Articolo 32
Servizi svolti con armi
Nell'ambito del territorio d’appartenenza, ovvero, del territorio in cui si trovino ad operare, tutti i servizi riguardanti l'attività della polizia locale, urbana e rurale, di polizia amministrativa, giudiziaria e tutte le altre materie la cui funzione di Polizia sia demandata alla Polizia Municipale dalla legge e dai regolamenti in materia, sono svolte dagli addetti al Corpo di Polizia Municipale, in possesso della qualifica di Agente di P.S., con l'arma in dotazione e comunque in particolare i servizi di cui all’articolo 20 comma 2° del D.M. 4 Marzo 1987 n. 145 (servizi di vigilanza e protezione della casa comunale, dell’armeria del Corpo o servizio, per quelli notturni e di pronto intervento).
Sono, altresì, prestati con armi i servizi di collaborazione con le Forze di Polizia dello Stato, previsti dall'articolo 3 della Legge 7 marzo 1986, n. 65. |