CAPO XIII - SANZIONI
Articolo 65
Sanzioni
1. Tutte le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da altra legge o regolamento dello Stato e quando non siano punibili ai sensi del regolamento di Polizia Mortuaria. emanato con D.P.R. n. 285/1990. Sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa il cui importo viene stabilito di volta in volta dal Sindaco, secondo quanto previsto dalla legge n. 689 del 21 novembre 1981, in merito all’articolo 107 del Testo unico di Legge comunale e Provinciale 3 marzo 1934, n. 383.