Articolo 5
Sale giochi e requisiti
1. I locali dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) destinazione d’uso direzionale, commerciale o comunque compatibile in base al vigente strumento urbanistico;
b) distanza da scuole, luoghi di culto, ospedali ed altri locali destinati stabilmente all’ accoglienza di persone per finalità educativo o socio-assistenziali secondo quanto indicato nell’ allegato al presente Regolamento;
c) possesso dei requisiti strutturali previsti dal vigente regolamento edilizio e dalle altre norme in materia urbanistica, con particolare riferimento alle altezze dei locali, ai rapporti illuminanti, al possesso di servizi igienici;
d) adeguamento dell’impianto elettrico e delle attrezzature alle vigenti norme;
e) distanza da ulteriori luoghi sensibili individuati con provvedimento della Giunta tenuto conto dell’impatto delle attività di sala gioco sul contesto urbano e dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica.
2. L’ apertura di Sale Giochi è consentita, fatti comunque salvi i diritti di terzi.
3. Previo parere dei competenti organi di vigilanza, ai soli fini della tutela dell’incolumità delle persone, della igienicità dei locali, del rispetto della quiete pubblica l’Amministrazione Comunale potrà imporre all’interessato, a sue spese:
a) l’adozione di particolari cautele igieniche dei locali;
b) l’adozione di particolari accorgimenti per il contenimento dei rumori;
c) l’adozione di limiti numerici e d’età per l’accesso ai giochi;
d) la riduzione del normale orario di apertura e di chiusura;
e) l’obbligo di chiusura infrasettimanale del locale;
f) l’obbligo di chiusura in occasione di particolari periodi dell’anno;
g) altre prescrizioni sulla base delle vigenti norme.
4. Gli obblighi di cui al comma precedente sono definiti dall’Amministrazione Comunale, con atto motivato, anche mediante le forme di accordi infraprocedimentali di cui all’articolo 11 della Legge 241/1990. |