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Regolamento del Corpo di Polizia Municipale e Disciplina dell'armamento

Articolo 7
Funzioni di polizia giudiziaria


I componenti del Corpo di Polizia Municipale, nell’ambito territoriale dell’Ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercitano, ai sensi dell’articolo 57, II° e III° comma del Codice di procedura penale e dell’articolo 5 comma 1° lettera a) Legge 65/1986, funzioni di Polizia Giudiziaria, assumendo a tal fine la qualità:

a) di Agente di Polizia Giudiziaria riferito agli Agenti di P.M.;
b) di Ufficiale di Polizia Giudiziaria riferito al Comandante ed agli Addetti al coordinamento e controllo.

Le funzioni di Polizia Giudiziaria consistono:

- nel dover, anche di propria iniziativa, prendere notizie di reato, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercare gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale;
- nello svolgere ogni indagine e attività predisposta o delegata dalla A.G.

Il Comandante risponde, come primo referente, all’Autorità Giudiziaria.


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