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Regolamento per gli adempimenti toponomastici ed ecografici

TITOLO II
ODONOMASTICA

Articolo 2
Area di circolazione


1. Sono definite “Aree di circolazione”:

a) Ogni spazio del suolo pubblico o aperto al pubblico o destinato ad essere aperto al pubblico, di qualsiasi forma e misura;
b) Ogni via, strada, corso, viale, vicolo, calle, salita, piazza, piazzale, corte, giardino, pista ciclabile, largo o simili, comprese le strade private, purché aperte al pubblico ai sensi della normativa vigente

2. Ogni “Area di circolazione” deve essere distinta da una propria denominazione.
3. Ogni area di circolazione deve avere una propria denominazione, da riportare su targhe in materiale resistente da porre:

• Per le vie almeno ai due estremi, a sinistra di chi vi entra;
• Per le vie di notevole lunghezza, potranno essere posizionate anche in prossimità degli incroci con altre aree di circolazione;
• Per le piazze, a sinistra di chi vi entra dalle principali vie che vi danno accesso.

4. Nel caso di modifica di denominazione dell'area di circolazione, la targa potrà riportare anche la precedente denominazione.
5. Nell’ambito delle procedure di definizione delle aree di circolazione deve essere evitata l’assegnazione di identica denominazione, anche se ubicate in due località diverse del territorio comunale.

Articolo 3
Stradario


1. Lo stradario è il documento che contiene l'elenco delle aree di circolazione del territorio comunale.
2. Lo stradario contiene le seguenti informazioni minime:

a. Specie dell'area di circolazione (via, piazza, vicolo, ecc.);
b. Denominazione indicata per esteso;
c. Numerazione civica: estremi lato destro, estremi lato sinistro;
d. Sezioni di censimento: tutta l'area e, quindi, la numerazione civica relativa è assegnata ad un'unica sezione di censimento; i due lati sono assegnati a due diverse sezioni; i due lati sono assegnati a più sezioni;
e. Descrizione dell'andamento della via: inizio, fine, aree di circolazione attraversate;
f. Rappresentazione cartografica.

Articolo 4
Elencazione


1. Ogni Area di circolazione sarà individuata attraverso l’attribuzione di un apposito elemento identificativo denominato “codice via”
2. L’attribuzione del “codice via” avviene in maniera uniforme alla codifica già individuata dall’Ufficio Anagrafe nei programmi informatici utilizzati per la individuazione dei soggetti.
3. Ogni aggiunta dei Codici Via dovrà avvenire mediante l’attribuzione di una numerazione con una progressione numerica.

Articolo 5
Caratteristiche delle targhe per la toponomastica stradale

1. Le caratteristiche fisiche delle targhe dovranno rispettare i parametri descritti dal Codice della Strada.
2. Nei centri antichi il segnale nome-strada può essere sostituito dalle targhe toponomastiche di tipo tradizionale.
3. Il segnale nome-strada deve essere applicato in modo ben visibile con le seguenti prescrizioni:

• al di sopra delle lanterne semaforiche, con lo sbalzo tutto sopra il marciapiede, e comunque rivolto dalla parte esterna alla carreggiata. L'altezza del bordo inferiore del segnale deve essere compresa tra 3,00 e 3,50 m circa dal piano stradale;
• nelle piazze, viali alberati, ecc. su supporti posti presso il bordo del marciapiede. Ogni supporto può comprendere i segnali delle due strade in angolo, disposti secondo l'angolo formato dalle due strade, e sfalsati in altezza;
• ove esistano pali o sostegni della pubblica illuminazione o di altro tipo, il segnale può essere applicato ad essi;
• in altri casi, ove le circostanze lo consiglino, con attacchi a muro;
• nei casi b), c) e d) l'altezza dei segnali è compresa tra 2,50 e 3,00 m, salvo casi di impossibilità materiale. • non deve essere abbinato ad installazioni pubblicitarie;
• può contenere l'indicazione dei numeri civici relativi al tratto di strada.

4. Nelle strade a senso unico il segnale SENSO UNICO PARALLELO deve essere applicato congiuntamente al segnale NOME-STRADA, sullo stesso supporto e al di sotto di quello; i due segnali devono avere uguali dimensioni.

Articolo 6
Richiesta nuova denominazione


1. Possono formulare proposte, ai fini dell'attribuzione dei nomi alle aree di circolazione di nuova denominazione, sia Enti pubblici che privati, associazioni a carattere nazionale o locale, partiti politici, istituti, circoli, organizzazioni sindacali, comitati, gruppi e singoli cittadini.
2. Le richieste, indirizzate all’Ufficio preposto, dovranno essere opportunamente motivate, corredate della documentazione e delle principali notizie biografiche sul conto della persona di cui si chiede di onorare la memoria o di notizie storiche del fatto, evento o toponimo.
3 La denominazione avverrà in osservanza alle disposizioni vigenti.
4. L’attribuzione della denominazione avviene con Delibera di Giunta previo parere della Commissione Consiliare competente.

Articolo 7
Modifiche alle aree di circolazione


1. Allo scopo di mantenere la corretta qualificazione dei dati normalizzati, qualunque modifica alle aree di circolazione dovrà essere appositamente dell’autorizzata da parte dell’Ufficio preposto.
2. In ogni caso di modifica e/o realizzazione di nuova “area di circolazione” il progetto deve essere accompagnato da una richiesta di “attribuzione provvisoria di toponomastica stradale” da inoltrare all’Ufficio preposto che provvederà anche alla definitiva attribuzione “della toponomastica stradale” al momento della conclusione dei lavori.
3. Il progetto deve essere conforme alle “Specifiche Tecniche per la produzione e restituzione dei dati informatici”
4. Le istanze di autorizzazione per ognuno dei motivi sopra elencati deve avvenire attraverso la compilazione dell’ apposita modulistica predisposta dall’Ufficio competente, i cui schemi sono approvati con una Determinazione dirigenziale del Dirigente del Settore di riferimento.
5. L’Ufficio preposto provvede alla comunicazione di avvenuta variazione e all’aggiornamento delle banche dati cartografiche ed alfanumeriche.

Articolo 8
Caratteristiche della targhetta della numerazione civica interna e/o esterna

1. I numeri civici esterni devono essere indicati su targhe di materiale resistente con il numero di colore scuro posto su un fondo chiaro catarifrangente, ed una cornice di colore blu.
2. I numeri civici interni devono essere indicati su targhe di materiale resistente, di colore scuro è posto su un fondo chiaro.
3. Le caratteristiche fisiche delle targhe (dimensioni, colori, caratteri) sono stabiliti dall’Amministrazione comunale, nel rispetto dei parametri descritti dal Codice della Strada.
4. L’uso di targhe in ceramica è consentito esclusivamente nei centri storici delimitati a termini della legislazione vigente .
5. Non sono ammesse targhe di tipologia diversa da quella standardizzata prevista dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 9
Installazione e Visibilità della targhetta della numerazione civica interna e/o esterna

1. E’ compito del soggetto richiedente installare le targhette della numerazione civica esterna ed interna con spese a suo totale ed esclusivo carico.
2. Nel caso in cui le procedure di revisione della numerazione civica dipendano da procedure avviate d’ufficio dall’Amministrazione comunale, le spese relative all’acquisto delle targhette sono a carico soggetto interessato alla revisione, salvo gli oneri di posa in opera che permangono in carico dell’Amministrazione stessa.
3. La targhetta esterna deve essere posta in alto a destra di ciascuna porta o, in caso di cancello, sul pilastro destro ad una altezza di m. 1.80/2.00 da terra.
4. La Targhetta interna deve essere posta, in alto a destra di ciascuna porta o sopra il campanello a totale carico del proprietario dell’immobile
5. I proprietari e/o gli amministratori degli edifici e dei fabbricati hanno l'obbligo di mantenere pulite, ben visibili e in ottimo stato le targhe relative all’onomastica stradale e alla numerazione civica.


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