Titolo IV - CANI
Articolo 21 - Attività motoria e rapporti
sociali
1. Chi detiene un cane dovrà provvedere a consentirgli,
ogni giorno, l’opportuna attività motoria.
2. I cani custoditi in appartamento devono poter effettuare
regolari uscite giornaliere.
3. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno
due uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora
il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore
da quella minima richiesta dal successivo articolo 22.
Articolo 22 - Dimensioni dei recinti
1. I recinti ove vengono custoditi i cani debbono essere
tali da garantire il benessere e la possibilità di
moto. Le dimensioni della struttura dovranno essere compatibili
con il numero delle uscite che i cani effettuano, di norma,
durante il giorno. Nei casi in cui non sia garantito quanto
sopra, tutta la documentazione inerente sarà inoltrata
alla Commissione di cui all’articolo 45, per la valutazione
delle prescrizioni del caso da proporre al Sindaco.
2. La costruzione dei recinti dovrà essere realizzata
in conformità delle vigenti disposizioni in materia
di edilizia ed urbanistica.
Articolo 23 - Divieto di detenzione a catena
1. E’ vietato detenere cani legati o a catena. E’
permesso, per periodi di tempo non superiori ad otto ore nell’arco
della giornata, detenere i cani ad una catena di almeno 4
metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno
metri 4 e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà
essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità.
Nei casi in cui non sia garantito quanto sopra, tutta la documentazione
inerente sarà inoltrata alla Commissione di cui all’articolo
45, per la valutazione delle prescrizioni del caso da sottoporre
al Sindaco.
Articolo 24 - Accesso ai giardini, parchi ed aree
pubbliche
1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore
è consentito l’accesso a tutte le aree pubbliche
e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi. E’
obbligatorio l’utilizzo del guinzaglio e, ove sia previsto,
anche di apposita museruola.
2. E’ vietato l’accesso ai cani in aree destinate
e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per
bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e
segnalate con appositi cartelli di divieto e dotate di strumenti
atti alla custodia dei cani all’esterno delle stesse.
Articolo 25 - Aree e percorsi destinati ai cani
1. L’Amministrazione Comunale dovrà individuare,
nell’ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde
di uso pubblico, preferibilmente distribuiti all’interno
di ogni singolo quartiere, spazi destinati ai cani, dotati
anche delle opportune attrezzature, mediante appositi cartelli
e delimitazioni.
2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi,
correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola,
sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori,
senza determinare danni alle piante, alle strutture presenti
e alle persone.
3. Nell’immediato circondario delle zone di cui sopra,
dovrà essere posta idonea cartellonistica che, oltre
ad individuare la zona, segnali il possibile attraversamento
di animali domestici.
Articolo 26 - Accesso negli esercizi pubblici
1. I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi
titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma
2 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici situati
nel territorio del Comune di Follonica salvo quelli per cui
è previsto il divieto a norma delle norme esistenti.
2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono
gli animali negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando
sia guinzaglio che museruola, avendo inoltre cura che non
sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.
3. Agli esercizi che non ammettono i cani al loro interno
sarà indicata la predisposizione di strumenti adeguati,
nelle immediatezze dell
’ingresso dell’esercizio, per il mantenimento
temporaneo del cane all’esterno della struttura.
Articolo 27 - Obbligo di raccolta degli escrementi
1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali,
hanno l
2. ’obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte
dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare
lo stato di igiene e decoro del luogo. L’obbligo di
cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area-luogo
o zona di verde pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell’intero
territorio comunale.
Articolo 28 – Ritrovamento di cani smarriti
sul territorio comunale
1. Nel caso in cui un privato cittadino rinvenga, perché
smarrito, un cane, è tenuto a darne avviso al Comando
della Polizia Municipale, indicando le modalità ed
il luogo del ritrovamento. Il soggetto, salvo casi particolari,
dovrà essere conferito al canile.
Articolo 29 – Cattura animali vacanti in luoghi
pubblici
1. Il servizio di cattura viene attuato, dietro richiesta
di questa Amministrazione, tramite il personale del Servizio
Veterinario A.S.L. competente.
2. Sono soggetti alla cattura da parte degli organi preposti:
i. I cani randagi;
ii. I cani comunque sprovvisti di guinzaglio o museruola,
qualora il proprietario non sia nelle immediate vicinanze
o ne abbia il controllo;
iii. I gatti, qualora sia necessaria la cattura per malattie
intercorrenti o per il controllo della popolazione.
Articolo 30 – Custodia e restituzione degli
animali catturati
1. Gli animali catturati saranno conferiti presso il Canile
Comunale.
2. Tali soggetti saranno sottoposti da parte del Servizio
Veterinario competente a controllo sanitario e a verifica
della presenza del tatuaggio identificativo.
3. Qualora per la presenza del tatuaggio sia possibile risalire
al proprietario, il Servizio Veterinario contatterà
l'interessato indicando le modalità di ritiro del soggetto.
4. Qualora il cane non risultasse tatuato o iscritto, il Servizio
Veterinario provvederà di ufficio all'iscrizione, anche
nei casi in cui l’animale sarà restituito e,
in caso di soggetto randagio, l’animale sarà
iscritto all’anagrafe canina come di proprietà
del Comune ove è stato catturato.
5. Salvo nel caso di richieste di ritiro da parte del proprietario,
il soggetto dovrà rimanere per 60 giorni sotto osservazione
sanitaria, così come previsto dalla vigente normativa.
6. Dopo tale periodo, se non richiesto da privati od Enti,
il soggetto sarà affidato alla struttura del Canile
Rifugio.
7. Il responsabile del servizio competente o suo delegato,
provvedono nei modi e tempi previsti dalla norma, all’affidamento
dei cani custoditi. Dell’affidamento sarà data
corretta informazione al Servizio Veterinario ASL competente
per territorio.
Articolo 31 – Canile comunale: Funzioni - Permanenza
- Gestione
1. Per il soggiorno dei cani smarriti presso il canile comunale,
il proprietario sarà comunque tenuto a versare alle
casse comunali, a titolo di parziale rimborso delle spese
di mantenimento, la cifra di € 2,50 x pro die, per il
solo periodo di permanenza nella struttura.
2. In caso di mancato ritiro del soggetto, ove non ricorrano
le modalità di cui all’articolo 8 L.R.T. 43/95
e succ. modif., il cane dovrà essere inteso come abbandonato
e saranno avviate le procedure previste per legge.
3. Il pubblico canile, gestito dal Comune anche in forma associata
con altri Comuni, adempie alle funzioni previste dalla L.R.T.
43/95 e succ. modif., dalla L.281/91 e dal D.P.R.320/54 -
R.P.V. -, nonché a quelle previste dal presente Regolamento.
4. I Veterinari Ufficiali provvedono:
- Al controllo degli animali morsicatori e di tutti
gli animali comunque ricoverati;
- Impartiscono le necessarie disposizioni ai personale dipendente;
- Provvedono ai necessari accertamenti sugli animali morsicatori
deceduti prima dello scadere del "periodo di osservazione";
- Dispongono, a norma dì Regolamento, e provvedono
personalmente, alla soppressione eutanasica degli animali,
nei casi di pericolosità o malattia incurabile, da
effettuarsi nel pieno rispetto della vigente normativa.
5. La Commissione di cui all’articolo 45, vigila sulla
funzionalità, sugli affidamenti, sul mantenimento igienico-sanitario
dei soggetti.
Articolo 32 – Affidamento di cani alla struttura
pubblica
1. Il proprietario a qualsiasi titolo di un cane, nel caso
in cui per gravi motivi, sia impossibilitato a mantenere presso
di sé l’animale, può chiedere al Sindaco,
l'Autorizzazione a consegnare il cane alla struttura comunale.
2. Nella domanda dovranno essere indicate le cause che impediscono
la detenzione del cane ed allegati gli eventuali documenti
probatori.
3. Il Sindaco entro 15 giorni dal ricevimento, sentito il
parere della Commissione di cui all’articolo 45, si
pronuncia sulla domanda. In caso di silenzio, la domanda si
intende accolta.
Articolo 33 – Servizio di assistenza zooiatrica
1. Presso il Canile Comunale sarà adottato, tramite
convenzione, un servizio di assistenza in conformità
al D.P.R. 616/77 e D.P.R. 31 marzo 1979, che garantisca livelli
minimi di assistenza sanitaria (anche in pronta disponibilità)
agli animali, di proprietà o meno, presenti sia nel
Canile sia sul territorio.
2. A tale servizio, pertanto potranno accedere anche i cittadini
che ne abbiano la necessità, con modalità e
tariffe individuate nella convenzione medesima. |