Articolo 6
Sale giochi e svolgimento dell’attività
1. L’accesso alle attività non è consentito:
a) ai minori di anni 14 per l’ uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici, elettronici e calcio-balilla;
b) ai minori di anni 16 per gli altri giochi.
2. I limiti di età, di cui al precedente comma, non si applicano per i minori accompagnati da persona maggiorenne, legata agli stessi da rapporti di parentela. Adozione e affiliazione.
3. L’orario di apertura delle sale giochi è disciplinato con ordinanza sindacale in materia ovvero, in assenza, secondo queste limitazioni:
a) di regola dalle ore 9 alle ore 23;
b) dalle ore 10 alle ore 22 per le sale giochi sottostanti civili abitazioni;
c) in orario ridotto, sulla base di specifica ordinanza sindacale, per periodi particolari, in occasione di determinati eventi, ovvero in relazione alle caratteristiche del locale.
3. I giochi installati devono rispondere ai requisiti prescritti dall’articolo 110 del T.U.L.P.S. e dalle altre norme vigenti. |