Articolo 8.1
Procedimento semplice. Modalità procedurali
Nell’ipotesi di procedimento semplice, il Responsabile S.U.A.P. coordina e armonizza le previsioni della normativa di settore con quella di cui al D.P.R. n. 447/1998, e successive modifiche, adottando tutti gli strumenti di semplificazione, trasparenza, efficienza ed efficacia del procedimento amministrativo da questo regolati, ove compatibili.
Nel procedimento semplice trovano, in particolare, applicazione le norme relative al ricevimento e alla pubblicità dell’istanza, all’inserimento nell’archivio informatico e alla richiesta unica di integrazione documenti, così come è possibile far uso dell’autocertificazione, come strumento per ridurre i tempi di conclusione del procedimento, nonché dell’audizione in contraddittorio, come strumento di dialogo con il richiedente nel corso dello svolgimento della pratica.
Il Responsabile S.U.A.P. provvederà ad emettere anche la comunicazione di conclusione del procedimento, che avrà funzioni ricognitorie circa il rispetto dei tempi e delle procedure previste dalla normativa di settore.
Anche le disposizioni relative al collaudo ed alle verifiche sugli impianti realizzati, necessarie per l’inizio dell’attività, potranno trovare applicazione in ipotesi quali quelle sopra indicate. |