CAPO XI - REGOLAMENTAZIONE ACCESSO AL CIMITERO
Articolo 60
Orario
1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l’orario rissato, per stagioni, dal Sindaco ed affisso all’ingresso.
Articolo 61
Ingresso al cimitero
1. L’ingresso al cimitero è permesso ai soli pedoni. E’ fatta eccezione per le speciali carrozzelle o tricicli usati dai portatori di handicap.
Articolo 62
Riti religiosi
1. Nell’interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, della chiesa Cattolica o di altre confessioni, sia per il singolo o per la generalità dei defunti, purché non contrastanti con l’ordinamento giuridico italiano.
Articolo 63
Comportamento del Pubblico nel Cimitero
1. All’interno del cimitero è vietato
a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso,
cantare, parlare ad alta voce;
b) introdurre biciclette, armi da caccia, cani od altri animali,
cose irriverenti; introdurre ceste o involti salvo che contengano
oggetti o ricordi autorizzati, da collocare sulle tombe e
verificati dal personale;
c) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine
e ricordi, ornamenti, lapidi e comunque è obbligo rispettare
nel modo più assoluto le tombe altrui;
d) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fiori dagli appositi
cesti o spazi;
e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva
autorizzazione;
f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi,
giardini, sedere sui tumuli o suoi monumenti, camminare fuori
dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
g) disturbare in qualsiasi nodo i visitatori, ed specie fare
loro offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi,
carte, volantini di ogni sorta, tale divieto è particolarmente
rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che
svolgono attività nel cimitero;
h) prendere fotografia dei cortei, di operazioni funebri,
di opere funerarie senza preventiva autorizzazione e, se si
tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario
della sepoltura;
i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione
o richiesta dei concessionari;
l) introdursi nel cimitero o soffermassi all’ingresso
per questuare;
m) assistere alla esumazione di salme di persone non appartenenti
alla propria famiglia.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero.