Titolo I - I PRINCIPI
Articolo 1 - Profili istituzionali
1. Il Comune di Follonica, nell’ambito dei principi
e indirizzi fissati dalle Leggi e dal proprio Statuto, promuove
la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali,
quale elemento fondamentale e indispensabile dell’ambiente.
2. Il Comune riconosce alle specie animali non umane diritto
ad un’esistenza compatibile con le proprie caratteristiche
biologiche.
3. La città di Follonica, comunità portatrice
di elevati valori di cultura e civiltà, individua nella
tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto
ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare
verso le specie più deboli.
4. Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali
e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente, il Comune
promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione
degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano
le popolazioni animali ivi previste.
5. Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tener
conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per
la loro esistenza.
Articolo 2 - Valori etici e culturali
1. Il Comune di Follonica riconosce la libertà di
ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato,
le attività connesse con l’accudimento e la cura
degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della
personalità e in grado di attenuare le difficoltà
espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell’infanzia
e della vecchiaia.
2. Il Comune di Follonica, in base all’articolo 3 del
proprio Statuto, opera affinché sia promosso nel sistema
educativo dell’intera popolazione, e soprattutto in
quello rivolto all’infanzia, il rispetto degli animali
e il principio della corretta convivenza con gli stessi.
3. Il Comune di Follonica valorizza la tradizione e la cultura
animalista della città ed incoraggia le forme espressive
che attengono al rispetto e alla difesa degli animali.
Articolo 3 - Competenze del Sindaco
1. Il Sindaco, in applicazione della Legge 11 febbraio 1992
n° 157, esercita la cura e la tutela delle specie di mammiferi
ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato
libero nel territorio comunale.
2. Al Sindaco, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la
vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative
alla protezione degli animali.
Articolo 4 - Tutela degli animali
1. Il Comune riconosce validità etica e morale a
tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del
rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza
delle specie animali.
2. Il Comune, in base alla L. 281/91 ed alla L.R. 43/95 e
L.R. 90/98, promuove e disciplina la tutela degli animali
da affezione, condanna gli atti di crudeltà contro
di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
3. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere
massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali
dalle leggi dello Stato.
4. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento
verso gli animali. |