Articolo 15
Tumulazioni provvisorie
Non è vietato all’Amministrazione, con provvedimenti autorizzativi interni, concedere in casi eccezionali ed in via precaria sepolture al fine di tumulare cadaveri che debbono essere poi tumulati altrove, sotto l’osservanza, per l’estumulazione, delle norme e cautele delle leggi sanitarie, purché peraltro tale precarietà non si protragga oltre due anni.
Per tali concessioni eccezionali il Comune esigerà un diritto fisso, a fondo perduto pari ad un decimo del costo del loculo al momento più economico deliberato con atto di Giunta.
Qualora alla concessione provvisoria dovesse seguire quella definitiva nella stessa sepoltura, i dolenti dovranno pagare per intero il prezzo di concessione non potendosi intendere i diritti della concessione provvisoria come anticipazioni dei canoni di concessione definitiva e delle spese di atto di concessione. La concessione decorrerà dal momento della sepoltura.
Ove alla scadenza della concessione provvisoria il concessionario non provveda a quanto necessario, il Comune sarà in diritto, senza necessità di atti giudiziari a provvedere all’estumulazione della salma ed alla composizione dei resti mortali in campo comune, salvo il recupero delle spese occorse.
L’Amministrazione con provvedimenti autorizzativi interni e, dietro la richiesta del concessionario, può autorizzare l’uso del loculo o area a terra già concessionato per la sepoltura provvissoria di parenti ed affini fino al secondo grado, anche se non sono menzionati nel contratto di concessione.
Nel caso che altro defunto permanga per oltre 5 anni e accertato che non ci sia lucro, il fondatore perde per sempre il suo diritto che diventa definitivo per la persona sepolta.
Con disposizione dirigenziale il provvedimento verrà allegato al vecchio contratto. |