TITOLO IV
SANZIONI
Articolo 30
Sanzioni
Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite, ad eccezione di quanto previsto nelle disposizioni specifiche di cui al comma successivo, con sanzioni amministrative pecuniarie da € 25 € 500, con applicazione delle modalità di cui alla L. 689/1981 e s.m.i.
Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50 a un massimo di € 500 per le seguenti violazioni:
a) violazione dell’articolo 2 comma 2, per la mancanza dell’autorizzazione a bordo del veicolo;
b) violazione degli articoli 22 e 26 relativi al mancato rispetto delle norme sulla riconoscibilità delle autovetture;
c) violazione dell’articolo 6 comma 2, per la mancanza a bordo del veicolo del certificato di iscrizione al ruolo;
d) mancata comunicazione della sospensione del servizio nel termine di cui all’articolo 11 comma 2;
e) violazione degli obblighi sul comportamento in servizio previsti dal presente regolamento da parte del noleggiatore;
f) mancata segnalazione di guasti al contachilometri con le modalità previste dal presente regolamento;
g) mancato rispetto degli obblighi relativi ai turni di servizio e alle modalità di acquisizione della corsa.
Qualora l’illecito sia commesso da un sostituto alla guida, da un collaboratore o da un dipendente dell’impresa di servizio di Taxi o di noleggio con conducente, l’accertamento è contestato anche al titolare della licenza come obbligato in solido al pagamento della sanzione.
Chiunque eserciti l’attività di trasporto di terze persone senza aver ottenuto iscrizione al ruolo, prevista dall’articolo 6 della Legge 21/1992 o in assenza del titolo autorizzatorio è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 a € 6.000.
Il taxista che rifiuti di prestare servizio è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da € 150 ad € 900.
Sono inoltre previste le sanzioni accessorie della sospensione e della revoca della licenza e dell’autorizzazione, come disciplinato negli articoli seguenti.
Articolo 31
Sospensione
La sanzione della sospensione della licenza all’esercizio è applicata con provvedimento del Dirigente competente per un periodo non superiore a sei mesi sei seguenti casi:
a) violazione di norme del Codice della Strada tali da compromettere l’incolumità dei passeggeri trasportati;
b) violazione di norme fiscali connesse all’esercizio dell’attività di trasporto;
c) violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei veicoli, come previsto dalle norme richiamate nell’articolo 16;
d) violazione delle norme che regolano il trasporto dei portatori di handicap;
e) violazione per la terza volta nell’arco dell’anno di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria;
f) violazione di norme penali connesse all’esercizio dell’attività di taxi o di noleggio con conducente; g) violazione degli obblighi relativi ai turni di servizio e alle modalità di acquisizione della corsa.
Il Dirigente competente dispone circa il periodo di sospensione della licenza da applicarsi al caso concreto, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell’infrazione e dell’eventuale recidiva.
La sospensione viene comunicata al Dipartimento dei Trasporti Terrestri per l’adozione dei provvedimenti di competenza.
Articolo 32
Revoca
La licenza all’esercizio è revocata dal Dirigente nei seguenti casi:
a) perdita da parte del titolare del requisito dell’iscrizione al ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea nonché gli altri requisiti necessari per lo svolgimento dell’attività previsti dalla normativa nazionale o regionale e dal presente regolamento;
b) accumulo da parte del titolare nell’arco di un quinquennio di più provvedimenti di sospensione che complessivamente superino i sei mesi;
c) interruzione ingiustificata del servizio per un mese anche non consecutivo nell’arco dell’anno;
d) violazione delle norme che vietano il cumulo in capo ad una stessa persona di licenze di noleggio con conducente e di taxi;
e) svolgimento da parte del titolare dell’autorizzazione di attività giudicate incompatibili con quella di noleggiatore o di taxista;
f) violazione delle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni e delle licenze o trasferimento di fatto della rimessa o dello stazionamento dei veicoli fuori dal territorio comunale;
g) per gravi e comprovati motivi di pubblico interesse.
Contro il provvedimento di revoca il soggetto interessato può proporre ricorso amministrativo secondo le procedure previste dalla legge.
La revoca è comunicata al Dipartimento dei Trasporti Terrestri per l’adozione dei provvedimenti di competenza.
Articolo 33
Decadenza
Il dirigente competente dichiara il decadere della licenza per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall’articolo 11. La decadenza viene comunicata al Dipartimento dei Trasporti Terrestri per l’adozione dei provvedimenti di competenza. |