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Regolamento sulla tutela degli animali

Titolo IV - CANI

Articolo 21 - Attività motoria e rapporti sociali

1. Chi detiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l’opportuna attività motoria.
2. I cani custoditi in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.
3. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore da quella minima richiesta dal successivo articolo 22.

Articolo 22 - Dimensioni dei recinti

1. I recinti ove vengono custoditi i cani debbono essere tali da garantire il benessere e la possibilità di moto. Le dimensioni della struttura dovranno essere compatibili con il numero delle uscite che i cani effettuano, di norma, durante il giorno. Nei casi in cui non sia garantito quanto sopra, tutta la documentazione inerente sarà inoltrata alla Commissione di cui all’articolo 45, per la valutazione delle prescrizioni del caso da proporre al Sindaco.
2. La costruzione dei recinti dovrà essere realizzata in conformità delle vigenti disposizioni in materia di edilizia ed urbanistica.

Articolo 23 - Divieto di detenzione a catena

1. E’ vietato detenere cani legati o a catena. E’ permesso, per periodi di tempo non superiori ad otto ore nell’arco della giornata, detenere i cani ad una catena di almeno 4 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 4 e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità. Nei casi in cui non sia garantito quanto sopra, tutta la documentazione inerente sarà inoltrata alla Commissione di cui all’articolo 45, per la valutazione delle prescrizioni del caso da sottoporre al Sindaco.

Articolo 24 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l’accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi. E’ obbligatorio l’utilizzo del guinzaglio e, ove sia previsto, anche di apposita museruola.
2. E’ vietato l’accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto e dotate di strumenti atti alla custodia dei cani all’esterno delle stesse.

Articolo 25 - Aree e percorsi destinati ai cani

1. L’Amministrazione Comunale dovrà individuare, nell’ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, preferibilmente distribuiti all’interno di ogni singolo quartiere, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature, mediante appositi cartelli e delimitazioni.
2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle piante, alle strutture presenti e alle persone.
3. Nell’immediato circondario delle zone di cui sopra, dovrà essere posta idonea cartellonistica che, oltre ad individuare la zona, segnali il possibile attraversamento di animali domestici.

Articolo 26 - Accesso negli esercizi pubblici

1. I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune di Follonica salvo quelli per cui è previsto il divieto a norma delle norme esistenti.
2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando sia guinzaglio che museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.
3. Agli esercizi che non ammettono i cani al loro interno sarà indicata la predisposizione di strumenti adeguati, nelle immediatezze dell
’ingresso dell’esercizio, per il mantenimento temporaneo del cane all’esterno della struttura.

Articolo 27 - Obbligo di raccolta degli escrementi

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l
2. ’obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo. L’obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area-luogo o zona di verde pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell’intero territorio comunale.

Articolo 28 – Ritrovamento di cani smarriti sul territorio comunale

1. Nel caso in cui un privato cittadino rinvenga, perché smarrito, un cane, è tenuto a darne avviso al Comando della Polizia Municipale, indicando le modalità ed il luogo del ritrovamento. Il soggetto, salvo casi particolari, dovrà essere conferito al canile.

Articolo 29 – Cattura animali vacanti in luoghi pubblici

1. Il servizio di cattura viene attuato, dietro richiesta di questa Amministrazione, tramite il personale del Servizio Veterinario A.S.L. competente.
2. Sono soggetti alla cattura da parte degli organi preposti:

i. I cani randagi;
ii. I cani comunque sprovvisti di guinzaglio o museruola, qualora il proprietario non sia nelle immediate vicinanze o ne abbia il controllo;
iii. I gatti, qualora sia necessaria la cattura per malattie intercorrenti o per il controllo della popolazione.

Articolo 30 – Custodia e restituzione degli animali catturati

1. Gli animali catturati saranno conferiti presso il Canile Comunale.
2. Tali soggetti saranno sottoposti da parte del Servizio Veterinario competente a controllo sanitario e a verifica della presenza del tatuaggio identificativo.
3. Qualora per la presenza del tatuaggio sia possibile risalire al proprietario, il Servizio Veterinario contatterà l'interessato indicando le modalità di ritiro del soggetto.
4. Qualora il cane non risultasse tatuato o iscritto, il Servizio Veterinario provvederà di ufficio all'iscrizione, anche nei casi in cui l’animale sarà restituito e, in caso di soggetto randagio, l’animale sarà iscritto all’anagrafe canina come di proprietà del Comune ove è stato catturato.
5. Salvo nel caso di richieste di ritiro da parte del proprietario, il soggetto dovrà rimanere per 60 giorni sotto osservazione sanitaria, così come previsto dalla vigente normativa.
6. Dopo tale periodo, se non richiesto da privati od Enti, il soggetto sarà affidato alla struttura del Canile Rifugio.
7. Il responsabile del servizio competente o suo delegato, provvedono nei modi e tempi previsti dalla norma, all’affidamento dei cani custoditi. Dell’affidamento sarà data corretta informazione al Servizio Veterinario ASL competente per territorio.

Articolo 31 – Canile comunale: Funzioni - Permanenza - Gestione

1. Per il soggiorno dei cani smarriti presso il canile comunale, il proprietario sarà comunque tenuto a versare alle casse comunali, a titolo di parziale rimborso delle spese di mantenimento, la cifra di € 2,50 x pro die, per il solo periodo di permanenza nella struttura.
2. In caso di mancato ritiro del soggetto, ove non ricorrano le modalità di cui all’articolo 8 L.R.T. 43/95 e succ. modif., il cane dovrà essere inteso come abbandonato e saranno avviate le procedure previste per legge.
3. Il pubblico canile, gestito dal Comune anche in forma associata con altri Comuni, adempie alle funzioni previste dalla L.R.T. 43/95 e succ. modif., dalla L.281/91 e dal D.P.R.320/54 - R.P.V. -, nonché a quelle previste dal presente Regolamento.
4. I Veterinari Ufficiali provvedono:

- Al controllo degli animali morsicatori e di tutti gli animali comunque ricoverati;
- Impartiscono le necessarie disposizioni ai personale dipendente;
- Provvedono ai necessari accertamenti sugli animali morsicatori deceduti prima dello scadere del "periodo di osservazione";
- Dispongono, a norma dì Regolamento, e provvedono personalmente, alla soppressione eutanasica degli animali, nei casi di pericolosità o malattia incurabile, da effettuarsi nel pieno rispetto della vigente normativa.

5. La Commissione di cui all’articolo 45, vigila sulla funzionalità, sugli affidamenti, sul mantenimento igienico-sanitario dei soggetti.

Articolo 32 – Affidamento di cani alla struttura pubblica

1. Il proprietario a qualsiasi titolo di un cane, nel caso in cui per gravi motivi, sia impossibilitato a mantenere presso di sé l’animale, può chiedere al Sindaco, l'Autorizzazione a consegnare il cane alla struttura comunale.
2. Nella domanda dovranno essere indicate le cause che impediscono la detenzione del cane ed allegati gli eventuali documenti probatori.
3. Il Sindaco entro 15 giorni dal ricevimento, sentito il parere della Commissione di cui all’articolo 45, si pronuncia sulla domanda. In caso di silenzio, la domanda si intende accolta.

Articolo 33 – Servizio di assistenza zooiatrica

1. Presso il Canile Comunale sarà adottato, tramite convenzione, un servizio di assistenza in conformità al D.P.R. 616/77 e D.P.R. 31 marzo 1979, che garantisca livelli minimi di assistenza sanitaria (anche in pronta disponibilità) agli animali, di proprietà o meno, presenti sia nel Canile sia sul territorio.
2. A tale servizio, pertanto potranno accedere anche i cittadini che ne abbiano la necessità, con modalità e tariffe individuate nella convenzione medesima.


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