CAPO XII - COMPITI DEGLI ADDETTI AI SERVIZI CIMITERIALI
Articolo 64
Compiti degli addetti ai servizi cimiteriali
1. Compete al custode oltre quanto già affermato nel presente regolamento:
a) ritirare per ogni feretro ricevuto, e conservare presso
di sé, il permesso di seppellimento, l’autorizzazione
al trasporto ed il verbale di incassatura di salma o di resti
mortali;
b) tenere costantemente aggiornato il registro, in duplice
esemplare, di cui all’articolo 33 del presente regolamento;
c) sorvegliare i cadaveri deposti nell’apposito locale
per il periodo ed osservazione;
d) provvedere alla escavazione delle fosse occorrenti per
le inumazioni ed alla sepoltura delle salme nelle fosse comuni;
e) eseguire l’inumazione e la tumulazione dei feretri
nelle sepolture private;
f) provvedere alle esumazioni e alle estumulazioni ordinarie;
g) eseguire e/o assistere alla presenza del Medico dell’U.S.L.
alle esumazioni ed estumulazioni straordinarie, nonché
occorrendo, assistere gli incaricati delle autopsie che vengono
eseguenel cimitero, provvedendo per le occorrenti’ esumazioni
o estumulazioni, lavacri, disinfezioni ecc.;
h) raccogliere e depositare nell’ossario del cimitero
le ossa dei cadaveri esumati o estumulati;
i) tenere aggiornata, la numerazione delle tombe del campo
comune;
l) verificare il rispetto di quanto stabilito dagli articoli
41 e 54 e vietare all’interno dei cimiteri l’esecuzione
di ogni altro lavoro, in assenza di autorizzazione scritta
rilasciata dagli uffici comunali su incarico del Sindaco e
della Giunta;
m) provvedere alla pulizia dei riquadri, dei viali, dei sentieri,
degli spazi fra le tombe e. in genere, alla nettezza di tutto
il cimitero e della zona pertinente, nonché alla cura
delle relative piante, siepi e fiori.
n) custodire agli attrezzi posti al servizio del cimitero;
o) segnalare ogni deficienza che venisse riscontrata, dal
punto di vista sanitario, sul funzionamento o sulle condizioni
del cimitero;
p) denunciare immediatamente al Sindaco qualsiasi manomissione
che avvenisse o fosse avvenuta nel cimitero, o qualsiasi altro
tipo di violazione a norme di regolamento riscontrata;
q) rimettere entro il mese di maggio di ciascun anno all’ufficio
municipale una nota delle riparazioni occorrenti per la conservazione
degli arnesi, ferri, attrezzi, dei fabbricatori del cimitero,
muri di cinta. viali, piante, accompagnadola di tute le osservazioni
che a tale riguardo riterrà opportuno.
2. Indicherà, inoltre, le riparazioni occorrenti alle sepolture, lapidi o monumenti privati, essendo la manutenzione di questi a carico dei concessionari ai fini di quanto previsto dall’articolo 47.