Titolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE
Articolo 5 - Definizioni
1. La definizione generica di animale, quando non esattamente
specificata, di cui al presente regolamento, si applica a
tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui
alla L. 14 agosto 1991 n° 281, e a tutte le specie di
vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi
titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
2. La definizione generica di animale si applica inoltre,
nell’interesse della comunità locale, nazionale
e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati
ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è
comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della
normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio
Indisponibile dello Stato, come specificato dall’articolo
826 del Codice Civile e dagli articoli 1 e 2 della Legge 11
febbraio 1992 n° 157.
Articolo 6 - Ambito di applicazione
1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte
le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o
temporaneamente, nel territorio comunale di Follonica.
2. Le norme previste dai successivi articoli (detenzione di
animali, maltrattamento di animali e cattura, detenzione e
commercio di fauna selvatica autoctona), devono comunque considerarsi
valide per qualsiasi animale, come definito al comma 1 del
precedente articolo 5.
Articolo 7- Esclusioni
1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:
a. alle attività economiche inerenti l’allevamento
di animali o ad esso connesse;
b. alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il
cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni
nazionali e regionali, in particolare riguardanti l’esercizio
della caccia e della pesca;
c. alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che
la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti
della normativa vigente sulla caccia;
d. alle attività di disinfestazione e derattizzazione. |