TITOLO II
NORME SPECIFICHE PER IL SERVIZIO DI TAXI
Articolo 22
Acquisizione della corsa
I criteri per la formazione dei turni di servizio sono demandati ad accordi tra i taxista purchè sia coperto il servizio diurno dalla ore 7.00 alle ore 22.00 e notturno dalle ore 22.00 alle ore 7.00; resta salva la possibilità per i taxisti di coprire il turno notturno invernale (da ottobre a maggio) mediante un servizio di pronta reperibilità.
Nell’ambito del territorio comunale la corsa è acquisita:
a) nelle zone di sosta e carico, definite con deliberazione di Giunta Comunale;
b) mediante sistemi di chiamata per radio;
c) al di fuori delle zone, di cui alla lettera a), allorquando il cliente si rivolge direttamente al tassista in transito.
A tal fine il taxista ha l’obbligo di segnalare la condizione di taxi libero o occupato attraverso apposito segnale illuminabile da collocare all’interno del parabrezza anteriore con la dicitura “ libero “ o “ occupato”.
Presso l’Albo Pretorio, il Comando polizia Municipale e i locali Uffici di informazioni turistiche sono pubblicati elenchi, indicanti i luoghi adibiti allo stazionamento TAXI, nonché i numeri telefonici utili per collegarsi alle varie stazioni taxi.
Il Comune segnalerà all’utenza la presenza di veicoli adibiti al servizio TAXI tramite appositi cartelli in ferro da ubicare nei pressi dei posteggi di stazionamento, sui quali verrà altresì impresso il numero telefonico, a cui gli utenti possono rivolgersi per segnalare gli eventuali disservizi. Sarà inoltre riportato un estratto dell’atto da cui risulti il sistema di tariffazione vigente.
Articolo 23
Riconoscibilità delle autovetture in servizio di TAXI
Le autovetture in servizio di taxi sono di colore BIANCO, secondo quanto previsto dal D.M. 19 Novembre 1992 n. 191, fatta eccezione per quelle immatricolate precedentemente al 1° gennaio 1993. Le autovetture in servizio Taxi portano sul tetto, in posizione centrale, un contrassegno luminoso di tipo conforme alla vigente normativa, recante la scritta “TAXI”. Il titolare della licenza è altresì tenuto a dotare l’autovettura dei seguenti contrassegni:
- al centro delle portiere anteriori deve essere posizionata al di sotto del bordo inferiore dei finestrini, una targa autoadesiva con un’altezza massima di cm. 6 recante la scritta “TAXI”, affiancata dal numero della licenza e lo stemma del Comune di Follonica.
Le autovetture in servizio di taxi portano all’interno, in posizione visibile al cliente trasportato un cartello, indicante il numero di telefono dell’Ufficio Comunale cui rivolgersi per eventuali reclami, relativi alla prestazione del servizio. Deve inoltre essere tenuto a bordo una copia del Regolamento Comunale, esibendolo a chiunque ne abbia interesse. A bordo deve essere tenuta, inoltre, una piantina stradale della città.
Articolo 24
Operatività del servizio
Il servizio di taxi opera all’interno dell’area comunale e la prestazione del servizio è obbligatoria per tutte le destinazioni comprese nel territorio della Provincia di Grosseto servite da strade asfaltate.
Articolo 25
Tassametro
I veicoli adibiti al servizio di taxi sono muniti di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale è chiaramente deducibile il corrispettivo da pagare. L’esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario deve essere portata a conoscenza dell’utenza mediante avvisi plurilingue chiaramente leggibili posti sul cruscotto del veicolo.
Articolo 26
Tariffe
Le tariffe per il servizio di taxi sono determinate con deliberazione di Giunta Comunale e periodicamente aggiornata sulla base della rivalutazione dell’indice ISTAT , sentita le Commissione Consultiva di cui all’articolo 4.
Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari ala mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente. |