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Regolamento Polizia Mortuaria

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CAPO X - SISTEMI DI SEPOLTURA

Articolo 39
Specie di sepolture

1. Le sepolture possono essere. comuni o private e si distinguono per tumulazione e inumazione.
2. Sono sepolture comuni le fosse per inumazione assegnate gratuitamente a chi non richieda il seppellimento in speciali categorie.
3. Sono sepolture private tute quelle che vengono concesse a richiesta dagli interessati previa pagamento di una somma stabilita dall’Amministrazione comunale con apposito separato regolamento.
4. L’Amministrazione comunale può costruire speciali colombari con loculi o nicchie da dare in concessione secondo i prezzi stabiliti dalla Amministrazione comunale con apposito atto separato.

Articolo 40
Utilizzazione dei campi di inumazione

1. Nei campi di inumazione per fosse comuni l’utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Articolo 41
Cippi indicativi delle fosse

1. Ogni fossa nei detti campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune. da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo a cura del Comune verrà applicata una targhetta con indicazione del nome e cognome del defunto e della data del seppellimento.
3. Nel caso in cui l’ornamento della tomba sia installato a cura dei congiunti del defunto, detto ornamento dovrà essere conforme alle seguenti disposizioni:

- i manufatti itinerari dovranno avere ingombro in pianta di cm. 180 x 70. l’allineamento per le altre tombe dovrà essere fornito dal personale in servizio al cimitero;
- al contorno della fossa è consentita la posa in opera di lastre verticali di spessore massimo di cm. 6 e l’altezza fuori terra di cm. 18, le testate non possono avere altezza superiore a cm. 80 fuori terra;
- è consentita la parziale copertura della fossa con materiale impermeabile a condizione che complessivamente non venga interessata una lunghezza superiore a cm. 40;
- è consentita la posa in opera dei materiali poggiandoli su eventuali elementi dì ripartizione al contorno della fossa, non è consentito di procedere alla muratura nei vari elementi nelle zone a contatto col terreno;
- non è consentita la posa in opera di lastre, anche se semplicemente appoggiate sul terreno, al di fuori dello spazio delimitato di contorno;
- all’interno dello spazio delimitato dalle lastre di contorno è fatto divieto di porre in opera materiali che impediscono la naturale penetrazione delle acque meteoriche.

Articolo 42
Escavazione e ricolmo delle fosse

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e dopo che via sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Articolo 43
Larghezza delle fosse

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distarne l’una dall’altra m. 0,50 da ogni lato.
2. I vialetti fra le fosse non possono invadere Io spazio destinato all’accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.
3. Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri due. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l’una dall’altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

Articolo 44
Modalità per le concessioni private

Fatte salve le disposizioni speciali contenute nell’apposito regolamento che disciplina le sepolture private devono essere osservate le seguenti prescrizioni contrattuali.
1. Tutte le sepolture private vanno fatte a titolo di concessione amministrativa di bene demaniale e non di alienazione.
2. Con essa il Comune conferisce al privato il diritto d’uso temporaneo, di una determinato opera, costruita dal Comune.
3. Per ottenere la concessione di loculi o di ossari, gli interessati devono inoltrare al Sindaco apposita richiesta.
4. Il diritto d’uso è concesso dall’Amministrazione mediante regolare contratto di concessione a spese del concessionario previo pagamento del prezzo stabilito nella tariffa comunale.
5. Tale prezzo è comprensivo anche delle spese di muratura per la chiusura definitiva del loculo e del marmo frontale.
6. Le tariffe vengono stabilite dall’Amministrazione comunale in base al costo di costruzione ed a ragioni di opportunità economica del servizio.
7. La concessione di sepoltura privata, è fatta, ed è conservata subordinatamente all’osservanza, da parte del concessionario, delle norme di legge e di regolamento, delle tariffe attuali e future in materia di polizia mortuaria e di cimiteri, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione, quali risultano dal regolamento e dall’apposito atto di concessione.
8. In particolare l’uso della sepoltura deve essere nei limiti prestabiliti dall’atto di concessione, evitando in specie di farne oggetto di lucro o di speculazione.
9. E’ ogni caso vietato, pena la decadenza della concessione, la cessione o trasmissione a terzi del dritto d’uso, sotto qualsiasi titolo a forma.
10. In ogni caso di decadenza o alla scadenza della concessione, il loculo, l’ossario, l’area o quant’altro concesso in uso tornerà di piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi ecc., anche
per le opere eventualmente compiute per le quali vale il principio dell’accessione previsto dall’articolo 934 del vigente Codice Civile.

Articolo 45
Concessioni speciali gratuite

1. Nessuna concessione d’uso può essere fatta a titolo gratuito, fuorché per accogliere la salma di persona per la quale, a cagione di particolari benemerenze, sia tale onoranza deliberata dalla Giunta comunale.
2. Nel caso di rinuncia, da parte dei familiari, alla concessione d’uso di un loculo o di Cappella costruita su area concessa in perpetuo, il loculo o la Cappella torneranno in piena ed esclusiva disponibilità del Comune e l’Amministrazione concederà gratuitamente un numero di ossari pari alle salme tumulati nei loculi suddetti.
3. La nuova concessione avrà la durata di 40 anni decorrenti dalla data della concessione.

Articolo 46
Tumulazioni temporanee

1. Il Sindaco in casi eccezionali e solo per cause di forza maggiore, può autorizzare la tumulazione temporanea di una salma in un proprio loculo del cimitero comunale o in loculi già concesso a persone in vita. previa autorizzazione del concedente ed impegno del concessionario a traslare la salma al momento della comunicazione della disponibilità di idonei loculi.
2. Alle concessioni dei loculi cimiteriali per la tumulazione definitiva delle salme “in sosta” viene praticato il prezzo vigente al momento della concessione.
3. Nel caso in cui il concessionario non provveda a richiedere la concessione di loculo per la tumulazione definitiva, l’Amministrazione comunale, entro 30 giorni dalla diffida, provvederà d’ufficio alla inumazione delle salme “in sosta” con rivalsa delle spese sostenute sul concessionario.

Articolo 47
Doveri del concessionario di sepoltura

1. Il concessionario ed i suoi successori, sono tenuti in solido a provvedere alla decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative, ad eseguire restauri ed opere che l’Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportune per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene ed a rimuovere eventuali abusi.
2. In caso di inadempienza a tali obblighi o nel caso di morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei monumenti percolanti. previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra anche per pubbliche affissioni.
3. Quando la diffida di cui al comma precedente sia risultata infruttuosa, le concessione sono soggette a revoca. Il provvedimento di revoca è disposto con deliberazione della Giunta municipale ed è notificato agli aventi causa ed agli eventuali successibili per mezzo del messo comunale, ovvero, quando ciò non sia possibile, mediante pubblico manifesto da affiggere all’albo pretorio, agli ingressi dei cimiteri comunali ed in altri luoghi pubblici del Comune per la durata di mesi 2.
4. Gli interessati hanno trenta giorni di tempo dalla notifica o dall’ultimo giorno di pubblicazione del manifesto per presentare le proprie opposizioni.
5. Trascorsi i termini di cui sopra senza che siano state presentante opposizioni, il Sindaco, sentito il medico necroscopico della USL, adotterà tutti i provvedimenti necessari per l’esumazione o l’estumulazione dei feretri e provvederà alla collocazione dei relativi resti mortali secondo le norme previste nel presente regolamento.

Tutti materiali e le opere e quant’altro ornamento ed attrezzatura funebre passano in proprietà del Comune.

Articolo 48
Caratteristiche dei loculi

1. I loculi possono essere a più piani sovrapposti.
2. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il più diretto accesso al feretro.
3. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.
4. Lo spessore delle pareti dei loculi deve essere di almeno 40 cm., tranne che non si impieghino lastre di pietra naturale e compatta, unite con malta di cemento oppure costruzioni in cemento armato. In questi casi tanto le solerte che i tramezzi devono avere uno spessore non inferiore a cm. 10 e debbono essere adottati i sistemi necessari per tenere la struttura impermeabile a liquidi e a gas.
5. E’ permessa la costruzione dei colombari con loculi prefabbricati, ma dette celle dovranno essere realizzate in un unico getto di cemento armato di spessore non inferiore a cm. 5, il getto dovrà essere vibrato e dovrà risultare impermeabile ai liquidi e ai gas.
6. L’unione fra gli elementi scatolari delle celle o loculi dovrà essere costituita da una armatura verticale ed orizzontale annegata in un getto di calcestruzzo non inferiore a cm. 5.
7. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato.
8. Il piano dei loculi deve essere inclinato verso l’interno ad evitare uscita di liquidi.
9. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con mattoni pieni o pietra naturale di spessore non inferiore a cm. 15. sempre in intonacata nella parte esterna.
10. E’ permessa anche la chiusura con elemento di cemento amato vibrato di spessore non inferiore a cm. 3, sigillato con cemento ad espansione in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica.

Articolo 49
Loculi ossari

l. Per la conservazione dei resti mortali provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni ordinarie e che le famiglie non intendono collocare nell’ossario comune vengono concessi appositi loculi ossari.
2. In ogni loculo ossario non possono che essere collocati che i resti di una salma. Tali resti devono essere raccolti in cassette di zinco, di spessore non inferiore ai mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.
3. Fermo restando quanto stabilito dall’ultimo comma del precedente articolo 44 può essere concessa l’autorizzazione a tumulare n un loculo resti mortali raccolti nella cassetta di cui sopra, congiuntamente alla salma al momento della tumulazione della stessa, previa domanda degli interessati.
4. Comunque non è possibile riunire nello stesso loculo più di una salma e di un resto mortale.
5. L autorizzazione a riunire i testi mortali come sopra verrà concessa per la stessa durata nel tempo del contratto di concessione del loculo cui si fa riferimento.
6. L’autorizzazione di cui sopra non è soggetta al pagamento della tariffa di concessione, mentre ogni altra spesa per l’acquisto dì cassette di zinco o altro sarà a carico del richiedente.

Articolo 50
Cappelle private

1. Per la tumulazione nelle cappelle private occorre il permesso di seppellimento e l’autorizzazione del Sindaco al trasporto.
2. Il diritto d’uso ditali cappelle è riservato alla persona del concessionario ed alla categoria di familiari da egli designati al momento della concessione, tino a completamento della capienza del sepolcro.
3. Per quanto riguarda la costruzione di cappelle private si rimanda a quanto determinato dal D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990.

Articolo 51
Ornamento delle tombe

1. Lapidi, croci, epigrafi, od altra segni funerari da apportare ai loculi o agli ossari devono essere di caratteristiche, forme e contento conformi a quanto stabilito dalla Giunta comunale.
2. Ogni variazione deve essere preventivamente approvata dalla Giunta comunale ed autorizzata dal Sindaco.
3. E’ altresì vietata l’apposizione di cancelli o di altri divisori di qualunque materiale e di qualsiasi forma fra tomba e tomba.
4. Ogni ornamento sia stabile che provvisorio per i loculi e gli ossari dovrà essere contenuto entro l’inquadratura della lapide e non potrà avere una sporgenza superiore a 20 cm.
5. E’ vietato collocare sul pavimento dei loggiati cassette. vasi di fiori, o qualsiasi altro oggetto che ostacoli il passaggio ed i lavori di normale manutenzione del cimitero.

Articolo 53
Esumazioni straordinarie

1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell’autorità giudiziaria per indagini nell’interesse della giustizia. o dietro autorizzazione del Sindaco per trasportarle in altre sepolture o per cremare.
2. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Funzionario Medico nominato dall’U.SL. e del custode.

Articolo 54
Divieti di esumazioni straordinarie

1. Salvo i casi ordinati dall’autorità giudiziari non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

a) nei mesi di maggio. giugno, luglio, agosto, settembre;
b) quando trattasi della salma di persona morta per malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano trascorsi due anni dalle morte e il Funzionario Medico nominato dalla Unità Sanitaria Locale dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Articolo 55
Deposito delle ossa esumate

1. Le ossa che si rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell’ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse non presentino domanda di raccogliere per deporle in loculi ossari posti entro il recinto dei cimitero ed avuti in concessione o a deporli in loculi secondo quanto previsto dall’articolo 49.
2. Nel caso che, al momento della esumazione ordinaria per compimento del periodo prescritto, venga riscontrata una non completa mineralizzazione della salma, la fossa viene ricolmata e la esumazione ripetuta al successivo ciclo di rotazione.

Articolo 56
Avvisi di scadenza

1. L’Amministrazione avvertirà con pubblico avviso delle esumazioni ordinarie da eseguire.

Articolo 57
Estumulazioni

1. Le salme tumulate in loculo si possono estumulare in via ordinaria alle rispettive scadenze, ed in via straordinaria, in ogni tempo, a richiesta dei familiari, con autorizzazione del Sindaco, quando sia disposta una diversa sistemazione.
2. Il Funzionario Medico dell’U.S.L. che deve assistere a tali operazioni, constata la perfetta tenuta del feretro e dichiara che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
3. Qualora il personale della U.S.L. constati la non perfetta tenuta del feretro può ugualmente cosentine il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro.
4. Le estumulazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco.
5. Si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli precedenti.
6. Le salme che, alla scadenza ordinaria, risultino indecomposte, salvo che sia stata rinnovata la concessione, sono trasferite in campo comune, dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.
7. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato a! termine minammo di cinque anni.
8. Nel caso che si verifichi la totale mineralizzazione della salma. su richiesta degli interessati, i resti possono essere raccolti e racchiusi in apposite cassette di zinco, per essere tumulati in loculi ossari.
9. E’ vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato in loculo al momento della tumulazione.
10. Il custode del cimitero è tenuto a denunciare all’Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configuarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall’articolo 410 del Codice Penale.

Articolo 58
Rinvenimento di materiali ed integrità dei resti

1. Tutti i rifiuti risultanti dall’attività cimiteriale in esumazione e estumulazione sono equiparati a rifiuti speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.
2. Sia nelle esumazioni, sia nelle stumulazioni, nessuno può sottrarre parte della salma, o suoi indumenti od oggetti salvo su ordini dell’Autorità Giudiziaria.
3. I familiari i quali ritengono che le salme da esumare abbiano oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono dare avviso all’Ufficio comunale competente prima della esumazione e possibilmente intervenire all’esumazione stessa.

Articolo 59
Recupero oggetti preziosi o ricordi

1. Gli oggetti di valore o di particolare interesse, che fossero rinvenuti nelle esumazioni, saranno accantonati a cura del. servizio cimiteriale e rimarranno a disposizione dei legittimi proprietari per un anno.
2. E’ assolutamente vietato al custode del cimitero che esegue l’esumazione. e l’estumulazione di appropriarsi di oggetti rinvenuti o comunque appartenenti alle tombe.
3. I familiari che, in occasione delle esumazioni ed estumulazioni ordinarie siano interessati al recupero di materiali, oggetti, parti decorative delle tombe o dei loculi, devono presentare apposita domanda all’Amministrazione comunale prima che sia dato inizio alle opere di esumazione od estumulazione. Qualora non vi siano richieste dei familiari, tutti i materiali risultanti dalla esumazione rimangono di proprietà dell’Amministrazione.
4. Qualora non possa essere effettuata l’esumazione ordinaria le spese per la eventuale risistemazione delle tombe sono a totale carico dei familiari.

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