Titolo VIII - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 44 - Inumazione di animali
1. E’ consentita l’inumazione, in aree preventivamente
autorizzate dall’autorità sanitaria e a tale
scopo destinate e controllate, di animali di proprietà
deceduti, previa acquisizione di un certificato medico veterinario
che esplicitamente ne consenta l’esecuzione.
Articolo 45 – Commissione "Regolamento
comunale sulla tutela degli animali"
1. Il Comune di Follonica stabilisce attraverso il Servizio
Veterinario della A.S.L. Zona 1, rapporti di consultazione
con le Associazioni zoofile esistenti sul territorio, relativamente
alle materie previste dal presente Regolamento.
2. A tal fine presso il Comune di Follonica viene costituita
una Commissione consultiva di vigilanza così composta:
- Sindaco o suo Delegato;
- Responsabile del Servizio Veterinario o suo rappresentante;
- Un rappresentante delle leghe zoofile, ecologiche e naturalistiche
accreditate presso questo Comune.
3. La Commissione ha compiti propositivi verso il Sindaco
per i provvedimenti sanitari da adottare, e di vigilanza a
quanto indicato nel medesimo Regolamento.
Articolo 46 - Vigilanza
1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento
gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, le Guardie
Volontarie dell
2. ’Ente Nazionale Protezione Animali, le Guardie Ambientali
Volontarie. Tale attività di vigilanza deve essere
annualmente rendicontata dal Comando di Polizia Municipale
all’Organo Consiliare.
Articolo 47 - Sanzioni
Salva ed impregiudicata l’applicazione di sanzioni
previste in normative specifiche, le violazioni di cui agli
articoli sottoelencati sono così sanzionate:
Articolo 8 "Detenzione di animali", comma 5:
sanzionato ai sensi dell’art. 727 (maltrattamento)
del C.P., modificato dalla L. 473/93
Articolo 11 "Maltrattamento di animali" –
Articolo 13 "Abbandono di animali"– Articolo
20 "Esposizione di animali" – Articolo 21
"Attività motoria e rapporti sociali" - Articolo
22 "Dimensioni dei recinti" – Articolo 23
"Divieto di detenzione a catena":
sanzionati ai sensi dell’articolo 727 (maltrattamento)
del C.P., modificato dalla L. 473/93
Articolo 12 "Cattura, detenzione e commercio di
fauna selvatica autoctona":
sanzionato ai sensi dell’articolo 727 (maltrattamento)
del C.P., modificato dalla L. 473/93 e dall’articolo
30 della L.157/92 – arresto da due a sei mesi o ammenda
da € 516,00 a € 2.065,00 pena raddoppiata per particolari
tipi di fauna;
sanzionato ai sensi dell’articolo 31 della L. 157/92
nell’ipotesi di utilizzo di richiami non autorizzati
– sanzione amministrativa da € 154,00 a €
929,00 – in caso di recidiva da € 258,00 a €
1.549,00.
Articolo 27 "Obbligo di raccolta degli escrementi":
sanzionato dalla L.R.T. 43/95 e succ. mod., articolo
19 come sanzione amministrativa da € 12,00 a € 77,00.
Articolo 48 - Incompatibilità ed abrogazione
di norme
Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento
vengono abrogate tutte le norme con esso incompatibili eventualmente
contenute in altre disposizioni comunali. |