CAPO I°
PRINCIPI GENERALI
Articolo 1
Oggetto del regolamento
1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani interni nel Comune di in attuazione delle disposizioni contenute nel Capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e successive integrazioni e modifiche legislative. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs 03 aprile 2006, n. 152.
Articolo 2
Caratteristiche della tassa
1. La Tassa viene applicata su base annuale a cui corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma ed in base a tariffe specifiche commisurate alla capacità di produrre rifiuti, alla destinazione dei locali ed al costo del servizio.
2. La Tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'occupazione o la detenzione e cessa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione.
Articolo 3
Presupposto della tassa
1. La Tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte compresi nel territorio comunale, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione di quelli indicati dai successivi articoli 7 e 8.
Articolo 4
Zone non servite
1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è istituito ed attivo. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell’ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente Regolamento Comunale per la Gestione del Servizio dei Rifiuti Urbani Interni ed Assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone - servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di esso ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a trecento metri lineari percorrendo la strada più breve.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, gli eventuali viali di accesso privati agli insediamenti. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita la tassa da applicare è ridotta ad un terzo.
Articolo 5
Soggetti passivi
1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono locali o aree scoperte di cui al precedente articolo 3, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree.
2. Per i locali adibiti a civile abitazione, affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario o dal gestore dell'attività di affitta camere, quando l'affitto è occasionale o comunque inferiore all'anno, mentre è possibile intestarla al conduttore se l'affitto è relativo ad un periodo superiore all'anno.
3. Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo.
Articolo 6
Locali ed aree tassabili
1. Sono soggetti alla tassa le superfici di tutti i locali comunque denominati,stenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o posata nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l’interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, fatta eccezione per quelle dei successivi articoli 7 e 8, dove si producano non si possano produrre rifiuti urbani o speciali assimilati. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all’uso, anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un’utenza attiva ai servizi di rete (energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, per i quali risulti rilasciata una licenza o una autorizzazione per l’esercizio di attività nei locali medesimi.
2. Relativamente alle utenze domestiche sono considerati nella formazione della superficie utile tutti i vani principali, gli accessori diretti ed indiretti (mansarde, soffitte, corridoi, ingressi, anticamere, ripostigli, bagni) nonché tutti i locali di servizio, anche se interrati o separati dal locale principale (cantine, autorimesse, lavanderie, serre pavimentate, disimpegni).
3. Per le utenze non domestiche sono computate le superfici di tutti i locali, principali, secondari o accessori, destinati all’esercizio dell’attività.
4. Sono altresì soggette all’applicazione della tassa tutte le aree scoperte costituenti superficie operativa per l’esercizio dell’attività, individuando tali aree in quelle dotate di impianti, attrezzature oppure destinate a parcheggio.
Articolo 7
Locali ed aree non soggette alla tassa per improduttività di rifuti
1. Ai sensi dell'articolo 62, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993, non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni non utilizzabilità nel corso dell'anno.
2. Non sono soggetti all’applicazione della tassa, in base al comma precedente, i seguenti locali:
UTENZE DOMESTICHE:
UTENZE NON DOMESTICHE:
3. Le circostanze di cui al comma 1 del presente articolo devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.
Articolo 8
Locali ed aree non soggette alla tassa per produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani
1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
2. Fermo restando l’esclusione prevista per i locali e le aree delle utenze non domestiche che producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani, in caso di produzione promiscua di rifiuti speciali assimilati agli urbani e di rifiuti speciali non assimilati pericolosi o non pericolosi, la determinazione della superficie complessiva assoggettata alla tassa, qualora non sia possibile verificarla concretamente o comunque sussistano problemi per l’individuazione dei locali/aree o parti di esse che producono rifiuti speciali assimilati e quelle che producono rifiuti speciali non assimilati, è effettuata in modo forfetario applicando alla superficie le percentuali di riduzione distinte per tipologia di attività, di seguito indicate:
| PROG. | ATTIVITA' | DETASS. |
| 1. | Verniciatura | 95% |
| 2. | Officine per riparazione autoveicoli e natanti, elettrauto, autocarrozzerie | 90% |
| 3. | Distributori di carburante | 90% |
| 4. | Fonderie e lavorzione marmo | 90% |
| 5. | Officine di carpenteria in metallo | 90% |
| 6. | Lavanderie | 90% |
| 7. | Laboratorio impianti elettrici | 90% |
| 8. | Lavorazione prodotti alimentari (carne, pesce, insaccati) | 90% |
| 9. | Aree scoperte attrezzate | 90% |
| 10. | Sugherifici | 80% |
| 11. | Falegnamerie, tipografie, laboratori serigrafici e affini, studi fotografici, rivendita vernici | 20% |
| 12. | Gommisti, vetrerie | 20% |
| 13. | Rosticcerie, pasticcerie | 5% |
3. La riduzione di cui al comma precedente viene accordata, ove non siano riscontrabili in maniera oggettiva i requisiti di esenzione, solo ai contribuenti che presenteranno idonea documentazione atta a comprovare lo smaltimento a proprie spese dei rifiuti speciali non assimilati.
Articolo 9
Modalità di misurazione dei locali e delle aree
1. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all’albo professionale), ovvero da misurazione diretta. La superficie è misurata sul filo interno dei muri perimetrali dell’unità immobiliare al netto degli ingombri dei muri divisori interni.
2. La superficie dei locali coperti è computabile solo qualora il locale abbia un’altezza superiore a cm. 150 (centocinquanta). I vani scala sono considerati una sola volta in pianta.
3. La superficie imponibile delle unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano non può comunque essere inferiore all’80% della superficie di riferimento determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. n. 138/1998.
4. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
5. Per gli esercenti la distribuzione di carburanti sono escluse dalla commisurazione della superficie:
a. le aree in cui insiste l’impianto di lavaggio degli automezzi;
b. le aree visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso ed all’uscita dei veicoli dall’area di servizio e dal lavaggio incluse le aree di parcheggio;
c. le aree scoperte adibite a verde.
6. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia rispettivamente superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
Articolo 10
Gettito e costo del servizio
1. Il gettito complessivo del tributo non può superare il costo di esercizio, né essere inferiore al 50% del costo medesimo.
2. La determinazione del costo di esercizio, in quanto desumibile dai dati del conto consuntivo, è compito del responsabile del servizio finanziario secondo le disposizioni contenute nell'articolo 61 del Decreto Legislativo 507/1993.
3. Ai fini della determinazione del costo di esercizio si considera l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 22/1997, come previsto dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito nella legge 28 febbraio 2001, n. 26.