Articolo 7
Modalità di utilizzo delle sepolture loculi e aree a terra
In nessuna sepoltura può essere racchiusa più di una salma, tranne nel caso previsto dal Regolamento di Polizia Mortuaria, quando si tratta di riunire madre e neonato morti nell’atto del parto.
E’ ammessa altresì la collocazione di resti mortali e ceneri dei propri congiunti ed affini fino al 2° grado secondo le seguenti ipotesi e modalità:
- n. 2 capsule contenenti ceneri;
- n. 1 cassetta contenente le ossa residue da estumulazioni;
- n. 1 cassetta ed una capsula cineraria.
L’Amministrazione ha diritto di richiedere per la collocazione dei resti mortali e delle ceneri aggiunti secondo il presente art. non contestualmente alla tumulazione principale un canone di concessione, con tariffa determinata con atto di giunta comunale.
Dei predetti resti mortali e ceneri deve essere apposta indicazione anagrafica sulla lapide mortuaria per la ricerca dei defunti.
Il fondatore, può modificare il contratto limitatamente alla sepoltura di altro familiare o convivente con richiesta scritta e previo assenso del dirigente competente. La modifica verrà allegata al vecchio contratto.
Qualora il fondatore fosse deceduto, gli eredi possono modificare il contratto limitatamente alla sepoltura di altro familiare o convivente con lettera di richiesta degli eredi.
Il nuovo contratto lascia invariata la scadenza di concessione .
Non sono ammessi rinnovi di concessioni.
I resti mortali esumati dovranno essere collocati nell’ossario comune, salvo che gli aventi titolo non abbiano disposto diversamente. Si seguono le specifiche prescrizioni in materia contenute nel DPR del 10 Settembre 1990, n. 285 e le successive circolari ministeriali, i resti mortali così confezionati potranno essere riuniti negli appositi ossari concessi dall’Amministrazione o in sepolture già concesse avendone diritto.
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