APPENDICE NORMATIVA
REGOLAMENTO EDILIZIO ALLEGATO “B” - REGOLAMENTO PER L’INSTALLAZIONE DI STRUTTURE TEMPORANEE, DI COMPLEMENTI DI ARREDO URBANO E DI PUBBLICISTICA. (Deliberazione C.C. n° 64 del 17 maggio 2003)
CAPO IV - COMPLEMENTI DI ARREDO URBANO
Si intendono per complementi di arredo le bacheche e le mostre e muro, le insegne, i cartelli pubblicitari, le tende, le serrande.
Le insegne, i cartelli, le lampade e lampioni, le tende, i rivestimenti decorativi a contorno delle aperture dei negozi, le mostre-vetrine e le serrande dei negozi stessi, le relative diciture, le mostrine a muro, i quadri e le tabelle di pubblicità, gli oggetti che a scopo pubblicitario ed a qualsiasi altro scopo si intenda apporre alle fronti o sotto i portici dei fabbricati, dovranno essere eseguiti e posti in opera a regolo d'arte e dovranno risultare in armonia con le linee architettoniche e con le tinte e decorazioni dei fronti e dei portici medesimi.
Per l'installazione di mostre, insegne, tabelle pubblicitarie, cartelli, vetrine, tende, serrande, ecc., nuove sono da osservare le seguenti norme:
Insegne
E' consentita l'installazione di insegne purché site totalmente su area privata o su aree ove risulti il consenso da parte di tutti i proprietari.
Allegato all’istanza, che dovrà essere prodotta all’Ufficio Polizia Municipale, dovrà essere presentato un progetto rappresentativo della collocazione dell’insegna ove questa sia riportata in adeguata scala grafica (1:100; 1:50; 1:10) in relazione ai prospetti interessati.
Il responsabile del Procedimento, formulerà nei termini previsti dalle disposizioni vigenti il parere motivato di accoglimento o diniego dell’istanza presentata previa assunzione di parere vincolante da parte dell’Ufficio Edilizia Privata.
Nella progettazione di fabbricati destinati ad attrezzature commerciali, industriali, artigianali, o alberghiere dovranno prevedersi le eventuali future sistemazioni delle insegne.
Mostre a muro
La sporgenza delle mostre a muro non deve mai essere maggiore di cm. 12, misurati dal vivo del muro a cui sono applicate, la loro dimensione non potrà superare i mq. 2,00 e la loro installazione non sarà consentita quando ostino motivi estetici, o di circolazione.
Tende e tendoni
a) I tendoni nelle arcate dei portici, di regola, dovranno essere collocati sulla linea esterna del fusto delle colonne o dei pilastri, dovranno avere in mezzo un taglio verticale e dovranno essere posti all'altezza di almeno m. 2,20 dal suolo. In corrispondenza di passaggi obbligati i tendoni dovranno avere il bordo inferiore all'altezza di almeno m. 2,20 dal piano del pavimento. I tendoni non sono ammessi nelle arcate di testa.
b) nelle strade e piazze senza portico e senza marciapiede sopraelevato i tendoni devono rimanere aderenti e fissi alla relativa apertura se la larghezza della strada è inferiore a m. 3 . Nelle strade di larghezza compresa tra m. 3 e m. 5 la sporgenza massima potrà essere di m. 1,00; se la strada é larga più di m. 8 la sporgenza potrà raggiungere un ventesimo della larghezza, ma comunque non potrà superare i m. 1,50.
c) nelle strade e piazze con marciapiede sopraelevato i tendoni potranno sporgere dal muro fino a cm. 1,00 dal filo esterno del marciapiede ed avere un altezza minima dal suolo di m 2,20. I tendoni dovranno essere costruiti in modo da potersi alzare ed abbassare mediante appositi congegni, con intelaiature mobili che non portino deturpamento all'edificio e con materiali e tinte appropriate e dovranno essere mantenuti costantemente in buono stato.
d) Sui balconi e loggiati privati è ammessa la installazione di tende purché omogenee per tutto l’edificio.
Serrande a rotolo e cancelli estensibili
Nella collocazione di serrande a rotolo e cancelli estensibili non è ammessa alcuna sporgenza dal vivo del muro, all'infuori di quella determinata dal coprirotolo, che in ogni caso non dovrà sporgere oltre i cm. 12.
I complementi di arredo urbano nel perimetro sopradetto, sono disciplinate nel modo seguente, con esclusivo riferimento agli immobili che nella “Tav. 4 - Categorie storico-tipologiche” allegata alle N.T.A. relative alla Variante al Centro Urbano ex articolo 5 L.R.T.59/80 approvata con delib. C.C. n. 31 del 20 marzo 2000, sono individuati con le Categorie A e B:
L'intervento dovrà avere come quadro di riferimento l'assetto globale della facciata in cui si inserisce, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche - decorative dell'edificio allorché contempli la sola sistemazione degli elementi illustrati ai punti:
1. Insegne
2. Targhe indicanti arti, mestieri e professioni
3. Tende frangisole
4. Illuminazione privata a servizio dei negozi
5. Contenitori distributivi ed espositivi
Per gli interventi all’interno di ambiti urbani unitari, rappresentati da piazze, slarghi, o porzioni di vie, comunque da parti urbanistiche morfologicamente omogenee, come ad esempio le isole pedonali, le vie e gli isolati dove è alta la presenza di attività commerciali, si tenderà a privilegiare quelli che affrontino in modo coordinato la progettazione e la sistemazione degli elementi di arredo, particolarmente connessi all'oggettistica legata a funzioni di tipo commerciale.
1. INSEGNE
1.1. Le insegne relative agli esercizi oggetto di valore storico - ambientale devono essere conservate sotto il profilo formale.
1.2. Nel modo più categorico le insegne non devono essere collocate su elementi decorativi delle facciate.
1.3. Negli esercizi soggetti a nuova sistemazione, le insegne, sia luminose che non luminose, assumeranno andamento interno rispetto al piano di facciata con la sola collocazione all'interno dei vani delle porte, portoni e vetrine o in subordine, ma solo in casi eccezionali, e dopo attenta analisi del progetto, nelle bucature delle finestre del piano terra di esclusiva pertinenza del negozio.
1.4. L'insegna troverà di norma posizione arretrata di almeno 5 cm. rispetto al filo esterno degli stipiti e comunque mai in aggetto.
1.5. Tale insegna dovrà essere posizionata nella zona superiore dei vani delle aperture e dovrà seguirne l'andamento.
1.6. Sono preferibili scritte apposte secondo il sistema tradizionale a lettere staccate.
1.7. Le lunette sovraporta o finestre munite di inferriata debbono essere lasciate a vista, pertanto su di esse non potrà essere collocata alcun tipo di insegna.
1.8. Sono vietate le insegne fisse applicate sugli sguinci laterali delle aperture.
1.9. Sono vietate le insegne affisse a bandiera con esclusione di quelle indicanti servizi pubblici o servizi privati di interesse pubblico.
1.10. Le insegne luminose devono presentare una superficie illuminante con luce indiretta, pertanto è vietato l'uso di luci intermittenti e a variazioni di colore.
1.11. Per quanto riguarda i colori, è doveroso attenersi alle compatibilità dell'aspetto cromatico dell'intera facciata, comunque è vietato usare colori e luci che possano creare confusione con la segnaletica stradale.
1.12. Le insegne adesive sugli infissi di facciata devono essere limitate e riportare il logo ed i colori del marchio sociale e delle ditte trattate per una superficie massima di mq. 0.50.
Ove, in tali fabbricati, non risulti tecnicamente possibile l’installazione delle insegne nel rispetto delle norme sopracitate, (in particolare nei casi di limitata altezza dei vani, eccessiva riduzione delle superfici aero-illuminanti come definite dal D.M. 5 luglio 1975, occlusione di parti impiantistiche e di areazione, ecc.) l’interessato dovrà presentare una motivata richiesta per una diversa collocazione, corredata da un progetto rappresentativo della installazione dell’insegna in adeguata scala grafica (1:100; 1:50;1:10) in relazione ai prospetti interessati, richiesta sulla quale l’Ufficio edilizia Privata esprimerà il proprio parere vincolante secondo le procedure di cui all’articolo 16.
2. TARGHE INDICANTI ARTI, MESTIERI E PROFESSIONI
La collocazione di targhe indicanti arti, mestieri e professioni sull'esterno degli edifici è consentita ove non si venga ad interferire con decorazioni plastiche o pittoriche esistenti, devono presentare un aspetto decoroso ed uniformate.
3. TENDE FRANGISOLE
3.1. L'apposizione di tende frangisole dovrà avere come quadro di riferimento globale l'assetto dell'intero edificio in cui essa si inserisce, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche decorative dell'immobile.
3.2. Le tende frangisole non dovranno nascondere gli elementi architettonici costituiti dalle cornici delle porte, portoni, vetrine ed eventualmente finestre e nemmeno i sopraluce costituiti da rostre od altri elementi decorativi.
3.3. Potranno pertanto essere collocate di norma (vedere successivo punto 3.6) all'interno dei vani delimitati dalle cornici architettoniche e dovranno essere del tipo a braccio estensibile che non implichino appoggi e chiusure laterali.
3.4. L'aggetto massimo consentito non può superare cm. 150 dal filo di facciata e dovranno essere arretrate di almeno cm. 30 dalla verticale innalzata dal ciglio esterno del marciapiede.
3.5. I lembi inferiori della tenda dovranno mantenersi ad almeno cm. 220 dal suolo, compresa ogni appendice, guarnizione o meccanismo.
3.6. Nel caso in cui il vano dell'apertura abbia altezza inferiore o tutt'al più uguale a cm. 220 , sarà attentamente valutata la possibilità di posizionare la tenda esternamente alla cornice.
3.7. Nello stesso edificio le tende dovranno essere uniformate il più possibile per profilo, altezza da terra, sporgenza e materiale.
3.8. La colorazione delle tende dovrà essere uniforme e compatibile con l'assetto cromatico dell'intera facciata.
3.9. I progetti presentati dovranno indicare le caratteristiche tecniche ed i colori delle tende già installate.
3.10. Sulle tende é consentita, solamente sulla facciata anteriore, l’indicazione del logo dell’attività e delle ditte trattate.
3.11. L'indicazione consentita può diversificarsi dalle altre dello stesso edificio per grafia e colore.
4. ILLUMINAZIONE PRIVATA A SERVIZIO DEI NEGOZI
4.1 L'apposizione di corpi illuminanti in facciata diversi da quelli della pubblica illuminazione è esclusa in tutte le vie o spazi pubblici.
4.2 E' eccezionalmente consentita l'apposizione di corpi illuminanti in facciata a condizione che derivino da una progettazione di ambito urbano unitario.
5. CONTENITORI ESPOSITIVI E DISTRIBUTIVI
5.1. Per contenitori espositivi si intendono le bacheche informative e le vetrinette dei negozi applicate a rilievo sulla facciata, anche se mobili.
5.2. Per tali contenitori è vietata categoricamente l'installazione ex-novo, ad eccezione di quelli informativi delle farmacie.
5.3. Pertanto nel caso di restauro di facciata dovranno essere rimossi tutti quei contenitori e le vetrinette che non rientrano nella composizione unitaria delle vetrine di uno specifico periodo e che si intendono conservare come illustrato all'articolo n. 8. 2.
5.4. Per quanto concerne le bacheche informative di Enti, Società, Partiti, Sindacati, Servizi pubblici, etc., non potranno trovare posizionamento in facciata.
5.5. Pertanto dovranno, nel caso di necessità di installazione, trovare alloggiamento all'interno della vetrina della sede.
5.6. L'Amministrazione, su richiesta di più Enti o Società, previa presentazione di un progetto unitario, potrà concedere l'installazione di bacheche informative, da posizionarsi convenientemente raggruppate, in particolari luoghi del Centro Urbano.
5.7. Per contenitori distributivi si intendono apparecchiature per la distribuzione di sigarette, caramelle, bancomat etc.
5.8. Per tali contenitori è vietata assolutamente l'installazione a rilievo sulla facciata.
5.9. Potranno essere installate, previa autorizzazione, se comprese in un progetto unitario, a filo vetrina di un negozio o di una banca.
5.10. Nel caso di esercizi commerciali sarà consentita l'installazione temporanea, per il periodo estivo, durante il solo orario di apertura dell’esercizio medesimo e fermo restando il rispetto del decoro cittadino, di contenitori od oggetti pubblicitari al di fuori della vetrina. Per quanto riguarda i fabbricati di tipo “C” secondo la Tavola sopracitata, valgono le norme di cui al precedente articolo 16.
18.1. Campo di applicazione.
Il campo di applicazione del presente articolo riguarda gli edifici prospicienti via Roma, nel tratto oggetto di arredo urbano, Piazza Sivieri e Piazza del Popolo; fanno parte per naturale estensione anche quegli edifici che hanno affacci sulle vie principali e rigiro sulle vie laterali. Pertanto sono inclusi quei fabbricati che sono posti in angolo su via Bicocchi, via Petrini, piazza Sivieri, via Colombo, via Amorotti, via Martiri della Niccioleta, via Giacomelli, via Bertani, via Zara e via Fratti.
18.2. Norme specifiche.
I Complementi di arredo urbano nel perimetro di cui sopra sono disciplinati nel seguente modo:
- PUBBLICISTICA PRIVATA
a) Non sono ammesse insegne a bandiera di nessun genere, ad eccezione delle farmacie o altre attività alle quali è concesso da norme nazionali, regionali e provinciali. b) Ai piani diversi dal piano terra sono ammesse insegne solo nell’ipotesi che negli stessi abbia sede principale l’attività pubblicizzata dall’insegna e purché la collocazione sia limitata all’interno dei vani finestra o al di sopra degli stessi, con la medesima larghezza. Nel caso di rifacimento di facciate le insegne esistenti ai piani diversi dal piano terra potranno essere sostituite con insegne non eccedenti le dimensioni originarie. In ogni caso, gli impianti dovranno rispettare le caratteristiche architettoniche decorative dell’edificio e non interferire con gli elementi decorativi della facciata. Per i materiali si fa riferimento a quanto specificato ai successivi punti d) ed e).
c) Le insegne non dovranno avere larghezza superiore a quella del foro vetrina e non dovranno avere altezza superiore a cm.50. Ove non risulti tecnicamente possibile realizzare le insegne all’interno del foro vetrina (in particolare nei casi di limitata altezza dei vani, eccessiva riduzione delle superfici aero-illuminanti, occlusione di parti impiantistiche e di aereazione), potranno essere accolte soluzioni alternative, previa presentazione di un progetto rappresentativo della collocazione dell’insegna in relazione ai prospetti interessati, laddove si dimostrino gli impedimenti tecnici rilevati.
d) I materiali ammessi sono il ferro, l’acciaio, l’ottone, l’alluminio verniciato, il rame, il marmo, il vetro ed il legno; Policarbonato di metìle e policarbonati solo se coprenti e con colorazioni né fosforescenti né sgargianti. E’ escluso l’alluminio anodizzato di qualsiasi tonalità e colore.
e) E’ vietato l’uso di luci lampeggianti. Oltre al “lettering” indicante le caratteristiche dell’attività, è possibile l’applicazione di marchi relativi ai tipi di prodotto commercializzato e/o il marchio sociale.
f) E’ ammessa la proiezione sulla parte di facciata riguardante l’attività e su pubblica via di fasci luminosi indicanti il logo e/o il nome dell’esercizio commerciale. Non sono ammesse immagini in movimento e colori sgargianti.
g) Sotto i portici o nei loggiati, in caso di foro vetrina allineato con l’imposta dell’arco, non sono ammessi pannelli che non rispecchino la forma dell’arco.
h) Elementi pubblicitari puntiformi provvisori, quali listini prezzi, bacheche, sagome, ecc., possono essere inseriti solo all’interno del foro vetrina.
i) Non sono ammesse bacheche di nessun tipo al di fuori del foro vetrina sia appartenenti a privati che ad associazioni.
j) E’ ammesso l’appoggio su suolo pubblico, solo ai lati vetrina, di espositori con cestelli contenitori, o di vetrinette realizzate con struttura in color grigio ghisa e dotate di vetro infrangibile, di sagome semplici, esclusivamente per alloggiamento cartoline, souvernir o libri. Non è ammessa l’esposizione di altri articoli. E’ consentito un numero massimo di 4 espositori per ogni esercizio.
Non è consentita l’installazione di corpi illuminanti la strada o l’ingresso all’attività commerciale, al di fuori del foro vetrina, neppure di tipo provvisorio, nell’area oggetto di arredo urbano, mentre è ammessa l’installazione di corpi illuminanti la strada nelle vie limitrofe all’area pavimentata.
k) E’ ammessa l’applicazione in facciata di targhe commerciali indicanti il logo dell’attività di dimensioni massime cm. 50x50, costruite in ottone, travertino, acciaio inox o policarbonato trasparente una per ogni esercizio commerciale.
Analoga disciplina si applica alle targhe relative all’esercizio di attività artigianali. Nel caso di studi professionali, valgono le regole sopraddette per quanto attiene la tipologia dei materiali, ma la dimensioni massima autorizzabile è 30x40. Nel caso siano presenti, sullo stesso edificio, più targhe professionali, le stesse devono essere allineate verticalmente ed in pile di massimo 5 elementi, uguali per materiale.
l) Le decorazioni natalizie illuminanti sono consentite solo se facenti parte di un progetto schematico complessivo concordato con l’Amministrazione Comunale.
- PUBBLICISTICA PUBBLICA E TOPONOMASTICA
a) Le targhe toponomastiche devono essere realizzate in travertino, con scritte incise composte di caratteri omogenei e dimensioni massime di cm. 40x50.
b) Per le targhe degli edifici pubblici valgono gli stessi criteri previsti per la pubblicistica privata.
c) I numeri civici di nuova installazione, collocati a seguito di ristrutturazioni di facciate, devono essere realizzati in travertino, con scritta incisa di carattere omogeneo e dimensioni fisse di cm. 9x12.
d) E’ consentita l’installazione di bacheche solo ad uso dell’Amministrazione o di altri enti ed istituzioni pubbliche. Dette bacheche devono essere realizzate in legno naturale mordenzato castagno o in ferro colore grigio ghisa ed avere dimensioni massime di cm. 50x80. La contiguità di più bacheche impone l’omogeneità del materiale usato e delle dimensioni.
e) In occasione di mostre temporanee realizzate o patrocinate dall’Amministrazione Comunale è consentita l’installazione di pannelli su porzioni di fabbricato, l’apposizione di stendardi monofacciali apposti in aderenza a fabbricati o collocati su pannelli disposti a capretta (sandwich). Non sono ammessi striscioni pubblicitari orizzontali o stendardi bifacciali comunque appesi. Per i limiti temporali di apposizione valgono le norme stabilite in materia del vigente Codice della Strada e le relative sanzioni.
f) I cartelli stradali ad indicazione veicolare e i cartelli di qualsiasi natura dovranno avere il palo di sostegno verniciato in colore grigio ghisa.
g) Nell’area oggetto di intervento non sarà permessa l’apposizione di cartelli stradali indicatori delle attività commerciali.
- ATTREZZATURE PER IL COMMERCIO
a) Le tende saranno del tipo a caduta con braccetti e pantografo, di colore compatibile ecrù; potranno presentare nella parte frontale una mantovana ricalante, anche eventualmente corredata di scritta di colore non sgargiante, riportante la tipologia dell’esercizio commerciale o il logo della ditta. I bracci delle tende potranno essere realizzati in ferro, acciaio, ottone, in alluminio verniciato , policarbonato solo se coprente, con colorazioni né fosforescenti né sgargianti. Il limite massimo di sporgenza dal filo facciata è di cm. 150, l’altezza minima nella parte inferiore è di cm. 220, misurata al bastone. Le tende dovranno essere tendenzialmente allineate in altezza a quelle degli esercizi adiacenti. Non sono ammessi colori fosforescenti o sgargianti. Per le modalità di collocazione valgono le norme di cui al precedente articolo 17.
b) Sono tassativamente vietate tutte le tipologie di tende diverse da quelle descritte al punto a); l’unica deroga ammessa è per le attività che hanno il vano architettonico della porta ad arco, la cui altezza, misurata da terra all’imposta dell’arco, sia inferiore o uguale a cm. 240. Solamente in questi casi è permesso che la tenda sia installata immediatamente sopra la cornice (o soglia) posta in sommità dell’arco.
c) E’ consentita l’apposizione di vasi in cotto per piante a foglia ed essenze fiorite, con l’esclusione di piante con spine (tipo cactus, rubinie, ecc.), in aderenza al muro, ai lati vetrina, con sporgenza massima di cm. 30, dei quali l’esercente dovrà assicurare la cura, pulizia e manutenzione. E’ altresì consentita la collocazione di vasi decorativi in cotto, al di fuori dei limiti di spazio sopra previsti, solo nell’ambito di una progettualità complessiva ed armonica prodotta dagli esercizi e nel rispetto della salvaguardia delle norme di sicurezza imposte dal rispetto delle regole di viabilità. Il progetto è soggetto a specifica autorizzazione da parte dei competenti uffici comunali. In quest’ultimo caso, le piante messe a dimora sulla sede stradale passano nella proprietà dell’Amministrazione Comunale, ma restano a carico degli esercenti gli oneri relativi alla pulizia, cura e manutenzione delle stesse.
d) Nella scelta delle sedie e dei tavoli per occupazione esterna è vietato l’utilizzo della plastica, a meno che non riproduca fedelmente materiali nobili quali legno, ferro ecc. Gli arredi devono comunque armonizzarsi con le caratteristiche cromatiche e architettoniche del contesto ambientale.
- OGGETTISTICA
a) Le cassette postali ammesse sono quelle realizzate in materiale tipo ghisa anticata e quelle ricavate in una fessura del portone.
b) I campanelli e le pulsantiere dovranno avere rifinitura esclusivamente in ottone.
I titoli autorizzatori dei complementi di arredo urbano di cui al presente capo sono rilasciati dall’Ufficio Polizia Municipale su istanza degli interessati corredata da documentazione fotografica e da grafici relativi alla struttura, previo parere vincolante dell’Ufficio Edilizia Privata.
CAPO V - SANZIONI
La mancata ottemperanza alle prescrizioni imposte dal presente regolamento, sono soggette alla sanzione amministrativa da 25 Euro a 500 Euro e con l’obbligo della immediata rimozione delle strutture o impianti non conformi. Sono fatte salve le sanzioni amministrative repressive degli abusi di cui al precedente articolo 15 e le sanzioni previste dall’articolo 20 del Codice della Strada.