Articolo 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
- T.U.L.P.S.: il Testo Unico delle Leggi di Pubblica approvato con R.D. del 18 giugno 1931 n. 773 e successive modifiche ed integrazioni nonché il relativo regolamento di attuazione;
- D.P.R. 447/1998: il “Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59” così come modificato dal D.P.R. 440/2000;
- SALA GIOCHI: uno o più locali, funzionalmente collegati e destinati in via prevalente all’intrattenimento di persone mediante la messa a disposizione di giochi leciti, apparecchi elettrici o elettronici di svago e similari;
- GIOCHI LECITI: giochi la cui installazione è consentita negli esercizi commerciali ai sensi e per gli effetti dell’articolo 110 del TULPS;
- SUPERFICIE UTILE DEL LOCALE: la superficie del locale accessibile dall’utenza con esclusione di magazzini, depositi, uffici, servizi, vani chiusi ecc… |