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Regolamento comunale per l'apertura e la gestione di sale giochi

Articolo 7
Revoca e sospensione


1. L’attività di sala giochi viene revocata:

a) nei casi previsti dal T.U.L.P.S. per la revoca delle licenze di Pubblica Sicurezza di cui all’articolo 86;
b) per reiterata violazione delle norme del presente regolamento, ivi comprese quelle inerenti il divieto di fumo, previa contestazione dell’addebito nelle forme e con le garanzie procedimentali di cui alla Legge 241/1990;
c) per grave violazione delle norme sui limiti di età per l’accesso ai giochi.

2. L’attività è sospesa:

a) nei casi previsti dall’articolo 110 del T.U.L.P.S.;
b) negli altri casi previsti dalle vigenti norme;
c) con provvedimento motivato del Sindaco in occasione di particolari eventi o circostanze a tutela dell’ordine pubblico, della viabilità e della quiete della collettività.
Qualora i locali non siano più in possesso dei requisiti urbanistici e/o igienico-sanitari prescritti dalle norme vigenti, l’Amministrazione Comunale assegna all’interessato un termine perentorio per l’adeguamento dei locali disponendo, in caso di mancato adeguamento, l’automatica decadenza.


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