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Regolamento per la concessione di sepolcri del cimitero comunale

Articolo 1
Oggetto dell’attività

Il Comune di Follonica costruisce, nel cimitero comunale, arcate contenenti loculi ossari e cinerari per la tumulazione di salme, costruisce inoltre tombe murate nei campi a tumulazione. I predetti sepolcri sono ceduti in concessione secondo le norme del presente regolamento, e per quanto non detto, secondo il regolamento comunale di Polizia Mortuaria.

Articolo 2
Loculi e Aree a terra

I loculi vengono concessi completati e cementati in tutte le parti interne e gli acquirenti, oltre il prezzo di concessione, dovranno provvedere all’acquisto ed alla posa in opera della pietra marmorea o di altro materiale idoneo che dovrà essere sovrapposto alla chiusura.
Le aree a terra vengono concesse completate e cementate in tutte le parti interne e gli acquirenti oltre il prezzo di concessione e al costo di realizzazione, dovranno provvedere all’acquisto ed alla posa in opera della pietra marmorea o di altro materiale idoneo che dovrà essere sovrapposto alla chiusura.
La massima dimensione in pianta e in alzata di copritomba e/o lapidi su campi a tumulazione (aree a terra) sono regolamentate con apposito atto dirigenziale del competente servizio Cimiteriale.

Articolo 3
Durata della concessione dei Loculi e delle Aree a terra

I loculi e le aree a terra vengono dati in concessione per un periodo di 50 (cinquanta) anni a valere dalla data del decesso o prenotazione.
Decorso tale termine i resti saranno riuniti nell’ossario comune o, su richiesta dei dolenti, raccolti in apposite cassettine di dimensioni adeguate per essere tumulate.

Articolo 4
Costo della concessione dei Loculi e delle Aree a terra

Il prezzo della concessione sarà stabilito con apposita deliberazione della Giunta Comunale, che dovrà tenere conto dei costi di costruzione, delle spese generali, di gestione del servizio cimiteriale.
I prezzi di concessione dei loculi sono differenziati per tenere conto della difficoltà di acceso alle varie file da parte dei dolenti.
Tra i loculi, anche se acquisiti dalla stessa famiglia, è fatto divieto di rimuovere i listoni e le cornici di delimitazione della singola sepoltura per unificarne le lastre.

Articolo 5
Requisiti per la concessione dei loculi e delle aree a terra

Le concessioni vengono fatte dall’Amministrazione,.a persone che abbiano compiuto il 70° (settanta) anno di età e su richiesta dei dolenti, ogni volta che si verifichi un decesso.
Le concessioni dei loculi per future sepolture dovranno essere fatte unicamente:

1) Allo scopo di consentire la sepoltura contigua di salme di stretti congiunti alla vedova/o o altri nell‘ambito del 1° grado di parentela o affinità della persona defunta e già tumulata nel loculo, purché il richiedente abbia superato il 50° anno di età. I conviventi risultanti dalle famiglie anagrafi che sono equiparati al coniuge;
2) A persone portatori di handicap, anche se non hanno superato il 50° anno di età.

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