali ed integrità dei resti
1. Tutti i rifiuti risultanti dall’attività
cimiteriale in esumazione e estumulazione sono equiparati
a rifiuti speciali di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e devono essere smaltiti
nel rispetto della suddetta normativa.
2. Sia nelle esumazioni, sia nelle stumulazioni, nessuno può
sottrarre parte della salma, o suoi indumenti od oggetti salvo
su ordini dell’Autorità Giudiziaria.
3. I familiari i quali ritengono che le salme da esumare abbiano
oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono
dare avviso all’Ufficio comunale competente prima della
esumazione e possibilmente intervenire all’esumazione
stessa.
Articolo 59
Recupero oggetti preziosi o ricordi
1. Gli oggetti di valore o di particolare interesse, che
fossero rinvenuti nelle esumazioni, saranno accantonati a
cura del. servizio cimiteriale e rimarranno a disposizione
dei legittimi proprietari per un anno.
2. E’ assolutamente vietato al custode del cimitero
che esegue l’esumazione. e l’estumulazione di
appropriarsi di oggetti rinvenuti o comunque appartenenti
alle tombe.
3. I familiari che, in occasione delle esumazioni ed estumulazioni
ordinarie siano interessati al recupero di materiali, oggetti,
parti decorative delle tombe o dei loculi, devono presentare
apposita domanda all’Amministrazione comunale prima
che sia dato inizio alle opere di esumazione od estumulazione.
Qualora non vi siano richieste dei familiari, tutti i materiali
risultanti dalla esumazione rimangono di proprietà
dell’Amministrazione.
4. Qualora non possa essere effettuata l’esumazione
ordinaria le spese per la eventuale risistemazione delle tombe
sono a totale carico dei familiari.