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Regolamento unificato per i servizi di taxi e noleggio da rimesa con conducente con autovettura

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Oggetto del Regolamento


Il presente Regolamento intende unificare in un corpo organico le norme regolamentari relative all’esercizio del servizio di taxi e di noleggio con conducente mediante autovettura , disciplinando solo le funzioni delegate dalla legge o da altre disposizioni normative di rango superiore al potere regolamentare dell’ Ente locale.
Con l’ entrata in vigore del presente Regolamento sono pertanto abrogati i Regolamenti di seguito enunciati:

- Regolamento per il servizio di taxi approvato con Delibera Consiglio Comunale n.42 del 25 maggio 2005;
- Regolamento per il servizio di noleggio con conducente svolto mediante autovettura approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 43 del 25 maggio 2005; nonché la Delibera Consiglio Comunale n. 33 del 20 marzo 2000 (variazione qualifiche componenti della Commissione Consultiva).

Articolo 2
Licenza per l’esercizio del servizio di taxi e autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente mediante autovettura


La definizione delle due tipologie di servizio e le figure giuridiche di gestione sono contenute nella Legge 21/1992. L’esercizio delle due tipologie di servizio è subordinato alla titolarità di apposita licenza o autorizzazione rilasciata dal Comune, che dovrà essere tenuta a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti.
Il titolare della licenza per il servizio taxi o dell’autorizzazione per il servizio di noleggio c.c. è tenuto a trasmettere all’ ufficio comunale competente l’elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L’elenco è allegato in copia autenticata alla licenza o all’autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.
Ogni licenza o autorizzazione consente l’immatricolazione di una sola vettura. La Legge 21/1992 disciplina espressamente i casi di cumulo.

Articolo 3
Numero di licenze e di autorizzazioni


Ai sensi della Legge 21/1992 (articolo 5 comma 1 lett. a) competente a stabilire il numero delle licenze per il servizio di taxi e di autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente mediante autovettura da rilasciare è il Consiglio Comunale.
Alla data di stesura del presente regolamento si conferma il seguente contingente:

- 6 (sei) licenze per il servizio di TAXI;
- 4 (quattro) autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente mediante autovettura.

E’ facoltà dell’Ente avvalersi delle facoltà offerte dal Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223 (c.d. decreto Bersani) convertito in Legge 248/2006 per il potenziamento del servizio taxi e per adeguare il servizio alla richiesta di mobilità, disponendo in tal senso con apposito atto della Giunta Comunale, sentita la Commissione Consultiva di cui all’articolo seguente.

Articolo 4
Commissione comunale consultiva


Ai sensi dell’articolo 4 Legge 21/1992 e della Delibera Consiglio Regionale Toscana n.131/1995 è istituita la Commissione Comunale consultiva formata da:

- Dirigente o Comandante della Polizia Municipale o suo delegato (che la presiede);
- Dirigente Settore Attività Produttive o suo delegato;
- 3 rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti nella Regione;
- 2 rappresentanti della associazioni degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale.

Detta Commissione è nominata con deliberazione di Giunta Comunale e dura in carica 4 anni. Detta Commissione ha funzioni consultive dirette a:

1) collaborare con gli uffici comunali preposti per vigilare sul servizio e sull’applicazione del regolamento;
2) promuovere indagini conoscitive d’ufficio o su segnalazione degli utenti per migliorare il servizio, formulare proposte o evidenziare criticità da sottoporre ai competenti uffici comunali.

Articolo 5
Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea


Previa deliberazione della Giunta Comunale, i mezzi in servizio di taxi e di noleggio con conducente possono essere impiegati per l’espletamento dei servizi sussidiari od integrativi di servizi di linea.
Nel rispetto della vigente normativa la licenza viene concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il taxista o il noleggiatore. La convenzione deve prevedere tra l’altro condizioni, vincoli e garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

Articolo 6
Requisiti di accesso alla professione di tassista o di noleggiatore


L’accesso alla professione di taxista o di noleggiatore è consentito ai cittadini italiani ed equiparati iscritti nel “Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea” tenuto dalla Camera di Commercio.
Durante il servizio il titolare deve essere in ogni momento in grado di dimostrare la propria iscrizione al Ruolo, di cui al comma precedente,esibendo la relativa certificazione agli organi addetti alla vigilanza.
L’esercizio della professione di taxista o di noleggiatore è consentito ai cittadini italiani od equiparati titolari del certificato di abilitazione previsto dal vigente Codice della Strada ed in possesso dei seguenti requisiti:

a) non aver riportato una o più condanne penali irrevocabili alla reclusione in misura superiore, complessivamente ad anni due e non essere sottoposto a misure di prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell’autorità giudiziaria;
b) non essere stato assoggettato e non avere in corso procedure fallimentari salvo che non sia intervenuta riabilitazione a norma di legge.

Per l’esercizio della professione di noleggio con conducente è necessario avere la disponibilità di una rimessa idonea allo svolgimento dell’attività e in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro, situata nel territorio del Comune di Follonica.

Articolo 7
Bando di concorso per l’assegnazione delle licenze di taxi e delle autorizzazioni all’esercizio del noleggio con conducente


Le licenze e le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli, da approvarsi con atto dirigenziale, a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo.
Dell’avvenuta emanazione del Bando è data notizia mediante pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e all’Albo Pretorio del Comune. Il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande decorre dalla data di pubblicazione dell’avviso sul B.U.R.T.

Articolo 8
Contenuti obbligatori del bando


I contenuti obbligatori del bando di concorso per l’assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni sono i seguenti:

a) numero delle licenze o delle autorizzazioni da assegnare;
b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell’assegnazione;
c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
d) indicazione del termine per la presentazione delle domande.

Articolo 9
Titoli oggetto di valutazione


Al fine di assegnare le licenze comunali per l’esercizio di taxi o le autorizzazioni di autonoleggio con conducente, la Commissione di concorso procede alla valutazione dei seguenti titoli, a cui è assegnato il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

a) avere esercitato servizio di taxi in qualità di collaboratore familiare e/o sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo: PUNTI 0,5 per ogni semestre fino ad un massimo di punti 5;
b) conoscenza documentata di una o più lingue straniere: PUNTI 1 per ogni lingua straniera parlata.

E’ facoltà della Commissione di concorso prevedere l’accertamento della conoscenza pratica di lingue straniere e la previsione di prove di esame relative:

- alla conoscenza delle leggi in materia e del regolamento comunale d’esercizio;
- alla conoscenza della toponomastica relativa all’area urbana del Comune.

Il punteggio di ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punteggi attribuiti ai diversi titoli posseduti. Qualora due o più candidati risultino a pari punteggio la licenza viene assegnata al più giovane di età. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio, alla presenza degli interessati.

Articolo 10
Assegnazione e rilascio licenza di taxi o autorizzazione di noleggio con conducente


Il Dirigente, approvata la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di Concorso, provvede all’assegnazione e al rilascio della licenza o dell’autorizzazione di noleggio, di norma entro 60 gg. dalla emanazione dell’atto di aggiudicazione, verificato l’effettivo possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi necessari, autodichiarati dal candidato. Allo scopo, potrà richiedere l’esibizione di eventuale documentazione integrativa, assegnando un termine definito.
L’assegnatario della licenza è tenuto inoltre a presentare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, dalla quale risulti che il medesimo non svolge attività incompatibili con quelle di taxista o di noleggiatore.
La graduatoria resterà in vigore 3 anni e i posti che dovessero rendersi vacanti nel triennio potranno essere ricoperti mediante scorrimento, fino ad esaurimento della stessa.

Articolo 11
Inizio e sospensione del servizio


In caso di assegnazione o acquisizione della licenza o dell’autorizzazione per atto tra vivi o mortis causa, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo.
Qualsiasi sospensione del servizio deve essere comunicata al comando di Polizia Municipale entro il termine perentorio di 48 ore dal verificarsi dell’evento causa della sospensione.

Articolo12
Validità


La licenza all’esercizio di taxista e l’autorizzazione all’esercizio di noleggio con conducente hanno validità illimitata previa esito positivo della verifica tecnica del veicolo prevista per legge.
La licenza e l’autorizzazione possono essere comunque sospese o revocate o dichiarate decadute in qualsiasi momento nei casi previsti dalle vigenti norme e dal presente Regolamento.

Articolo 13
Trasferibilità


Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento della licenza o dell’autorizzazione comunale d’esercizio per atto tra vivi in presenza di almeno una delle condizioni prescritte dall’articolo 9 Legge 21/1992.
Il trasferimento della licenza o dell’autorizzazione comunale d’esercizio “ mortis causa” è ammesso a favore di uno degli eredi, appartenenti al nucleo familiare del titolare, in possesso dei requisiti prescritti. In alternativa, la licenza o l’autorizzazione possono essere trasferite ad un soggetto terzo designato dagli eredi, purchè iscritto al ruolo ed in possesso dei requisiti prescritti, nel termine perentorio di due anni. Qualora entro il termine di due anni il trasferimento a terzi non venga perfezionato, la licenza viene messa a concorso.
Il trasferimento della licenza per atto tra vivi o mortis causa viene effettuato dai competenti Uffici comunali alle seguenti condizioni:

a) il contratto di cessione tra vivi deve essere stipulato alla presenza di un notaio e deve essere regolarmente registrato. Una copia conforme all’originale deve essere depositata presso l’Ufficio competente;
b) per il trasferimento mortis causa la dichiarazione di successione (qualora sussista l’obbligo della sua presentazione) deve essere depositata presso il competente Ufficio Comunale unitamente all’indicazione dell’erede a cui volturare la licenza;
c) all’atto del trasferimento il cessionario o l’erede devono essere in possesso dei requisiti prescritti.

Il titolare, che abbia trasferito a terzi la licenza o l’autorizzazione, deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere a farsi trasferire una nuova licenza.

Articolo 14
Norme di comportamento del taxista e del noleggiatore durante il servizio


Nell’esercizio della propria attività il tassista o il noleggiatore hanno l’obbligo di:

a) tenere in ogni circostanza un comportamento corretto nell’espletamento del servizio e nei confronti dell’utenza;
b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
c) prestare servizio nei confronti dell’utenza portatrice di handicap, garantendo tutta l’assistenza necessaria per la salita e la discesa degli interessati e degli eventuali supporti necessari ala loro mobilità;
d) rispettare la disciplina relativa al trasporto animali prevista dal Codice della Strada;
e) mantenere la vettura costantemente pulita ed in perfetto stato di efficienza;
f) prendere provvedimenti per opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria del mezzo o di interruzione del trasporto per cause di forza maggiore;
g) curare la qualità del servizio in tutti i particolari;
h) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo, con particolare riguardo al contachilometri e al tassametro;
i) per recarsi nel luogo indicato dal cliente, effettuare il percorso per lui più vantaggioso, salvo espressa richiesta del cliente o allorquando ricorrano cause di forza maggiore;
l) esporre in modo ben visibile sull’autoveicolo:

- l’apposito contrassegno rilasciato dal Comune in cui è riportato nome e stemma comunale;
- gli estremi della licenza;
- il numero telefonico dell’Ufficio Comunale competente a cui rivolgersi per eventuali reclami relativi alla prestazione del servizio;
- copia dell’atto da cui risulti il sistema di tariffazione in vigore;

m) tenere a bordo copia del Regolamento, relativo al servizio da esibire a chiunque ne abbia ne abbia interesse;
n) consegnare al COMANDO POLIZIA MUNICIPALE entro 24 ore dal termine del servizio qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all’interno della vettura;
o) rilasciare al cliente la ricevuta o l’eventuale scontrino attestante il prezzo;
p) ultimare la corsa, anche ove sia scaduto il turno di servizio;
q) accogliere gratuitamente sull’autovettura i cani-guida che accompagnino i clienti non vedenti.

Nell’esercizio della propria attività al tassista o noleggiatore è vietato:

a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
b) portare animali propri in vettura;
c) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in caso di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa segnata dal tassametro maggiorata di eventuali supplementi o a quella contrattata con il cliente su base chilometrica;
e) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti della capienza del veicolo;
f) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap;
g) seguire percorsi diversi dalla via più breve.

Articolo 15
Comportamento degli utenti del servizio


Agli utenti del servizio di noleggio o di taxi è fatto divieto di:

a) fumare in vettura;
b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio a seguito;
d) pretendere che il trasporto avvenga in violazione delle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada;
e) scegliere la vettura ai parcheggi autorizzati: Nel rispetto dell’ordine di carico, la scelta può essere operata solo nel caso in cui la prima vettura della fila non abbia capienza al trasporto di un gruppo di persone il cui numero,comunque, sia previsto dalla legge;
f) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d’intesa con il taxista o con il noleggiatore, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l’imbrattamento della vettura.

Articolo 16
Caratteristiche generali delle autovetture adibite al servizio pubblico


Il servizio di taxi o di noleggio con conducente è esercitato con veicoli aventi caratteristiche definite dal vigente Codice della strada, approvato con D.Lgs. 285/1992 e relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. n. 495/1992 e successive modifiche.
Tutti i nuovi veicoli adibiti al servizio di cui trattasi devono essere in grado di trasportare i supporti necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap (carrozzelle pieghevoli, stampelle ecc..). I veicoli immatricolati a far data dal 1° Gennaio 1993 , da adibire al servizio pubblico, devono essere muniti di marmitta catalitica o altri dispositivi atti a ridurre gli scarichi inquinanti, così come disposto dal D.M. Trasporti 15 Dicembre 1992 n. 572.
Restano salve le disposizioni specifiche di cui ai successivi Titoli del presente Regolamento. I veicoli adibiti al servizio di taxi o di noleggio sono dotati di contachilometri generale e parziale.
I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e nel caso in cui la riparazione non possa essere seguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente Ufficio Comunale.
I veicoli di servizio devono essere mantenuti in uno stato conforme alle caratteristiche tecniche previste in sede di immatricolazione e in eventuale sede di revisione periodica.
La Polizia Municipale dispone, tutte le volte che ne ravvisa la necessità, verifiche sulla idoneità dei mezzi di servizio.
L’apposizione di messaggi pubblicitari all’interno e all’esterno dei veicoli adibiti a taxi o noleggio è soggetta alle disposizioni di legge in materia (Codice della strada e relativo Regolamento di attuazione) e deve essere preventivamente autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 17
Sostituzione e collaborazione alla guida


I casi di sostituzione e collaborazione alla guida sono disciplinati dall’articolo 10 Legge 21/1992 e, nell’ipotesi in cui il Comune intenda avvalersi delle facoltà di potenziamento previste dall’ordinamento, dall’articolo 6 D.L. 4 luglio 2006 n.223 (c.d. Decreto Bersani) convertito in Legge 248/2006.

Articolo 18
Interruzione del servizio


Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo, pagando solo l’importo corrispondente al percorso effettuato.

Articolo 19
Responsabilità


Eventuali responsabilità per danni a terzi, a cose o animali, derivanti dall’esercizio della licenza o dell’autorizzazione sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare o suo dipendente.

Articolo 20
Reclami


Eventuali reclami relativi allo svolgimento del servizio devono essere indirizzati agli organi addetti alla vigilanza appartenenti alla Polizia Municipale.
Il personale della Polizia Municipale, esperiti gli accertamenti del caso, informa il Dirigente competente sui provvedimenti adottati e propone eventualmente gli ulteriori atti che si ritiene opportuno adottare.
All’interno di ogni vettura è esposto, in posizione ben visibile, l’indirizzo ed il numero di telefono cui indirizzare i reclami.

Articolo 21
Vigilanza sul servizio


La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata alla Polizia Municipale ed agli Uffici ed Agenti di Polizia di cui all’articolo 13 della Legge 24 Novembre 1981 n. 689.


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