TITOLO II°
DISCIPLINA DELLA IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’,
DEL SERVIZIO E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
CAPO I°
DISCIPLINA GENERALE
Articolo 18
Applicazione dell’imposta e del diritto
1- In conformità alle disposizioni del Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e del presente regolamento, la pubblicità esterna è soggetta ad un'imposta e le pubbliche affissioni ad un diritto, dovuti al Comune nel cui territorio sono effettuate.
Articolo 19
Classificazione del Comune
1 - In base alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno 2005, costituita da n. 21.579 abitanti, il Comune è classificato, in conformità all'articolo 2 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nella classe: IV.
2 - Verificandosi variazioni della consistenza della popolazione determinate con riferimento a quanto stabilito nel precedente comma, che comportino la modifica della classe di appartenenza del Comune, la Giunta Comunale ne prende atto con deliberazione da adottarsi entro il 31 dicembre e, contestualmente, dispone l'adeguamento delle tariffe per l'anno successivo.
Articolo 20
La deliberazione delle tariffe
1 - Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dalla Giunta comunale entro il 31 dicembre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo; qualora non vengano modificate entro il termine predetto, s'intendono prorogate di anno in anno.
Articolo 21
Stagione turistica - maggiorazione delle tariffe
1 - Il Comune, in relazione ai rilevanti flussi turistici applica per complessivi mesi 4 all'anno, e precisamente nei mesi di GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE una maggiorazione del 50 per cento delle tariffe per:
a) l'imposta sulla pubblicità di cui ai seguenti articoli del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507:
b) il diritto per le pubbliche affissioni, limitatamente a quelle di carattere commerciale, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 507/1993.
CAPO II°
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - DISCIPLINA
Articolo 22
Presupposto dell'imposta
1 - E' soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visiva od acustica - diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni - in luoghi pubblici, aperti al pubblico o esposti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi.
2 - Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni.
3 - Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:
a) i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.
Articolo 23
Soggetto passivo
1- II soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale messaggio pubblicitario a diffuso.
2 - E' obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
3 - Il titolare del mezzo pubblicitario di cui al precedente primo comma è pertanto tenuto all'obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità, delle variazioni della stessa ed al connesso pagamento dell'imposta. Allo stesso è notificato l'eventuale avviso di accertamento e di rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell'imposta, accessori e spese.
4 - Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, l'ufficio comunale notifica avviso di accertamento, di rettifica od invito al pagamento al soggetto indicato al secondo comma del presente articolo, esperendo nei suoi confronti le azioni per il recupero del credito d'imposta, accessori e spese.
Articolo 24
Modalità di applicazione dell'imposta
1- L'imposta sulla pubblicità è determinata in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi nello stesso contenuti.
2 - L'imposta per i mezzi polifacciali è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
3 - Le iscrizioni pubblicitarie, espresse anche in forma simbolica, non collocate su struttura propria, sono assoggettate all'imposta per la superficie corrispondente all'ideale figura piana minima in cui sono comprese.
4 - L'imposta per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche è calcolata in base alla superficie complessiva determinata in base allo sviluppo del minimo solido geometrico nel quale può essere ricompreso il mezzo.
5 - Le superfici inferiori ad un metro quadrato sono arrotondate, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
6 - L'imposta non si applica per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
7 - Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purché collocati in connessione fra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescere l'efficacia, sono considerate come unico mezzo pubblicitario.
8 - La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno od all'interno di locali pubblici od aperti al pubblico, è autorizzata dall'ufficio comunale, previo pagamento dell'imposta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione. Quando il collocamento diretto di locandine ha carattere ricorrente il committente deve presentare, con la prescritta dichiarazione, l'elenco completo dei locali nei quali detti mezzi pubblicitari vengono collocati. Quando tale esposizione ha carattere occasionale si prescinde dall'obbligo di presentare l'elenco dei locali.
9 - L'imposta sulla pubblicità relativa alle affissioni dirette sugli impianti alle stesse destinati, è commisurata alla superficie complessiva di ciascun impianto, calcolata con l'arrotondamento di cui al comma 5, applicato per ogni impianto.
10 - Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo sono sempre applicate alla tariffa base e sono cumulabili. Le riduzioni d'imposta non sono cumulabili. L'imposta per le fattispecie pubblicitarie previste dagli articoli. 12, commi 1 e 3, 13, 14 commi 1 e 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 è dovuta per anno solare di riferimento a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo d'imposta è quello specificato nelle disposizioni alle stesse relative.
Articolo 25
Dichiarazione
1 - Ottenuta l'autorizzazione prevista dall'articolo 9, il soggetto passivo dell'imposta, prima di iniziare la pubblicità, è tenuto a presentare all'ufficio comunale su apposito modulo presso lo stesso disponibile, la dichiarazione, anche cumulativa, delle caratteristiche, quantità ed ubicazione dei mezzi pubblicitari. La dichiarazione è esente da bollo (tabella B, articolo 5, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, modif. dal D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955). Nel caso in cui il servizio pubblicità ed affissioni sia gestito da ditta esterna, la dichiarazione dovrà essere presentata presso l’ufficio della stessa.
2 - La dichiarazione deve essere presentata anche nel caso di variazione della pubblicità che comporti modifica dell'imposizione. Quando dalla stessa risulti dovuta 1'integrazione dell'imposta pagata per lo stesso periodo, è allegata l'attestazione del pagamento eseguito. Nel caso che sia dovuto un rimborso da parte del Comune questo provvede, dopo le necessarie verifiche, entro 90 giorni, senza spese per l'utente.
3 - La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, salvo che si verifichino variazioni nei mezzi esposti che comportino la modifica dell'imposta entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, a meno che non venga presentata denuncia di cessazione entro il predetto termine.
4 - Nei casi in cui sia omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, effettuata con veicoli e con pannelli luminosi di cui all'articolo 12, lettere a) b) c) del presente regolamento (articoli 12, 13 e 14 commi 1 e 3, D.Lgs. n. 507/1993), si presume effettuata, in ogni caso, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata. Le altre forme di pubblicità di cui al predetto articolo 12, lettere d) e) (articolo 14 comma 3 e articolo 15, D.Lgs. n. 507/1993), si presumono effettuate dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.
Articolo 26
Rettifica ed accertamento d'ufficio
1 - Entro i cinque anni successivi alla data in cui è stata - o avrebbe dovuto essere - presentata la dichiarazione, il Comune procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio mediante apposito avviso notificato al contribuente anche a mezzo di raccomandata postale con A.R.
2 - Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo, l'ammontare dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle sanzioni dovute e dei relativi interessi ed il termine di sessanta giorni per il pagamento.
3 - Nell'avviso devono essere inoltre precisate:
4 - Gli avvisi di accertamento e rettifica sono sottoscritti dal funzionario comunale responsabile della gestione dell'imposta con firma apposta sotto tale qualifica e l'indicazione, a stampa od altra forma idonea, del suo cognome e nome. Nel caso di gestione del servizio in concessione, gli avvisi sono sottoscritti da un rappresentante del concessionario e tutti i riferimenti al Comune sono sostituiti dall’indicazione della società.
Articolo 27
Pagamento dell'imposta e del diritto
1 - Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni aventi carattere commerciale deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune oppure nell'ipotesi di affidamento del servizio in concessione su c/c postale intestato al concessionario. L'attestazione dell'avvento pagamento dell'imposta sulla pubblicità deve essere allegata alle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 24. Negli anni successivi a quello della dichiarazione, l'attestazione e la ricevuta sono conservate dal soggetto d'imposta per essere esibite per eventuali controlli. Per il pagamento è utilizzato modello conforme a quello autorizzato con decreto ministeriale.
2 - L'imposta per la pubblicità relativa a periodi inferiore all'anno solare deve essere corrisposta in unica soluzione prima dell'effettuazione, al momento della dichiarazione.
3 - L'imposta per la pubblicità annuale deve essere corrisposta in unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno. Qualora l'importo annuale sia superiore a € 1.549,37 il pagamento può essere effettuato in rate trimestrali, entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre.
4 - Il pagamento del diritto relativo alle pubbliche affissioni può essere effettuato sia a mezzo di conto corrente postale, sia direttamente all'ufficio pubblicità al momento della richiesta del servizio d'affissione dei manifesti. Per il pagamento diretto l'ufficio rilascia ricevuta da apposito bollettario o con sistema automatizzato.
5 - La riscossione coattiva dell'imposta e del diritto si effettua secondo le disposizioni del D. Lgs. 13.04.1999 n. 112 e successive modificazioni.
6 - I crediti del Comune relativi all'imposta sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni hanno privilegio generale sui beni del creditore, subordinatamente a quello dello Stato, ai sensi dell'articolo 2752, comma quarto, del Codice Civile.
7 - Entro il termine di cinque anni decorrente dal giorno del quale è stato effettuato il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, oppure da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante istanza in carta libera indirizzata al Comune, Ufficio Pubblicità ed Affissioni. Il Comune o il concessionario provvedono al rimborso nel termine di 180 giorni dalla richiesta.
8 - L’importo minimo per ogni forma di pubblicità ed affissione non può essere inferiore ad € 12,00 così come non si fa luogo a rimborsi per importi inferiori a detta cifra.
CAPO III°
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - TARIFFE
Articolo 28
Tariffe
1 - Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono deliberate dalla Giunta Comunale nelle misure stabilite dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e secondo quanto disposto dal presente regolamento per l'attuazione del predetto decreto:
a) con l’articolo 12 per la tipologia del mezzi pubblicitari;
b) con l’articolo 19 per la classe demografica alla quale appartiene il Comune;
c) con l’articolo 20 per le modalità, i termini e la procedura dell'atto deliberativo;
d) dalle norme di cui al presente capo;
e) le tariffe in vigore al 31 dicembre 2007 sono quelle risultanti dal D. Lgs. 507/1993 maggiorate del 20% ai sensi dell’art. 30 comma 17 della Legge 448/1999 (Deliberazione C.C. n. 16 del 28.02.2000).
Articolo 29
Pubblicità ordinaria
1 - L'imposta per la pubblicità ordinaria, effettuata con i mezzi di cui all'articolo 12 - comma 3 lett. a) - del regolamento, si applica, secondo la tariffa stabilita per la classe del Comune con l’articolo 12 del D.Lgs. n. 507/1993 e successive integrazioni, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinato con le modalità di cui al precedente articolo 24.
2 - Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.
3 - Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per contro altrui, di manifesti e simili sulle apposite strutture riservate all'esposizione diretta di tali mezzi, si applica 1'imposta ordinaria in base alla superficie di ciascun impianto determinata in conformità all'articolo 24, nella misura stabilita per anno solare, indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione.
4 - Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che ha superficie: a) compresa fra mq. 5,5 e mq. 8,5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento; b) superiore a mq. 8,5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100 per cento.
5 - Qualora la pubblicità di cui al presente articolo sia effettuata in forma luminose od illuminata, la tariffa dell'imposta a maggiorata del 100 per cento.
6 - Le maggiorazioni d'imposta si applicano con le modalità previste dal comma 10 dell'articolo 24.
Articolo 30
Pubblicità ordinaria con veicoli
1 - L'imposta per la pubblicità ordinaria effettuata con veicoli ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'articolo 12, comma terzo, lettera b) del regolamento, si applica secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, dal 1° comma dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 507/1993, per anno solare per metro quadrato di superficie determinata con le modalità di cui al precedente articolo 24.
2 - Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli sono dovute le maggiorazioni stabilite dal quarto comma dell'articolo 29, quando le dimensioni della stessa sono comprese nelle superfici da tale norma previste.
3 - Qualora la pubblicità sia effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa è maggiorata del 100 per cento.
4 - Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio.
5 - Per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta per metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa.
6 - Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.
Articolo 31
Pubblicità con veicoli dell'impresa
1 - L'imposta per la pubblicità effettuata per proprio conto con veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per conto della stessa è dovuta, per anno solare:
- al Comune ove ha sede l'impresa o qualsiasi sua dipendenza, ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti mandatari che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione i veicoli suddetti;
- secondo la tariffa deliberata dalla Giunta Comunale in conformità all'articolo 13, comma terzo, del D.Lgs. n. 507/1993.
2 - Per i veicoli di cui al precedente comma circolati con rimorchio sul quale viene effettuata la pubblicità, la tariffa dell'imposta è raddoppiata.
3 - Non è dovuta l'imposta per l'indicazione sui veicoli di cui ai precedenti commi del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché tali indicazioni siano apposte per non più di due volte e ciascuna iscrizione non superi la superficie di mezzo metro quadrato.
4 - L'attestazione dell'avvento pagamento dell'imposta deve essere conservata in dotazione al veicolo ed esibita a richiesta degli agenti autorizzati.
Articolo 32
Pubblicità con pannelli luminosi
1- L'imposta per la pubblicità effettuata per conto altrui con pannelli luminosi ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'articolo 12, comma terzo lett. c) del regolamento si applica, indipendentemente dal numero dei messaggi, secondo la tariffa stabilita, per la classe di appartenenza del Comune, dal primo comma dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalità di cui all'articolo 24.
2 - Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.
3 - L'imposta per la pubblicità di cui ai precedenti commi, effettuata per conto proprio dell'impresa, si applica in misura pari alla metà delle tariffe sopra previste.
Articolo 33
Pubblicità con proiezioni
1 - L'imposta per la pubblicità con proiezioni ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'articolo 12, terzo comma, lett. d) del regolamento, effettuata in luoghi pubblici od aperti al pubblico, si applica secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, dal quarto comma dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 507/1993, per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.
2 - Quando la pubblicità suddetta ha durata superiore a 30 giorni si applica, dopo tale periodo, una tariffa giornaliera pari alla metà di quella di cui al precedente comma.
Articolo 34
Pubblicità varia
1 - La tariffa dell'imposta per la pubblicità effettuata:
a) con striscioni od altri mezzi simili che attraversano strade o piazze si applica, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, nella misura stabilita, per la classe del comune, dal primo comma dell'articolo 15 del decreto. La superficie soggetta ad imposta è determinata con le modalità di cui all'articolo 24, commi secondo e settimo, del regolamento. Non si applicano maggiorazioni riferite alla dimensione del mezzo pubblicitario;
b) con mezzi pittorici vincolati in aderenza a ponteggi di fabbricati in costruzione e/o ristrutturazione: l’imposta non viene applicata per la parte in cui vengono riprodotte le immagini del fabbricato finito, di monumenti cittadini e/o di immagini paesaggistiche della zona; per i messaggi pubblicitari inseriti sulle stesse strutture si applica la tariffa ordinaria ridotta del 50%;
c) da aeromobili sul territorio comunale o su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio predetto si applica per ogni giorno o frazione, per ciascun aeromobile, indipendentemente dai soggetti pubblicitari, nella misura stabilita per la classe del Comune dall'articolo 15, secondo comma, del decreto;
d) con palloni frenati e simili si applica per ogni giorno o frazione per ciascun mezzo, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, in misura pari alla metà di quella stabilita per la classe del Comune dall'articolo 15, secondo comma, del decreto;
e) in forma ambulante, mediante distribuzione, a mezzo di persone o veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario oppure mediante persone circolanti con cartelli ed altri mezzi pubblicitari a dovuta, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla dimensione dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, nella misura stabilita, per la classe del Comune, dal quarto comma dell'articolo 15 del decreto;
f) a mezzo di amplificatori e simili è dovuta, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione della misura stabilita, per la classe del Comune, dal quinto comma dell'articolo 15 del decreto.
2 - L'indicazione "decreto", contenuta nei precedenti commi, s'intende riferita al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.
Articolo 35
Imposta sulla pubblicità - Riduzioni
1- La tariffa dell'imposta sulla pubblicità è ridotta alla meta:
a) per la pubblicità - avente le caratteristiche e finalità di cui alle lettere b) e c) del terzo comma dell'articolo 22 del presente regolamento - effettuata da Comitati, Associazioni, Fondazioni e da ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
b) per la pubblicità, relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali,sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici;
c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2 - Alla pubblicità realizzata con mezzi che comprendono, con i messaggi relativi ai soggetti ed alle manifestazioni di cui al primo comma anche l'indicazione di persone, ditte e società che hanno contribuito all'organizzazione delle manifestazioni stesse, si applica la riduzione prevista dal presente articolo. Nei casi in cui tali indicazioni siano associate a messaggi aventi le caratteristiche e le finalità di cui all'articolo 22, terzo comma, lettera a), si applica la tariffa dell'imposta senza alcuna riduzione.
3 - I requisiti soggettivi previsti dalla lettera a) del primo comma sono autocertificati dal soggetto passivo nella dichiarazione di cui all'articolo 25 con formula predisposta dall'ufficio e sottoscrizione dell'interessato autenticata dal Funzionario responsabile o dal concessionario del servizio. Quando sussistono motivi per verificare l'effettivo possesso dei requisiti autocertificati, il soggetto passivo viene invitato a presentare all'Ufficio pubblicità, che ne acquisisce copia, la documentazione ritenuta necessaria per comprovarli, fissando un congruo termine per adempiere. L'autocertificazione e la documentazione sono acquisite per la prima dichiarazione e non devono essere ripetute dallo stesso soggetto in occasione di successive esposizioni di mezzi pubblicitari.
4 - I requisisti oggettivi di cui alle lettere b) e c) del primo comma sono, per quanto possibile, verificati direttamente dall'ufficio comunale attraverso l'esame dei mezzi pubblicitari o dei loro facsimile. Quando ciò non sia possibile o sussistano incertezze in merito alle finalità del messaggio pubblicitario il soggetto passivo autocertifica, nella dichiarazione e con le modalità di cui al precedente comma, la corrispondenza delle finalità delle manifestazioni, festeggiamenti e spettacoli a quelle previste dalle norme sopracitate, che danno diritto alla riduzione dell'imposta.
Articolo 36
Imposta sulla pubblicità - esenzioni
1- Sono esenti dall'imposta sulla pubblicità:
a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività esercitata nei locali stessi; i mezzi pubblicitari - ad eccezione delle insegne - esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali suddetti purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina od ingresso;
b) gli avvisi al pubblico:
c) la pubblicità all'interno, sulle facciate esterne o sulla recinzione dei locali di pubblico spettacolo, quando si riferisce alle rappresentazioni in programma nei locali predetti;
d) la pubblicità - escluse le insegne - relative ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o all'interno, nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, relativa esclusivamente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto titolare del servizio; le tabelle esposte all'esterno delle predette stazioni o lungo l'itinerario di viaggio, limitatamente alla parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, esclusa quella effettuata sui battelli, barche e simili soggetta all'imposta ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 507/1993;
g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, di dimensioni non superiori a mezzo metro quadrato di superficie, salvo che le stesse non siano espressamente stabilite dalle disposizioni predette.
2 - Ai fini dell'esenzione dall'imposta di cui al precedente comma l'attività esercitata è quella risultante dalle autorizzazioni comunali, di pubblica sicurezza, di altre autorità od accertata dal registro delle imprese presso la Camera di Commercio.
3 - L'esenzione all'imposta prevista dalla lettera g) del precedente primo comma compete agli enti pubblici territoriali per la pubblicità effettuata nell'ambito della loro circoscrizione.
4 - I soggetti i cui alla lettera h) del primo comma devono presentare in visione all’ufficio pubblicità idonea documentazione od autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per beneficare dell'esenzione. Per i mezzi gia esposti al 1° gennaio 2008 a tale adempimento deve essere provveduto entro il primo semestre dello stesso anno. Per quelli successivamente autorizzati, prima di effettuare l'esposizione. La mancata presentazione dei documenti suddetti nei termini stabiliti, comporta l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non essendo stato provato il diritto all'esenzione.
CAPO IV°
IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Articolo 37
Finalità
1- Il Comune, a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni assicura l'affissione negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica ed ai soggetti di cui all’articolo 20 del D.Lgs. 507/1993.
2 - I manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di finalità economiche sono quelli pubblicati dal Comune e, di norma, quelli per i quali l'affissione è richiesta dai soggetti e per le finalità di cui all'articolo 20 (2) e 21 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, richiamati nei successivi articoli 41 e 42 del presente regolamento.
3 - La collocazione degli impianti destinati alle affissioni di cui al precedente comma deve essere particolarmente idonea per assicurare ai cittadini la conoscenza di tutte le informazioni relative all'attività del Comune, per realizzare la loro partecipazione consapevole all'amministrazione dell'ente e per provvedere tempestivamente all'esercizio dei loro diritti.
4 - I manifesti che diffondono messaggi relativi all'esercizio di un'attività economica sono quelli che hanno per scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o che risultano finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
5 - I manifesti di natura commerciale la cui affissione viene richiesta direttamente al Comune sono dallo stesso collocati negli spazi di cui all'articolo 7 c. 3, lettera b), nei limiti della capienza degli stessi.
6 - I manifesti di natura commerciale da affiggere negli spazi da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette nei limiti di cui all'articolo 7 c. 3, lettera c) del regolamento sono classificati, ai fini tributari, come pubblicità ordinaria in conformità a quanto dispone il terzo comma dell'articolo 12 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con applicazione della imposta in base alla superficie di ciascun impianto, nella misura e con le modalità di cui al comma terzo del precedente articolo 29.
7 - Verificandosi perduranti eccedenze di manifesti da affiggere in una classe degli impianti e, contemporaneamente, disponibilità ricorrente di spazi non utilizzati nelle altre classi la Giunta, su proposta del Funzionario responsabile o del concessionario, può disporre una temporanea deroga, per non più di 3 mesi, dai limiti stabiliti per ciascuna classe dall'articolo. Alla scadenza del periodo di deroga il servizio viene effettuato con le modalità di cui all'articolo 7. Qualora nel prosieguo del tempo siano confermate le eccedenze e disponibilità che hanno motivato la deroga, il Funzionario responsabile oil concessionario propongono la definitiva modifica della ripartizione degli spazi.
Articolo 38
Affissioni - prenotazioni - registro cronologico
1 - L'affissione s'intende prenotata dal momento in cui perviene all'ufficio comunale preposto al servizio la commissione, accompagnata dall'attestazione dell'avvento pagamento del diritto.
2 - Le commissioni sono iscritte nell'apposito registro, contenente tutte le notizie alle stesse relative, tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornamento. II responsabile del servizio tiene direttamente il registro.
3 - II registro cronologico è tenuto presso l'ufficio affissioni e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.
4 - II committente può richiedere espressamente che l'affissione sia eseguita in determinati spazi da lui prescelti, corrispondendo una maggiorazione del 100 per cento del diritto.
Articolo 39
Criteri e modalità per l'espletamento del servizio
1 - I manifesti devono essere fatti pervenire all'ufficio comunale, nell'orario di apertura, a cura del committente, almeno due giorni prima di quello dal quale l'affissione deve avere inizio.
2 - I manifesti devono essere accompagnati da una distinta nella quale è indicato l'oggetto del messaggio pubblicitario e:
a) per quelli costituiti da un solo foglio, la quantità ed il formato;
b) per quelli costituiti da più fogli, la quantità dei manifesti, il numero dei fogli dai quali ciascuno è costituito, lo schema di composizione del manifesto con riferimenti numerici progressivi ai singoli fogli di uno di essi, evidenziato con apposito richiamo.
3 - Oltre alla copie da affiggere dovrà essere inviata all'ufficio una copia in più, da conservare per documentazione del servizio.
4 - Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza relativo al ricevimento della commissione, risultante dal registro cronologico di cui all'articolo 37.
5 - La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui essa è stata effettuata al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'ufficio comunale mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
6 - Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro dell’ufficio comunale, con la data di scadenza prestabilita.
7 - Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche è considerato causa di forza maggiore. In ogni caso quando il ritardo è superiore a dieci giorni dalla data che era stata richiesta, l'ufficio comunale provvede a darne tempestiva comunicazione, per scritto, al committente.
8 - La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente, per scritto, entro 10 giorni dalla richiesta di affissione, con l'indicazione del periodo nel quale si ritiene che l'affissione possa essere effettuata.
9 - Nei casi di cui ai commi 7 e 8 il committente può annullare la commissione con avviso da inviarsi all'ufficio comunale entro 10 giorni dal ricevimento delle comunicazioni negli stessi previste. L'annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente al quale l'ufficio comunale provvede a rimborsare integralmente la somma versata entro novanta giorni dal ricevimento dell'avviso di annullamento. I manifesti restano a disposizione del committente presso l’ufficio per 30 giorni e, per disposizione di questo, possono essere allo stesso restituiti od inviati ad altra destinazione dallo stesso indicata, con il recupero delle sole spese postali, il cui importo viene detratto dal rimborso del diritto.
10 - Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, l'ufficio comunale provvede ad avvertire il committente per scritto. Se entro cinque giorni da tale comunicazione la commissione non viene annullata, l'ufficio comunale provvede all'affissione nei termini e per le quantità rese note all'utente e dispone entro 30 giorni il rimborso al committente dei diritti eccedenti quelli dovuti. I manifesti non affissi restano a disposizione dell'utente presso l'ufficio per 30 giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero, salvo che ne venga richiesta la restituzione o l'invio ad altra destinazione, con il recupero delle sole spese, il cui importo viene detratto dai diritti eccedenti.
11 - In tutti i casi in cui compete al committente il rimborso totale o parziale del diritto sulle affissioni lo stesso, con apposita comunicazione in scritto, può autorizzare l'ufficio comunale ad effettuare il conguaglio fra l'importo dovuto per affissioni successivamente richieste e quella di cui spetta il rimborso.
12 - I1 Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne immediata comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
13 - I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, se non ritirati dal committente entro 30 giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senz'altro avviso.
14 - Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle ore 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di € 25,82 per commissione.
15 - Nell'ufficio comunale, o del concessionario, devono essere costantemente esposti, per la pubblica consultazione di chiunque ne faccia richiesta:
a) le tariffe del servizio;
b) l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono;
c) il registro cronologico delle commissioni.
16 - Le disposizioni previste dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal presente regolamento per 1'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibile e non previsto in questo capo, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.
CAPO V°
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI TARIFFE
Articolo 40
Tariffe - applicazione e misura
1- Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto al Comune che provvede alla loro effettuazione, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale esso viene effettuato.
2 - Il diritto è comprensivo dell'imposta sulla pubblicità relativa ai manifesti ed agli altri mezzi affissi e per i quali il diritto viene corrisposto.
3 - II diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto, per ciascun foglio di dimensioni fino a cm. 70 x 100, nella misura stabilita per la classe del Comune dal secondo comma dell'articolo 19 del D.Lgs. n. 507/1993, distintamente per i primi 10 giorni e per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione.
4 - Per le commissioni inferiori a 50 fogli il diritto di cui al precedente comma è maggiorato del 50 per cento.
5 - Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100%.
6 - Le maggiorazioni del diritto, a qualunque titolo previsto, sono cumulabili tra loro e si applicano sulla tariffa base.
7 - Le eventuali aggiunte ai manifesti già affissi sono soggette al pagamento del diritto corrispondente alla tariffa prevista per i primi 10 giorni.
8 - Qualora il committente richieda espressamente che I'affissione avvenga in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento.
9 - Le tariffe in vigore al 31.12.2007sono quelle previste dal D. Lgs. 507/1993 maggiorate del 20% ex articolo 30 comma 17 Legge 448/1999.
Articolo 41
Tariffa - riduzioni
1 - La tariffa del diritto per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista 1'esenzione dall'articolo 42;
b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio e la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
d) per i manifesti relativi ai festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
e) per gli annunci mortuari.
2 - I requisiti soggettivi previsti dalla lettera b) sono accertati con le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 35.
3 - I requisiti oggettivi previsti dalle lettere c) e d) sono verificati attraverso l'esame di cui al quarto comma dell'articolo 36.
4 - Le riduzioni non sono cumulabili. Non si applicano alla misura minima del diritto stabilito per ogni commissione da effettuarsi d'urgenza dal comma 14 dell'articolo 39.
Articolo 42
Diritto - esenzioni
1 - Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
a) i manifesti riguardanti le attività e funzioni istituzionali del Comune, da esso volte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
b) i manifesti delle autorità militari relative alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi; d) i manifesti dell'autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali ed amministrative;
f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
2 - Per i manifesti di cui alla lettera a) si fa riferimento alle attività e funzioni che il Comune esercita secondo le leggi statali e regionali, le norme statuarie, le disposizioni regolamentari e quelle che hanno per finalità la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità, ai sensi del T.U. di cui al D. Lgs. 18.08.2000 n. 267. 3 - Per i manifesti di cui alla lettera f) il soggetto che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria.
4 - Per l'affissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera g) il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente.
(2) Articolo 1 - comma 480 - lettera c - Legge 311 del 30 aprile 2004