TITOLO III
METODOLOGIA DI ATTRIBUZIONE
CAPO I
METODOLOGIA PER L’ATTRIBUZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA ESTERNA
Articolo 10
Attribuzione
1. La numerazione civica è costituita dai numeri che contraddistinguono gli accessi esterni, cioè quelli che dall’area di circolazione immettono, direttamente o indirettamente, alle unità ecografiche semplici (abitazioni, esercizi di attività professionali, commerciali e simili, uffici, ecc.).
2. L’immissione è definita “Diretta” quando l’accesso all’unità ecografica semplice si apre sull’area di circolazione mentre è definita “Indiretta” quando si apre invece su cortili o corti.
3. Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica che deve essere ordinata secondo la successione naturale dei numeri in progressione numerica, ammettendo la possibilità dell’aggiunta di una lettera, in progressione alfabetica, in corrispondenza di accessi tra due numeri consecutivi.
4. La numerazione civica deve essere applicata a tutti gli accessi esterni che immettono in abitazioni, esercizi, uffici, garage, cantine, depositi, magazzini, ed ogni e qualsiasi altro manufatto o impianto di soggetti erogatori di servizi pubblici.
5. L’attribuzione della numerazione civica a baracche e simili, adibite ad abitazione è subordinata alla effettiva dimora e/o residenza di persone fisiche e/o giuridiche mentre è attribuita ad accessi secondari solo nel caso in cui questi affaccino direttamente su un’area di circolazione.
6. Sono comunque escluse dall’attribuzione le porte delle chiese e gli accessi ai monumenti pubblici che non immettano anche in uffici.
Articolo 11
Modalità di numerazione
1. L’attribuzione della numerazione all’interno dei centri abitati avviene con il rispetto delle prescrizioni procedurali indicate nell’allegato “A” del presente Regolamento.
2. In caso di numerazione al di fuori dei centri abitati si procede come previsto al precedente comma, lasciando disponibili alcuni numeri civici, in proporzione alla distanza dei fabbricati esistenti, al fine di consentire una successiva numerazione per gli edifici di futura nuova costruzione.
Articolo 12
Modalità di aggiornamento
1. Nel caso di apertura di un nuovo accesso tra altri già consecutivamente numerati, la numerazione civica sarà assegnata facendo riferimento al numero civico che precede; nel caso in cui non ci siano numeri disponibili si fa riferimento al numero civico che precede seguito da una lettera in progressione alfabetica.
2. Nel caso in cui non sia possibile applicare la metodologia descritta al comma precedente in quanto non risultino disponibili numeri civici, sarà necessario procedere alla rinumerazione parziale o completa dell’area di circolazione.
3. Nel caso di nuove costruzioni all’interno dei centri o nuclei abitati deve essere applicata la stessa norma precedente, se non siano stati lasciati numeri civici disponibili per le future costruzioni oppure non se ne siano resi disponibili per demolizioni nella medesima area della nuova costruzione.
4. Nel caso di nuove costruzioni in aperta campagna (case sparse) dovrà essere applicato lo stesso criterio per i centri - nuclei abitati.
CAPO II
METODOLOGIA
PER L’ATTRIBUZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA INTERNA
Articolo 13
Finalità della numerazione civica
1. La numerazione interna ha lo scopo di individuare le unità ecografiche semplici quali abitazioni, uffici, studi, ambulatori medici, negozi, laboratori, magazzini, a cui non si possa accedere direttamente dall’esterno, ma solo attraverso atri o scale interne.
2. Non sono da considerare ai fini della numerazione interna alcune tipologie di edifici come scuole, caserme, chiese, stabilimenti industriali e simili.
3. Si procede all’attribuzione e/o modifica della numerazione civica interna nei casi e con le modalità indicate dall’allegato “B” al presente Regolamento.
CAPO III
OBBLIGHI DEI PROPRIETARI
Articolo 14
Procedura di acquisizione della numerazione civica
1. L’attribuzione della numerazione civica è inserita nell’ambito delle procedure relative agli atti abilitanti all’esecuzione delle opere private.
2. Il soggetto interessato dovrà presentare nella fase della presentazione del permesso di costruire o della DIA, apposito modello per l’attribuzione della numerazione provvisoria, costituendo documento essenziale per il rilascio dello stesso.
3. Il modello deve essere compilato per tutti gli interventi nuovi, quelli che modifichino il numero delle unità immobiliari e/o modifichino la posizione e la quantità degli accessi sul fronte strada e/o sull’edificio nonché degli accessi interni.
4. Nel caso di opere che richiedono la semplice DIA, la presentazione del modello di numerazione civica è obbligatorio qualora le attività previste incidono sulla fattispecie previste per l’attribuzione del numero civico.
5. Il SUE, il SUAP e URP, ciascuno per le pratiche di loro competenza, inoltrano copia di tale elaborato all’Ufficio SITEM per l’attribuzione provvisoria.
6. Il soggetto interessato, al momento della comunicazione di fine lavori provvede ad allegare la richiesta di attribuzione di numerazione civica definitiva, corredata della documentazione prescritta.
7. La mancanza di tale documento impedisce l’accettazione della agibilità – abitabilità del fabbricato a cui è riferita la pratica edilizia.
8. In sede di certificazione di agibilità ed abitabilità, il soggetto interessato deve altresì produrre al Comune, il tipo mappale catastale e la sua rappresentazione cartografica su supporto informatico, riportante la rappresentazione grafica del nuovo fabbricato o l’ampliamento realizzato.
9. Il SUE, il SUAP e URP, ciascuno per le pratiche di loro competenza, devono inoltrare l’elaborato toponomastico all’Ufficio SITEM per l’attibuzione definitiva e l’aggiornamento delle cartografie di supporto e delle unità immobiliari nelle relative banche dati.
10. Nell’istanza di permesso di costruire, ove questo fosse richiesto in una nuova area di circolazione, il SUE, il SUAP e URP, inoltrano la relativa pratica anche al Settore Lavori Pubblici per il parere di competenza consentendo così anche l’inizio dell’iter per l’intitolazione della nuova strada.
11. L'obbligo di richiedere la numerazione compete anche ai proprietari di edifici o locali che risultino privi di targhe relative alla numerazione civica esterna ed interna.
12. Il proprietario ha l'obbligo anche di comunicare, con il medesimo modello previsto, la soppressione di numeri civici sia esterni che interni, dovuti a demolizione di edifici o chiusura di accessi.
13. La richieste di soppressione di numerazione civica esistente deve essere allegata alla comunicazione di inizio lavori.
14. Nel caso di soppressione di numeri civici, le targhe della numerazione devono essere riconsegnate all'Amministrazione Comunale. |