Articolo 3
Principi generali
1. Le procedure amministrative connesse alla apertura, svolgimento, modificazione e cessazione delle attività economiche disciplinate dal presente atto si informano ai seguenti principi:
a) libertà di accesso al mercato nel rispetto dei principi costituzionali di cui all’articolo 41 della Costituzione;
b) tutela dell’ordine pubblico, della viabilità, della salute e della quiete della collettività;
c) semplificazione procedimentale mediante gli istituti della autocertificazione e del procedimento di cui al D.P.R. 447/1998 in materia di Sportello Unico delle Attività Produttive;
2. Le attività di cui al presente regolamento non possono essere ostacolate mediante l’imposizione di vincoli, prescrizioni, obblighi o altre forme dirette o indirette di limitazione a tutela delle esigenze economiche del mercato, se non quelli relativi alla tutela:
a) dell’ordine pubblico e della sicurezza della collettività;
b) del decoro artistico ed architettonico della città;
c) del rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili;
d) della quiete della collettività.
4. I procedimenti amministrativi di cui al presente atto rientrano nella competenza dello Sportello Unico delle Attività Produttive e sono disciplinati, oltre che dalle disposizioni del presente atto, dal D.P.R. 447/1998 e dal Regolamento comunale di organizzazione dello Sportello Unico.
5. In allegato al presente regolamento vengono individuati i requisiti strutturali, urbanistico-edilizi e igienico-sanitari dei locali |