CAPO II° TARIFFE
Articolo 11
Deliberazione
1. Le tariffe sono deliberate dalla Giunta Comunale entro il termine fissato dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, con decorrenza comunque dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se deliberate successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro detto termine.
2. In caso di mancata deliberazione entro la scadenza predetta si applicano le tariffe deliberate l'anno precedente.
3. La deliberazione tariffaria contiene tutti gli elementi indicati dall’articolo 69 del D.Lgs 507/1993.
Articolo 12
Criteri di commisurazione della tassa
1. La tariffa è commisurata all’uso ed alla superficie dei locali e delle aree tassabili.
2. Le tariffe sono differenziate per categorie omogenee, secondo il dettato dell’articolo 68 del D.Lgs 507/1993, così come individuate nell’allegato “A” del presente Regolamento.
3. Ai fini dell’applicazione della tassa e della individuazione della categoria si fa riferimento alla attività complessivamente svolta, non già alle ripartizioni interne del singolo complesso.
4. Nel caso in cui all’interno della stessa struttura sussistano soggetti passivi per singole attività è possibile attribuire la tassa a ciascun di essi applicando la tariffa di riferimento della categoria interessata.
5. I locali e le aree non specificamente indicati, vengono assimilati a ciascuna categoria sulla base della prevalente destinazione ed uso.
Articolo 13
Tariffe per particolari condizioni d’uso
1. Per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività, la tariffa è ridotta del 30%.
2. La riduzione è applicata in base agli elementi ed i dati contenuti nella denuncia originaria o di variazione e decorrono dall’anno successivo.
3. Il contribuente è tenuto a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell’applicazione della tariffa ridotta di cui al precedente comma 1. In difetto si procede al recupero del tributo a decorrere dall’anno successivo a quello di denuncia dell’uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l’omessa denuncia di cui all’articolo 76 del D.Lgs 507/1993.
Articolo 14
Agevolazioni ed esenzioni
1. Ai sensi dell’art. 67, commi 1 e 2, del D.Lgs 507/1993 sono concesse le seguenti agevolazioni:
a) Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani, ai sensi dell’articolo 181 del D.Lgs 152/2006, hanno diritto ad una riduzione della tassa. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell’anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall’utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 30% della tassa. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell’anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell’anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall’unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all’articolo 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. Nel calcolo delle quantità di rifiuti totali avviati al recupero non si tiene conto degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio secondari e terziari, nonché dei rifiuti assimilati avviati al recupero mediante conferimento al servizio pubblico. Ai fini del calcolo della quantità totale dei rifiuti prodotti impiegato per la determinazione della percentuale di riduzione della quota variabile, non si tiene conto degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio secondari e terziari, come definiti dalle normative vigenti Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con la tassa dovuta per l’anno successivo o rimborso dell’eventuale eccedenza pagata nel caso d’incapienza.
b) Alle utenze non domestiche è riservata un’ulteriore riduzione della tariffa, pari al 20%, per l’uso stagionale inferiore a sei mesi l’anno o ad un uso non continuativo ma ricorrente. Tale riduzione è cumulabile e compete alle stesse condizioni stabilite dall’articolo 13.
Articolo 15
Agevolazioni sociali
1. In considerazione che i nuclei familiari monocomponenti, in particolari situazioni sociali, presentano oggettive minori capacità di conferimento dei rifiuti solidi urbani, è concessa ai medesimi ai sensi dell’articolo 66 del Decreto legislativo 507 del 15 novembre 1993 la riduzione del 30% rispetto alla tariffa prevista per le abitazioni. La riduzione si computa esclusivamente sulla parte eccedente la superficie minima iscritta a ruolo di mq. 35 (trentacinque), considerata ininfluente rispetto al reddito dell’occupante e viene riconosciuta a tutti i cittadini che abbiano compiuto i 65 anni di età al 31 dicembre dell’anno precedente e risultino residenti nella popolazione del comune di Follonica quali unici occupanti dell’immobile. La riduzione viene iscritta direttamente d’ufficio estraendo i dati necessari dagli archivi anagrafici del Comune.
2. Ai sensi dell’articolo 67 comma 1 del D. Lgs. 507/1993 ai cittadini iscritti in appositi ruoli di indigenza formati appositamente dal Settore Servizi Sociali del Comune, è riconosciuta la esenzione totale dal tributo considerando che i medesimi sono di norma soggetti a contribuzione pubblica.
3. Ai sensi dell’articolo 67 comma 1 del D. Lgs. 507/1993 è riconosciuto, ai cittadini anagraficamente residenti nel Comune, un beneficio economico del 20% da applicare al tributo iscritto a ruolo alle seguenti condizioni:
a) il beneficio sarà applicato sul totale del ruolo riferito all’unità immobiliare di abitazione e sue eventuali pertinenze;
b) la residenza anagrafica deve sussistere al 1° gennaio di ogni anno;
c) il contribuente deve possedere un indicatore della situazione economica (ISEE) riferita all’anno precedente non superiore al trattamento minimo di pensione erogato dall’INPS per il medesimo anno a cui è riferita la certificazione;
d) quale condizione obbligatoria per ottenere il riconoscimento dei benefici suddetti è la presentazione di idonea domanda presso l’ufficio tributi dell’Ente, entro il 31 ottobre di ogni anno, corredata dalla certificazione ISEE;
e) il beneficio sarà attuato mediante discarico amministrativo che opererà sull’ultima rata della cartella esattoriale.
4. A fronte delle riduzioni ed esenzioni conseguenti l’applicazione del presente articolo il responsabile del servizio tributi provvederà alla liquidazione delle partite su idoneo capitolo di spesa con appositi atti al momento in cui gli importi saranno determinati
Articolo 16
Agevolazioni raccolta “porta a porta”
1. La necessità di raggiungere le percentuali di raccolta differenziata previste dalla normativa regionale ha consigliato al gestore del servizio, in accordo con l’Amministrazione Comunale, l’organizzazione del sistema di raccolta PORTA A PORTA.
Il servizio viene svolto mediante il posizionamento di piccoli cassonetti all’interno dei cortili e delle pertinenze condominiali - laddove questo è possibile - oppure mediante la consegna di un kit di raccolta e di tutte le informazioni utili ad un corretto svolgimento del servizio. Nel Comune di Follonica l’iniziativa è partita, in via sperimentale, nella zona 167 OVEST per estendersi, dall’anno 2009, ad ulteriori quartieri della città.
La Giunta Comunale al fine di motivare i singoli utenti a sostenere l’iniziativa dell’Amministrazione, può deliberare, eventuali riduzioni tariffarie alla luce dei risultati raggiunti e delle effettive disponibilità di bilancio.
Le presenti disposizioni troveranno applicazione dal 1 gennaio 2010 salvaguardando per l’anno 2009 i benefici già previsti con la precedente formulazione.
Articolo 17
Cumulo delle riduzioni/agevolazioni
1. Le riduzioni/agevolazioni di cui ai precedenti articoli 13 e 14 non sono cumulabili con la riduzione spettante a norma dell’articolo 4 del presente regolamento.
2. Le predette riduzioni / agevolazioni sono invece tra loro cumulabili, se si verificano tutti i presupposti per la loro concessione. In ogni caso l’ammontare della tassa dovuta non può essere inferiore al 50 %.
Articolo 18
Tassa giornaliera di smaltimento
1. E’ istituita la tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono a qualsiasi titolo locali o aree pubbliche o di uso pubblico o aree soggette a servitù di pubblico passaggio in modo temporaneo e non ricorrente.
2. La misura della tariffa giornaliera è pari alla tassa annuale di smaltimento corrispondente alla categoria di uso diviso per giorni 365 ed il quoziente maggiorato del 50% per cento.
3. In mancanza di una voce corrispondente di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria le cui voci di uso sono assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
4. L’obbligo della denuncia dell’uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera. Il versamento della tassa giornaliera si cumula con la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e va effettuato su apposito bollettino contestualmente al rilascio dell’autorizzazione di occupazione del suolo.