Articolo 35
Modalità di porto dell’arma
In servizio l’arma deve essere portata sul fianco, nella fondina esterna all’uniforme, con caricatore pieno innestato e senza colpo in canna e corredata dal caricatore di riserva.
Per l'arma consegnata in via continuativa è consentito il porto anche fuori dal servizio nell’ambito dei territorio comunale e nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento. In questo caso l'arma è portata in modo non visibile come nei casi in cui, ai sensi dell’articolo 4 della legge 7 marzo 1986, n. 65, l'addetto al Corpo di Polizia Municipale è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi.
Il Comandante, nonché il personale autorizzato dal Comandante medesimo, può portare l'arma in modo non visibile anche quando indossa l'uniforme.
Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.
E' fatto divieto di estrarre l'arma in luogo pubblico o aperto al pubblico per motivi non inerenti il servizio.
Senza valido motivo è vietato consegnare, anche temporaneamente, l’arma a terzi, ovvero, permettere che sia maneggiata da altre persone.
Gli addetti ai servizi interni sono esonerati dall’obbligo del porto dell’arma solo durante l’espletamento di funzioni al di fuori del diretto contatto con il pubblico. |