Titolo V - GATTI
Articolo 34 - Definizione dei termini usati nel presente
titolo
1. Per "gatto libero" si intende un animale che
vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di
gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente
lo stesso luogo.
3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento
delle colonie di gatti che vivono in libertà è
denominata "gattaio" o "gattaia".
Articolo 35 - Proprietà dei gatti liberi
1. I gatti liberi che vivono nel territorio comunale appartengono
al Patrimonio Indisponibile dello Stato.
Articolo 36 – Controllo delle nascite nelle
colonie feline
del territorio comunale.
1. L’Azienda Sanitaria provvede con propri mezzi,
in base alla normativa vigente, alla sterilizzazione dei gatti
liberi.
2. Il Comune, in collaborazione con le associazioni di volontariato
regolarmente iscritte all’albo regionale, cura il censimento
delle colonie di gatti liberi, ne attiva la cattura ai fini
della sterilizzazione, ne segue la degenza e la corretta reimmissione
nelle colonie di origine.
Articolo 37 - Cura delle colonie feline da parte
dei/delle gattai/e
1. Il Comune riconosce l’attività benemerita
dei cittadini che, come gattai/e, si adoperano per la cura
ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi e promuove
corsi di formazione in collaborazione con l’Azienda
Sanitaria; a seguito della frequentazione dei suddetti corsi
verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento.
2. Al gattaio/a deve essere permesso l’accesso, al fine
dell’alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi
area di proprietà pubblica dell’intero territorio
comunale.
3. L’accesso dei/delle gattai/e a zone di proprietà
privata è subordinato al consenso del proprietario.
Articolo 38 - Colonie feline
1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Follonica
che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la
facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili.
2. Le colonie feline che vivono all’interno del territorio
comunale, sono censite dal Comune in collaborazione con le
associazioni zoofile ed i singoli cittadini all’uopo
incaricati. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato
sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni
di salute.
3. Le colonie di gatti liberi non possono essere spostate
dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti
potranno essere effettuati in collaborazione con la competente
Unità Funzionale Sanità Pubblica Veterinaria
dell’Azienda Sanitaria Locale n°9 ed esclusivamente
per comprovate e documentate esigenze sanitarie.
Articolo 39 - Alimentazione dei gatti
1. I/le gattai/e sono obbligati a rispettare le norme per
l’igiene del suolo pubblico evitando la dispersione
di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti
sono alimentati dopo ogni pasto. |