Articolo 7
Funzioni di polizia giudiziaria
I componenti del Corpo di Polizia Municipale, nell’ambito territoriale dell’Ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercitano, ai sensi dell’articolo 57, II° e III° comma del Codice di procedura penale e dell’articolo 5 comma 1° lettera a) Legge 65/1986, funzioni di Polizia Giudiziaria, assumendo a tal fine la qualità:
a) di Agente di Polizia Giudiziaria riferito agli Agenti di P.M.;
b) di Ufficiale di Polizia Giudiziaria riferito al Comandante ed agli Addetti al coordinamento e controllo.
Le funzioni di Polizia Giudiziaria consistono:
- nel dover, anche di propria iniziativa, prendere notizie di reato, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercare gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale;
- nello svolgere ogni indagine e attività predisposta o delegata dalla A.G.
Il Comandante risponde, come primo referente, all’Autorità Giudiziaria. |