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Regolamento del Piano di utilizzo e di Gestione della Fascia Costiera

TITOLO V
SANZIONI E VIGILANZA

Articolo 17
Divieti

1. E' fatto divieto a chiunque di adottare numerazioni esterne ed interne in difformità alle indicazioni previste dal presente Regolamento.
2. E' vietato a terzi attribuire, porre in opera, togliere, spostare, manomettere, danneggiare, sporcare le tabelle della segnaletica stradale, le targhe relative all’onomastica stradale e le targhe della numerazione civica esterna ed interna.
3. Chi effettua vigilanza sul territorio, qualora venga a conoscenza dell'avvenuta violazione, provvederà a comunicarla all’Ufficio SITEM al fine di ordinare il ripristino con spese a carico dei trasgressori, ai quali saranno inoltre applicate le sanzioni previste nel presente Regolamento, salva ed impregiudicate le sanzioni di Legge.

Articolo 18
Sanzioni - Vigilanza

1. Le violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da €. 25,00 ad €. 500,00 (articolo 7-bis del T.U. 267/2000) nella misura indicata nella seguente TABELLA:

Tipo di infrazione Sanzione prevista
Attribuzione abusiva di numero civico
Da € 25,00 a € 500,00
- pagamento in misura ridotta € 50,00
Mancata richiesta di attribuzione di numero civico Da € 25,00 a € 500,00
- pagamento in misura ridotta € 50,00
Mancata esposizione della targhetta Da € 25,00 a € 500,00
- pagamento in misura ridotta € 50,00
Apposizione di targhetta non regolamentare Da € 25,00 a € 500,00
- pagamento in misura ridotta € 50,00
Distruzione, danneggiamento o deterioramento tali da rendere in qualunque modo non visibili le targhe relative all’onomastica stradale o le targhette relative alla numerazione civica Da € 25,00 a € 500,00
- pagamento in misura ridotta € 50,00

2. La vigilanza sulla corretta applicazione del presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Municipale, al personale dell’Ufficio SITEM e dell’Ufficio Anagrafe oltre che da altro personale comunale incaricato quale accertatore.
3. L’accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente Regolamento può essere effettuato dai soggetti di cui all’articolo 13 della L. 689/1981. 4. Le sanzioni previste al comma 1 sono comminate dall’Ufficio preposto.


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