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Regolamento sulla tutela degli animali

Titolo V - GATTI

Articolo 34 - Definizione dei termini usati nel presente titolo

1. Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.
3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "gattaio" o "gattaia".

Articolo 35 - Proprietà dei gatti liberi

1. I gatti liberi che vivono nel territorio comunale appartengono al Patrimonio Indisponibile dello Stato.

Articolo 36 – Controllo delle nascite nelle colonie feline
del territorio comunale.

1. L’Azienda Sanitaria provvede con propri mezzi, in base alla normativa vigente, alla sterilizzazione dei gatti liberi.
2. Il Comune, in collaborazione con le associazioni di volontariato regolarmente iscritte all’albo regionale, cura il censimento delle colonie di gatti liberi, ne attiva la cattura ai fini della sterilizzazione, ne segue la degenza e la corretta reimmissione nelle colonie di origine.

Articolo 37 - Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattai/e

1. Il Comune riconosce l’attività benemerita dei cittadini che, come gattai/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi e promuove corsi di formazione in collaborazione con l’Azienda Sanitaria; a seguito della frequentazione dei suddetti corsi verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento.
2. Al gattaio/a deve essere permesso l’accesso, al fine dell’alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell’intero territorio comunale.
3. L’accesso dei/delle gattai/e a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.

Articolo 38 - Colonie feline

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Follonica che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili.
2. Le colonie feline che vivono all’interno del territorio comunale, sono censite dal Comune in collaborazione con le associazioni zoofile ed i singoli cittadini all’uopo incaricati. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.
3. Le colonie di gatti liberi non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con la competente Unità Funzionale Sanità Pubblica Veterinaria dell’Azienda Sanitaria Locale n°9 ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie.

Articolo 39 - Alimentazione dei gatti

1. I/le gattai/e sono obbligati a rispettare le norme per l’igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto.


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