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Regolamento sulla tutela degli animali

Titolo I - I PRINCIPI

Articolo 1 - Profili istituzionali

1. Il Comune di Follonica, nell’ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi e dal proprio Statuto, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell’ambiente.
2. Il Comune riconosce alle specie animali non umane diritto ad un’esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche.
3. La città di Follonica, comunità portatrice di elevati valori di cultura e civiltà, individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli.
4. Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi previste.
5. Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

Articolo 2 - Valori etici e culturali

1. Il Comune di Follonica riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l’accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell’infanzia e della vecchiaia.
2. Il Comune di Follonica, in base all’articolo 3 del proprio Statuto, opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell’intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all’infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.
3. Il Comune di Follonica valorizza la tradizione e la cultura animalista della città ed incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto e alla difesa degli animali.

Articolo 3 - Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco, in applicazione della Legge 11 febbraio 1992 n° 157, esercita la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.
2. Al Sindaco, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali.

Articolo 4 - Tutela degli animali

1. Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.
2. Il Comune, in base alla L. 281/91 ed alla L.R. 43/95 e L.R. 90/98, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
3. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato.
4. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali.


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