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Regolamento sulla tutela degli animali

Titolo VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 44 - Inumazione di animali

1. E’ consentita l’inumazione, in aree preventivamente autorizzate dall’autorità sanitaria e a tale scopo destinate e controllate, di animali di proprietà deceduti, previa acquisizione di un certificato medico veterinario che esplicitamente ne consenta l’esecuzione.

Articolo 45 – Commissione "Regolamento comunale sulla tutela degli animali"

1. Il Comune di Follonica stabilisce attraverso il Servizio Veterinario della A.S.L. Zona 1, rapporti di consultazione con le Associazioni zoofile esistenti sul territorio, relativamente alle materie previste dal presente Regolamento.
2. A tal fine presso il Comune di Follonica viene costituita una Commissione consultiva di vigilanza così composta:

- Sindaco o suo Delegato;
- Responsabile del Servizio Veterinario o suo rappresentante;
- Un rappresentante delle leghe zoofile, ecologiche e naturalistiche accreditate presso questo Comune.

3. La Commissione ha compiti propositivi verso il Sindaco per i provvedimenti sanitari da adottare, e di vigilanza a quanto indicato nel medesimo Regolamento.

Articolo 46 - Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, le Guardie Volontarie dell
2. ’Ente Nazionale Protezione Animali, le Guardie Ambientali Volontarie. Tale attività di vigilanza deve essere annualmente rendicontata dal Comando di Polizia Municipale all’Organo Consiliare.

Articolo 47 - Sanzioni

Salva ed impregiudicata l’applicazione di sanzioni previste in normative specifiche, le violazioni di cui agli articoli sottoelencati sono così sanzionate:

Articolo 8 "Detenzione di animali", comma 5:

sanzionato ai sensi dell’art. 727 (maltrattamento) del C.P., modificato dalla L. 473/93

Articolo 11 "Maltrattamento di animali" – Articolo 13 "Abbandono di animali"– Articolo 20 "Esposizione di animali" – Articolo 21 "Attività motoria e rapporti sociali" - Articolo 22 "Dimensioni dei recinti" – Articolo 23 "Divieto di detenzione a catena":

sanzionati ai sensi dell’articolo 727 (maltrattamento) del C.P., modificato dalla L. 473/93

Articolo 12 "Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona":

sanzionato ai sensi dell’articolo 727 (maltrattamento) del C.P., modificato dalla L. 473/93 e dall’articolo 30 della L.157/92 – arresto da due a sei mesi o ammenda da € 516,00 a € 2.065,00 pena raddoppiata per particolari tipi di fauna;

sanzionato ai sensi dell’articolo 31 della L. 157/92 nell’ipotesi di utilizzo di richiami non autorizzati – sanzione amministrativa da € 154,00 a € 929,00 – in caso di recidiva da € 258,00 a € 1.549,00.

Articolo 27 "Obbligo di raccolta degli escrementi":

sanzionato dalla L.R.T. 43/95 e succ. mod., articolo 19 come sanzione amministrativa da € 12,00 a € 77,00.

Articolo 48 - Incompatibilità ed abrogazione di norme

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento vengono abrogate tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.


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