CAPO XIV – DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 66
Concessioni private perpetue e a tempo determinato anteriori
al Regolamento
1. Le concessioni rilasciate anteriormente al 10 febbraio
1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975,
n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50
dalla tumulazione dell’ultima salma, ove si verifichi
una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto
al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente
all’ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.
ed allor quando i concessionari non ottemperino alle condizioni
espresse all’articolo 47 del presente regolamento.
Articolo 67
Abrogazioni precedenti disposizioni
1. Il presente regolamento abroga le disposizioni contenute
nel precedente regolamento e negli altri atti in materia anteriori
al presente.
2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere
igienico sanitario, contenute nel Regolamento municipale d’igiene,
non contemplate nel presente ed il regolamento per la concessione
di sepolture private.