Articolo 34
Assegnazione dell’arma d’ordinanza
In ottemperanza al disposto dell’articolo 2 del Decreto del Ministero della Sanità del 28 aprile 1998, che prevede l’espletamento di accertamenti sanitari volti alla verifica dell’idoneità psico-fisica ai fini del porto dell’arma a scopo di difesa personale, l’Amministrazione provvederà prima dell’assegnazione, tramite gli Uffici Medico-Legali o dei Distretti Sanitari dell’ASL o delle strutture Militari o della Polizia, a far sottoporre l’interessato in possesso della qualifica di P.S. a visita medica per il rilascio della prescritta certificazione come a norma di Legge. Il permanere dei requisiti psico-fisici degli Agenti di P.S. deve essere sottoposto a verifica, con periodicità annuale. L’Amministrazione Comunale si farà carico di tutti gli oneri finanziari da questi discendenti e tali accertamenti saranno effettuati nell’orario di servizio. All’interessato verrà rimborsato a mezzo del mandato mensile di pagamento, il costo del certificato anamnesico rilasciato dal medico di fiducia.
L'arma dotata di due caricatori e di relative munizioni è assegnata in via continuativa, a tutti gli addetti al Corpo, in possesso della qualifica d’agente di P.S., con provvedimento dirigenziale del Comandante.
Del provvedimento d’assegnazione è data comunicazione al Prefetto e fatta annotazione nel tesserino di riconoscimento dell’appartenente, che l’interessato è tenuto a portare con se. |