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Regolamento Polizia Mortuaria

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CAPO XI - REGOLAMENTAZIONE ACCESSO AL CIMITERO

Articolo 60
Orario

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l’orario rissato, per stagioni, dal Sindaco ed affisso all’ingresso.

Articolo 61
Ingresso al cimitero

1. L’ingresso al cimitero è permesso ai soli pedoni. E’ fatta eccezione per le speciali carrozzelle o tricicli usati dai portatori di handicap.

Articolo 62
Riti religiosi

1. Nell’interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, della chiesa Cattolica o di altre confessioni, sia per il singolo o per la generalità dei defunti, purché non contrastanti con l’ordinamento giuridico italiano.

Articolo 63
Comportamento del Pubblico nel Cimitero

1. All’interno del cimitero è vietato

a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
b) introdurre biciclette, armi da caccia, cani od altri animali, cose irriverenti; introdurre ceste o involti salvo che contengano oggetti o ricordi autorizzati, da collocare sulle tombe e verificati dal personale;
c) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine e ricordi, ornamenti, lapidi e comunque è obbligo rispettare nel modo più assoluto le tombe altrui;
d) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fiori dagli appositi cesti o spazi;
e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli o suoi monumenti, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
g) disturbare in qualsiasi nodo i visitatori, ed specie fare loro offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini di ogni sorta, tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;
h) prendere fotografia dei cortei, di operazioni funebri, di opere funerarie senza preventiva autorizzazione e, se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;
i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
l) introdursi nel cimitero o soffermassi all’ingresso per questuare;
m) assistere alla esumazione di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

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