Articolo 16
Accertamenti sanitari ed inidoneità psicofisica
In casi di temporanea inabilità fisica parziale per motivi di salute, gli appartenenti al Corpo possono essere esclusi, per il periodo di tempo necessario al recupero dell’efficienza, e comunque non superiore ad un anno, da determinati servizi nel Corpo, a seguito di certificazione medica motivata dalla U.S.L.
In casi di infermità fisica permanente che rende inabili ai servizi esterni, gli appartenenti al Corpo vengono impiegati nei servizi interni, nel limite di due anni, compatibili con il loro stato, quando l’infermità è dovuta a cause dipendenti dall’attività di servizio già svolta nel Corpo. Trascorso il termine, quando l’inabilità diventa irreversibile, vengono trasferiti presso gli Uffici dell’Amministrazione comunale.
Il datore di lavoro precisa anche le modalità e le frequenze per i controlli periodici delle condizioni di salute degli appartenenti al corpo, in relazione alla specifica natura del servizio ed alla comprovata eziologia delle malattie professionali. |