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Regolamento per la gestione del verde pubblico patrimonio indisponibile del Comune di Follonica

TITOLO II - UTILIZZI DIVERSI
CAPO I - Sponsorizzazioni

ARTICOLO 2 - Requisiti per le sponsorizzazioni

1. I beni oggetto del patrimonio indisponibile in quanto ricadenti nelle definizioni del verde pubblico, sono utilizzabili per le attività oggetto di contratti di sponsorizzazione.
2. le attività di sponsorizzazione possono essere effettuate solo da Società commerciali, ditte individuali e/o comunque soggetti giuridici in grado di emettere fatture e/o documenti contabili rilevanti a termini della legislazione fiscale vigente. 3. I soggetti interessati per attività di sponsorizzazione dovranno impegnarsi ad utilizzare le aree di verde pubblico mantenendone l’uso collettivo ed assumendosi l’obbligo di manutenzione e cura del complesso arboreo.
4. L’esecuzione di ogni intervento di sistemazione dovrà essere preventivamente autorizzato dagli Uffici competenti, in particolare dal Settore LL.PP., per la valutazione delle modalità di manutenzione arborea e la tipologia di apprestamenti di cui si prevede l’installazione.

ARTICOLO 3 - Modalità per le sponsorizzazioni

1. Le modalità e le procedure per le attività di sponsorizzazione sono disciplinate dall’apposito regolamento che detta le norme anche per la fatturazione e la disciplina economica a favore dello Sponsor.
2. Per le finalità del presente Regolamento lo Sponsor dovrà trasmettere un progetto di sistemazione delle aree richieste in uso per la verifica della compatibilità tra quanto proposto e la ammissibilità delle norme urbanistiche, edilizie e quelle di corretto uso dei beni pubblici.
3. Per quanto concerne le disposizioni fiscali e le altre norme per la disciplina dell’istituto delle sponsorizzazioni si applica l’apposito regolamento vigente.

CAPO II - Utilizzi Minori
Sezione I - Olivete comunali

ARTICOLO 4 - Criteri per il rilascio della concessione


1. Gli olivi compresi nelle aree di verde pubblico di proprietà comunale possono essere oggetto di concessione onerosa a favore di soggetti privati per il loro mantenimento e conservazione.
2. Non è ammessa la concessione delle olivete comunali in favore di ditte individuali, imprese e società di qualunque genere e tipologia e comunque soggetti coltivatori diretti che utilizzino le aree ed il raccolto per finalità commerciali.

ARTICOLO 5 - Modalità di assegnazione della concessione

1. L’assegnazione in concessione delle piante di olivo avverrà mediante gara ufficiosa con avviso pubblicato all’Albo pretorio che indicherà il numero di piante disponibili, la zona di riferimento, le condizioni della concessione ed il canone richiesto.
2. La durata della concessione non potrà essere superiore ad un triennio, rinnovabile una sola volta su richiesta del concessionario, per un massimo di sei anni consecutivi trascorsi i quali si dovrà procedere all’esecuzione di altra gara ufficiosa.
3. Il canone di concessione sarà stabilito nell’atto e non potrà essere inferiore ad un Euro a pianta a puro titolo di canone ricognitorio del diritto dominicale, salvo il maggiore importo scaturito dall’esito della gara.
4. L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta più alta in rapporto al valore a base d’asta della singola pianta come indicato al comma precedente.
5. Ogni concessionario non potrà avere più di 20 (venti) piante contemporaneamente in concessione.
6. E’ comunque ammessa la partecipazione alla gara anche da parte di colui che già ha 20 (venti) piante in concessione a condizione che in sede di gara indichi quali piante intende rilasciare per mantenersi sotto il limite di cui al comma precedente.

Sezione II - Concessioni per Condomini

ARTICOLO 6 - Criteri per la concessione


1. Allo scopo di incrementare l’abbellimento della Città, le aree a verde adiacenti o prospicienti condomini possono essere oggetto di concessione a favore dei condomini stessi che né richiedano l’uso e si assumano gli obblighi di manutenzione.

ARTICOLO 7 - Modalità di gestione aree in comodato

1. Le aree verdi adiacenti o prospicienti condomini concesse non possono essere recintate né intercluse al pubblico transito ed utilizzo collettivo.
2. La durata della concessione non potrà essere superiore ad un quinquennio rinnovabile su richiesta del concessionario, fermo restando il diritto dell’Amministrazione comunale di revocare e/o modificare la concessione per sopravvenute esigenze di pubblico interesse.
3. Al solo titolo ricognitivo del diritto dominicale è dovuto il pagamento di un canone di concessione pari al valore al metro quadro determinato per la COSAP ridotto del 90% in ragione d’anno, per un importo minimo di € 10,00.
4. Il canone previsto nella presente sezione sarà da corrispondersi in unica soluzione al momento della sottoscrizione dell’atto di concessione per tutta la durata quinquennale della concessione.


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