Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 8 - Detenzione di animali
1. Chi tiene un animale dovrà averne cura e rispettare
le norme dettate per la sua tutela.
2. Gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo,
dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta
il loro stato di salute lo renda necessario.
3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali,
dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza
alla quale appartengono.
4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi
titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità
di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle
loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
5. E’ vietato tenere cani ed altri animali all’esterno
sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia dovrà
essere adeguata alle dimensioni dell’animale, sufficientemente
coibentata e dovrà avere il tetto impermeabilizzato;
dovrà essere chiusa su tre lati ed essere rialzata
da terra e al di sopra dovrà essere disposta un’adeguata
tettoia; non dovrà, infine, essere umida, né
posta in luoghi soggetti a ristagni d’acqua, ovvero
in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell’animale.
6. La costruzione del riparo e della cuccia deve essere realizzata
in conformità delle disposizioni vigenti in materia
di edilizia ed urbanistica.
Articolo 9 - Detenzione di animali domestici
1. Nelle abitazioni urbane è consentita la detenzione
di animali domestici di affezione e non pericolosi nel rispetto
di Leggi e Regolamenti citati nella premessa.
2. I detentori devono comunque curare che essi non determinino
inconvenienti igienici o problemi di disturbo per la quiete
ed il riposo dei vicini.
3. In caso di reclamo i Vigili Sanitari competenti per territorio
dovranno svolgere accertamenti che evidenzino:
i. La specie, taglia e numero di animali detenuti;
ii. I metri quadrati dì spazi coperti e scoperti della
abitazione nella quale gli animali vengono detenuti;
iii. Gli apprestamenti e le condizioni igieniche di detenzione;
iv. Il tipo di danno igienico o le altre problematiche derivanti
dalla presenza degli animali, obbiettivamente valutabili,
ed i rimedi per ovviarvi.
4. Di quanto sopra sarà data tempestiva informazione
alla A.U.S.L. competente per territorio.
5. Gli accertamenti verranno sottoposti a cura del Sindaco
alla Commissione di cui all’articolo 45, la quale entro
10 giorni dovrà proporre al Sindaco i provvedimenti
di competenza.
6. Il Sindaco, sentito il parere della Commissione, adotterà
i provvedimenti opportuni.
Articolo 10 - Detenzione di animali di bassa corte
1. E' fatto divieto, nell’ambito del centro abitato,
di detenere, per allevamento, animali di bassa corte.
2. Tuttavia, sentita la commissione di cui alle "norme
finali" del presente regolamento è consentita
la detenzione di un numero limitato di colombi viaggiatori
nei giardini o sui terrazzi.
3. La commissione di cui sopra, al fine esprimere il proprio
parere, dovrà verificare:
i. L’assenso del proprietario dell'immobile qualora
in locazione;
ii. Le condizioni di detenzione dei soggetti al fine della
loro salute e benessere;
iii. Le condizioni igienico-sanitarie che risultino essere
idonee e, pertanto, tali da non creare molestie o fastidio
al vicinato;
iv. La corretta modalità di smaltimento dei rifiuti
prodotti.
Articolo 11 - Maltrattamento di animali
1. E’ vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento
o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti
con le vigenti disposizioni.
2. E’ vietato detenere gli animali in spazi angusti
e/o privi dell’acqua e del cibo necessario o sottoporli
a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute. 3. E’
vietato detenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile
controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei
necessari contatti sociali tipici della loro specie.
4. E’ vietato detenere animali in terrazze o balconi
per più di otto ore giornaliere, isolarli in rimesse
o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche
se poste all’interno dell’appartamento.
5. E’ vietato detenere animali in gabbia ad eccezione
di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione
di uccelli e piccoli roditori.
6. E ’ vietato addestrare animali ricorrendo a violenze,
percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti
o poveri di stimoli) che impediscono all’animale di
manifestare i comportamenti tipici della specie.
7. E’ vietato ricorrere all’addestramento di animali
appartenenti a specie selvatiche.
8. E’ vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento
in contrasto alla normativa vigente ed in particolare a scopo
di scommesse e combattimenti tra animali.
9. E’ vietata su tutto il territorio comunale la vendita
di animali colorati artificialmente.
10. E’ vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi
periodo di tempo, chiusi nei cofani posteriori delle auto.
11. E’ vietato trasportare animali in condizioni e con
mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici
anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire
la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi
e rigirarsi.
12. E ’ vietato condurre animali a guinzaglio tramite
mezzi di locomozione in movimento.
Articolo 12 - Cattura, detenzione e commercio di
fauna selvatica autoctona
1. E’ fatto divieto sul territorio comunale di molestare,
catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla
fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi
vigenti che disciplinano l’esercizio della caccia, della
pesca e delle normative sanitarie.
Articolo 13 - Abbandono di animali
1. E’ severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo
di animali, sia domestici che selvatici, sia appartenenti
alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio
comunale, compresi giardini e parchi.
2. E’ fatta salva la liberazione in ambienti adatti
di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti
da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.
Articolo 14 - Avvelenamento di animali
1. E’ severamente proibito a chiunque spargere o depositare
in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio
comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi
ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni
di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite
con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun
modo ad altre specie animali.
2. I medici veterinari, anche libero-professionisti, privati
o operanti all’interno dell’Azienda Sanitaria
Locale, sono tenuti al rispetto degli obblighi di segnalazione
ai sensi degli articoli 6 e 7 della L.R. 39/2001. Oltre a
quanto previsto dalle vigenti normative, dovrà essere
data opportuna conoscenza alla Commissione di cui all’articolo
45 del presente regolamento.
3. Qualora si verificassero casi di avvelenamento nelle aree
extraurbane o nelle zone destinate a ripopolamento e cattura,
il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell’ambiente,
potrà emanare provvedimenti di limitazione dell’attività
venatoria e/o delle altre attività ad essa collegate.
Articolo 15 - Accesso degli animali sui servizi di
trasporto pubblico
1. E’ consentito l’accesso degli animali su
tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di
Follonica.
2. L’animale dovrà in ogni caso essere accompagnato
dal padrone o detentore a qualsiasi titolo; per i cani è
obbligatorio l’uso del guinzaglio e della museruola.
3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce
animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver
cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno
alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.
4. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto
pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata
pericolosità.
Articolo 16 - Divieto di accattonaggio con cuccioli
o
animali non in buono stato di salute o maltrattati
1. E’ fatto assoluto divieto di utilizzare animali
con cuccioli lattanti o cuccioli da svezzare, animali non
in buono stato di salute o comunque costretti in evidenti
condizioni di maltrattamento, per la pratica dell’accattonaggio.
Articolo 17 - Divieto di offerta di animali in premio,
vincita oppure omaggio
1. E’ fatto assoluto divieto su tutto il territorio
comunale di offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio
o vincita di giochi.
2. La norma di cui al punto precedente non si applica alle
Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte
al registro del volontariato o degli enti giuridici) nell’ambito
delle iniziative a scopo di adozione.
Articolo 18 – Toelettatura animali
1. L'esercizio di attività di toelettatura è
soggetto a vigilanza veterinaria ed è subordinato al
rilascio di Autorizzazione da parte dell’Amministrazione
Comunale, dopo l'acquisizione dei necessari pareri dei Servizi
A.S.L. competenti.
2. L'eventuale attività complementare di vendita di
articoli per animali è soggetta al rispetto della normativa
sul commercio.
3. Il rilascio della Autorizzazione è condizionato
all'accertamento che l'attività non costituisca causa
di disturbo o molestia per l'eventuale vicinato. L’Ufficio
competente provvederà ad acquisire il parere preventivo
da parte dei Servizi Veterinari della A.S.L. e della Polizia
Municipale per le rispettive competenze.
4. I locali devono:
- essere correttamente aerati ed illuminati;
- essere igienicamente idonei allo scopo;
- disporre di pareti lavabili e disinfettabili;
- disporre di adeguata dotazione idrica e relativi scarichi
fognari;
- disporre di box separati per la sosta degli animali;
- l’eventuale sala di attesa per il pubblico deve essere
nettamente separata dal locale di toelettatura.
5. Nei locali di toelettatura gli animali devono sostare
per il solo tempo necessario alle operazioni con espresso
divieto di sosta al di fuori dell'orario di apertura dell’esercizio.
6. E’ vietato l’esercizio di attività di
toelettatura, anche a carattere privato, in aree pubbliche
o aperte a pubblico transito.
Articolo 19 – Vendita animali
1. L’esercizio di vendita è soggetto al rispetto
della normativa sul commercio.
2. I locali devono:
- essere correttamente aerati ed illuminati;
- essere igienicamente idonei allo scopo;
- disporre di pareti lavabili e disinfettabili;
- disporre di adeguata dotazione idrica e relativi scarichi
fognari.
3. Gli animali dovranno essere tenuti in gabbie o box separati,
facilmente lavabili e disinfettabili, lo spazio riservato
ad ogni animale, fatte salve le disposizioni normative in
materia di benessere animale, dovrà essere idoneo alla
mole, età; carattere e razza.
4. Gli esemplari "nuovi arrivati" dovranno essere
custoditi in gabbie o box isolati per un periodo di controllo,
in particolare isolando, curando e segnalando agli organi
competenti, gli eventuali esemplari ammalati.
5. Le deiezioni degli animali dovranno essere subito asportate
e correttamente smaltite.
6. E' obbligatoria la tenuta di un registro relativo agli
animali acquistati, ospitati e ceduti dall'esercizio, quotidianamente
aggiornato ed a disposizione delle competenti Autorità.
7. Tale registro deve riportare:
- i dati segnaletici dell'animale,
- la provenienza dell’animale,
- la destinazione dell’animale,
- la data di entrata -"carico" dell’animale,
- la data di uscita - "scarico" dell’animale.
Articolo 20 - Esposizione di animali
1. E’ fatto divieto agli esercizi commerciali in sede
fissa che esercitano la vendita di animali, di esporre al
pubblico, per più di 2 ore giornaliere, animali in
vetrine (ad esclusione dei volatili, di cui al successivo
comma 3).
2. Gli animali in esposizione, detenuti all’interno
o all’esterno dell’esercizio commerciale per il
tempo consentito, dovranno essere sempre riparati dal sole,
oltre ad essere provvisti di acqua e di cibo.
3. L’esposizione di volatili all’esterno o all’interno
degli esercizi commerciali fissi deve essere effettuata avendo
cura che gli stessi siano riparati dal sole e dalle intemperie,
oltre ad essere provvisti di cibo ed acqua, e siano collocati
in gabbie le cui misure rispettino le prescrizioni del successivo
articolo 41 del presente regolamento.
4. Le attività commerciali su aree pubbliche ed occasionali,
inerenti la vendita e/o l’esposizione di animali, hanno
l’obbligo di tenere gli stessi in esposizione per non
più di 5 ore giornaliere, derogabili in occasione di
fiere e sagre che abbiano durata temporale più ampia,
protetti dal sole e dalle intemperie, fornendo loro il cibo
e l’acqua necessari; nel caso che l’attività
riguardi i volatili valgono anche le disposizioni di cui al
successivo articolo 41 relativo alle dimensioni delle gabbie.
5. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni
di cui al comma 4 del presente articolo, viene disposta la
chiusura o la sospensione dell’attività per l’intera
giornata. |