Articolo 12
Organico del corpo
L’organico del Corpo è determinato dall’Amministrazione Comunale in relazione agli obiettivi e alle esigenze di servizio, nel rispetto della normativa vigente in materia.
Esso è soggetto a revisione periodica, in conformità ai criteri indicati dall’articolo 7, comma secondo della Legge 7 Marzo 1986 n. 65, nonché alle norme generali in materia di organici.
L’organizzazione strutturale ed operativa del Corpo è attribuita al Comandante, che vi provvede attraverso disposizioni interne, e dovrà essere rapportata a criteri di razionalità e funzionalità.
Al coordinamento dei servizi sono preposti responsabili individuati dal Comandante; l’attribuzione di compiti o funzioni specialistiche è solo ai fini del raggiungimento del risultato finale, non è fissa nel tempo ed il personale può essere destinato ove il Comandante lo ritenga più opportuno anche per incarichi di breve o lunga durata indipendentemente dal settore di appartenenza originaria e senza che ne sia richiesto compenso o merito alcuno, purchè l’attività richiesta ricada tra i compiti del Corpo.
Il Corpo deve essere dimensionato al numero delle persone residenti, al numero previsto ed accertato delle persone fluttuanti, alla dimensione del territorio, alla lunghezza delle strade, all’entità del traffico, al numero di esercizi commerciali pubblici, nonché a tutti gli altri aspetti collegati ad esigenze di controllo, prevenzione e repressione.
Durante i momenti ed i periodi di maggiore affluenza il Corpo può essere rinforzato con personale assunto a tempo determinato, adeguatamente formato ai sensi dell’articolo 21 della L.R.T. 12/2006; in carenza di organico il Comandante informa il Sindaco sulla situazione, riducendo ed eliminando i servizi che ritiene meno necessari ed impartendo le direttive per garantire la migliore gestione del Corpo, favorendo l’accertamento delle forze e delle potenzialità operative sui servizi essenziali.
In caso di sciopero deve essere comunque garantiti i servizi essenziali previsti dall’articolo 2 comma 2° punto 12) dell’accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell’ambito del comparto regioni-autonomie locali sottoscritto il 19 settembre 1992. |