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Regolamento sulla tutela degli animali

Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 8 - Detenzione di animali

1. Chi tiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.
2. Gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono.
4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
5. E’ vietato tenere cani ed altri animali all’esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell’animale, sufficientemente coibentata e dovrà avere il tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra e al di sopra dovrà essere disposta un’adeguata tettoia; non dovrà, infine, essere umida, né posta in luoghi soggetti a ristagni d’acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell’animale.
6. La costruzione del riparo e della cuccia deve essere realizzata in conformità delle disposizioni vigenti in materia di edilizia ed urbanistica.

Articolo 9 - Detenzione di animali domestici

1. Nelle abitazioni urbane è consentita la detenzione di animali domestici di affezione e non pericolosi nel rispetto di Leggi e Regolamenti citati nella premessa.
2. I detentori devono comunque curare che essi non determinino inconvenienti igienici o problemi di disturbo per la quiete ed il riposo dei vicini.
3. In caso di reclamo i Vigili Sanitari competenti per territorio dovranno svolgere accertamenti che evidenzino:

i. La specie, taglia e numero di animali detenuti;
ii. I metri quadrati dì spazi coperti e scoperti della abitazione nella quale gli animali vengono detenuti;
iii. Gli apprestamenti e le condizioni igieniche di detenzione;
iv. Il tipo di danno igienico o le altre problematiche derivanti dalla presenza degli animali, obbiettivamente valutabili, ed i rimedi per ovviarvi.

4. Di quanto sopra sarà data tempestiva informazione alla A.U.S.L. competente per territorio.
5. Gli accertamenti verranno sottoposti a cura del Sindaco alla Commissione di cui all’articolo 45, la quale entro 10 giorni dovrà proporre al Sindaco i provvedimenti di competenza.
6. Il Sindaco, sentito il parere della Commissione, adotterà i provvedimenti opportuni.

Articolo 10 - Detenzione di animali di bassa corte

1. E' fatto divieto, nell’ambito del centro abitato, di detenere, per allevamento, animali di bassa corte.
2. Tuttavia, sentita la commissione di cui alle "norme finali" del presente regolamento è consentita la detenzione di un numero limitato di colombi viaggiatori nei giardini o sui terrazzi.
3. La commissione di cui sopra, al fine esprimere il proprio parere, dovrà verificare:

i. L’assenso del proprietario dell'immobile qualora in locazione;
ii. Le condizioni di detenzione dei soggetti al fine della loro salute e benessere;
iii. Le condizioni igienico-sanitarie che risultino essere idonee e, pertanto, tali da non creare molestie o fastidio al vicinato;
iv. La corretta modalità di smaltimento dei rifiuti prodotti.

Articolo 11 - Maltrattamento di animali

1. E’ vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
2. E’ vietato detenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell’acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute. 3. E’ vietato detenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
4. E’ vietato detenere animali in terrazze o balconi per più di otto ore giornaliere, isolarli in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all’interno dell’appartamento.
5. E’ vietato detenere animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori.
6. E ’ vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all’animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
7. E’ vietato ricorrere all’addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche.
8. E’ vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.
9. E’ vietata su tutto il territorio comunale la vendita di animali colorati artificialmente.
10. E’ vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei cofani posteriori delle auto.
11. E’ vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
12. E ’ vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.

Articolo 12 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona

1. E’ fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l’esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.

Articolo 13 - Abbandono di animali

1. E’ severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini e parchi.
2. E’ fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

Articolo 14 - Avvelenamento di animali

1. E’ severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.
2. I medici veterinari, anche libero-professionisti, privati o operanti all’interno dell’Azienda Sanitaria Locale, sono tenuti al rispetto degli obblighi di segnalazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della L.R. 39/2001. Oltre a quanto previsto dalle vigenti normative, dovrà essere data opportuna conoscenza alla Commissione di cui all’articolo 45 del presente regolamento.
3. Qualora si verificassero casi di avvelenamento nelle aree extraurbane o nelle zone destinate a ripopolamento e cattura, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell’ambiente, potrà emanare provvedimenti di limitazione dell’attività venatoria e/o delle altre attività ad essa collegate.

Articolo 15 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico

1. E’ consentito l’accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Follonica.
2. L’animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal padrone o detentore a qualsiasi titolo; per i cani è obbligatorio l’uso del guinzaglio e della museruola.
3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.
4. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.

Articolo 16 - Divieto di accattonaggio con cuccioli o
animali non in buono stato di salute o maltrattati

1. E’ fatto assoluto divieto di utilizzare animali con cuccioli lattanti o cuccioli da svezzare, animali non in buono stato di salute o comunque costretti in evidenti condizioni di maltrattamento, per la pratica dell’accattonaggio.

Articolo 17 - Divieto di offerta di animali in premio, vincita oppure omaggio

1. E’ fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi.
2. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte al registro del volontariato o degli enti giuridici) nell’ambito delle iniziative a scopo di adozione.

Articolo 18 – Toelettatura animali

1. L'esercizio di attività di toelettatura è soggetto a vigilanza veterinaria ed è subordinato al rilascio di Autorizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale, dopo l'acquisizione dei necessari pareri dei Servizi A.S.L. competenti.
2. L'eventuale attività complementare di vendita di articoli per animali è soggetta al rispetto della normativa sul commercio.
3. Il rilascio della Autorizzazione è condizionato all'accertamento che l'attività non costituisca causa di disturbo o molestia per l'eventuale vicinato. L’Ufficio competente provvederà ad acquisire il parere preventivo da parte dei Servizi Veterinari della A.S.L. e della Polizia Municipale per le rispettive competenze.
4. I locali devono:

- essere correttamente aerati ed illuminati;
- essere igienicamente idonei allo scopo;
- disporre di pareti lavabili e disinfettabili;
- disporre di adeguata dotazione idrica e relativi scarichi fognari;
- disporre di box separati per la sosta degli animali;
- l’eventuale sala di attesa per il pubblico deve essere nettamente separata dal locale di toelettatura.

5. Nei locali di toelettatura gli animali devono sostare per il solo tempo necessario alle operazioni con espresso divieto di sosta al di fuori dell'orario di apertura dell’esercizio.
6. E’ vietato l’esercizio di attività di toelettatura, anche a carattere privato, in aree pubbliche o aperte a pubblico transito.

Articolo 19 – Vendita animali

1. L’esercizio di vendita è soggetto al rispetto della normativa sul commercio.
2. I locali devono:

- essere correttamente aerati ed illuminati;
- essere igienicamente idonei allo scopo;
- disporre di pareti lavabili e disinfettabili;
- disporre di adeguata dotazione idrica e relativi scarichi fognari.

3. Gli animali dovranno essere tenuti in gabbie o box separati, facilmente lavabili e disinfettabili, lo spazio riservato ad ogni animale, fatte salve le disposizioni normative in materia di benessere animale, dovrà essere idoneo alla mole, età; carattere e razza.
4. Gli esemplari "nuovi arrivati" dovranno essere custoditi in gabbie o box isolati per un periodo di controllo, in particolare isolando, curando e segnalando agli organi competenti, gli eventuali esemplari ammalati.
5. Le deiezioni degli animali dovranno essere subito asportate e correttamente smaltite.
6. E' obbligatoria la tenuta di un registro relativo agli animali acquistati, ospitati e ceduti dall'esercizio, quotidianamente aggiornato ed a disposizione delle competenti Autorità.
7. Tale registro deve riportare:

- i dati segnaletici dell'animale,
- la provenienza dell’animale,
- la destinazione dell’animale,
- la data di entrata -"carico" dell’animale,
- la data di uscita - "scarico" dell’animale.

Articolo 20 - Esposizione di animali

1. E’ fatto divieto agli esercizi commerciali in sede fissa che esercitano la vendita di animali, di esporre al pubblico, per più di 2 ore giornaliere, animali in vetrine (ad esclusione dei volatili, di cui al successivo comma 3).
2. Gli animali in esposizione, detenuti all’interno o all’esterno dell’esercizio commerciale per il tempo consentito, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti di acqua e di cibo.
3. L’esposizione di volatili all’esterno o all’interno degli esercizi commerciali fissi deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati dal sole e dalle intemperie, oltre ad essere provvisti di cibo ed acqua, e siano collocati in gabbie le cui misure rispettino le prescrizioni del successivo articolo 41 del presente regolamento.
4. Le attività commerciali su aree pubbliche ed occasionali, inerenti la vendita e/o l’esposizione di animali, hanno l’obbligo di tenere gli stessi in esposizione per non più di 5 ore giornaliere, derogabili in occasione di fiere e sagre che abbiano durata temporale più ampia, protetti dal sole e dalle intemperie, fornendo loro il cibo e l’acqua necessari; nel caso che l’attività riguardi i volatili valgono anche le disposizioni di cui al successivo articolo 41 relativo alle dimensioni delle gabbie.
5. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo, viene disposta la chiusura o la sospensione dell’attività per l’intera giornata.


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