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Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

CAPO III°
GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA TASSA

Articolo 19
Denunce

1. I Soggetti passivi della Tassa hanno l’obbligo di presentare al Comune, entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o della detenzione, la denuncia dei locali e delle aree tassabili redatta su appositi modelli messi a disposizione dal Comune. La dichiarazione si intende consegnata all’atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale. L’ufficio competente rilascia ricevuta della denuncia.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora non intervengano variazioni.
3. La denuncia deve contenere tutti gli elementi indicati dall’articolo 70 del D.Lgs 507/1993.

Articolo 20
Cessazione dell’occupazione

1. In caso di cessazione totale o parziale della occupazione, della detenzione o conduzione dei locali ed aree nel corso dell’anno, va presentata un’apposita denuncia che, debitamente accertata, dà diritto allo sgravio od al rimborso della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.
2. Qualora la denuncia di cessazione non sia stata presentata nel corso dell’anno di cessazione, il contribuente ha diritto allo sgravio o al rimborso del tributo per le annualità successive se dimostra di non aver continuato l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dall’utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d’ufficio.
3. La tassa può essere cessata d’ufficio se il Comune accerta il subentro di altro soggetto, che abbia presentato regolare denuncia o a seguito di accertamento d’ufficio.

Articolo 21
Controlli ed accertamenti

1. Al fine dello svolgimento delle attività di controllo sul territorio per l’individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione, il Comune si avvale del personale interno allo scopo destinato. Tale personale può essere coadiuvato dal Comando Polizia Municipale, tramite i propri vigili di quartiere, oppure da altri dipendenti dell’Ente temporaneamente incaricati.
2. In caso di denuncia infedele, incompleta o omessa si applicano le disposizioni dei commi 161-162 dell’articolo 1 della L. 296/2006.

Articolo 22
Compiti degli uffici interni

1. L’Ufficio Anagrafe, in occasione di iscrizioni, trasferimenti, flussi migratori, variazioni anagrafiche, l’Ufficio di Polizia Municipale, in occasione delle comunicazioni di cessione dei fabbricati, l’Ufficio Tecnico, in occasione del rilascio di certificati di agibilità/abitabilità, di fine lavori e quant’altro di propria competenza relativo agli immobili, e l’Ufficio Commercio, in occasione del rilascio o di variazioni nelle licenze commerciali, sono tenuti ad invitare l’utente a provvedere alla denuncia, dandone contestualmente comunicazione all’Ufficio Tributi.
2. Resta comunque fermo, in caso di omesso invito o mancata consegna del modello, l’obbligo di denuncia di cui all’articolo 19 del presente regolamento.

Articolo 21
Riscossione

1. La riscossione della tassa avviene a mezzo ruolo, secondo le disposizioni contenute nell’articolo 71 del D.Lgs 507/1993.
2. La gestione dei ruoli è affidata all’Agente per la Riscossione Equitalia Gerit SpA a norma dell’articolo 3 del D.L. 30 settembre 1925 n. 203 convertito in Legge 2 dicembre 2005 n. 248.

Articolo 22
Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere lo sgravio o il rimborso della Tassa iscritta a ruolo riconosciuta non dovuta nel termine di 5 anni dalla data in cui è avvenuto il pagamento o è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso è disposto dall’ufficio competente entro 180 giorni dalla ricezione della richiesta e previa verifica della legittimità.
3. Suddetto termine si applica anche ai rapporti pendenti, secondo la normativa previgente, alla data del 1 gennaio 2007.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell’articolo 1 della Legge 296/2006, con decorrenza dalla data dell’eseguito versamento.

Articolo 23
Sanzioni ed interessi

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa del 100% del tributo dovuto, con un minimo di € 51,00.
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 50% della maggiore imposta dovuta.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
4. Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite.

Articolo 24
Rateizzazioni

1. Le ulteriori rateizzazioni di pagamento delle cartelle esattoriali, iscritte a ruolo ex D.P.R. 602/1973 come modificato dal Decreto Legislativo 26/2/1999 n. 46, rientrano nelle competenze esclusive dell’Agente per la Riscossione a norma dell’articolo 36 comma 2/ter del D.L. 31 dicembre 2007 n. 248 convertito in Legge 28 febbraio 2008 n. 31.

Articolo 25
Funzionario responsabile

1. La Giunta Comunale con proprio provvedimento nomina il Funzionario Responsabile del Tributo al quale sono attribuite le funzioni ed i poteri per l’organizzazione e la gestione della Tassa, in particolare sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti di rimborso, la tenuta dei registri e cura la formazione dei ruoli.

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