Titolo VI - VOLATILI
Articolo 40 - Detenzione di volatili
1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno
essere tenuti possibilmente in coppia.
2. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno
essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori
dell’acqua e del cibo all’interno della gabbia
dovranno essere sempre riforniti.
Articolo 41 - Dimensioni delle gabbie
1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie
connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, sono
individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie
che li accolgono:
a) per uno, e fino a due esemplari adulti: due lati della
gabbia dovranno essere di cinque volte, ed un lato di tre,
rispetto alla misura dell’apertura alare del volatile
più grande;
b) per ogni esemplare in più le suddette dimensioni
devono essere aumentate del 30%.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo, non si applicano
nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario o il trasporto
e/o il ricovero per esigenze sanitarie. |