TITOLO III - CONCESSIONI ONEROSE
CAPO I - Opere e sistemazioni
Sezione I - Singoli Privati
ARTICOLO 8 - Fattispecie
1. Le aree di verde pubblico che si trovano in zone marginali del territorio o la cui fruizione collettiva sia limitata in relazione alle ridotte dimensioni, possono essere oggetto di concessione a titolo oneroso a favore di privati che intendano utilizzarle per le proprie finalità di ricreazione o per ampliamento di aree verdi di loro proprietà.
2. La concessione prevista nella presente sezione sarà a titolo oneroso con il vincolo di destinazione e di immodificabilità dell’area.
3. La concessione potrà consentire la delimitazione dell’area mediante sistemi di recinzione “a giorno”, realizzate esclusivamente utilizzando pali in legno alla maremmana e/o ferro infissi al suolo senza alcuna fondazione e/o zoccolo cementizio.
4. Non è ammesso il rilascio di concessioni per l’utilizzo delle aree a verde per:
a) la realizzazione di posti auto esclusivi;
b) per consentirne la realizzazione su aree private a discapito di quelle pubbliche utilizzate per ampliamento di zone private;
c) per consentire il rispetto di limiti di Legge per standard urbanistici necessari alla esecuzione di opere ed interventi edilizi di iniziativa privata.
ARTICOLO 9 - Modalità procedurali
1. Il richiedente dovrà presentare apposita istanza completa di una relazione tecnica firmata da un professionista abilitato che illustri le finalità per il quale è richiesta la concessione e le modalità della sua conduzione, con idonea planimetria in scala e debitamente quotata rispetto alla proprietà cui accede.
2. In ogni caso la superficie asservita in concessione non potrà essere maggiore di 100 (cento) metri quadri o comunque non superiore al 5 (cinque) % della superficie del lotto a cui accede.
3. Nel caso in cui l’area richiesta in uso esclusivo rimanga in adiacenza ad aree verdi di competenza comunale, la proposta di utilizzo potrà essere condizionata anche all’assunzione in responsabilità della pulizia e del mantenimento delle aree circostanti residue con opere ed interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui si assumerà la responsabilità il concessionario.
4. Nel caso in cui sull’area prospettino più proprietari, la stessa potrà essere concessa ad un solo soggetto a condizione che gli altri esprimano rinuncia scritta, altrimenti l’area verrà divisa e concessa in modo proporzionale ai richiedenti.
ARTICOLO 10 - Canone di concessione
1. Il canone di concessione è determinato e gestito con le modalità previste dall’articolo 25 del presente Regolamento.
2. La durata della concessione non potrà essere superiore ad un novennio, rinnovabile per una sola volta.
Sezione II - Attività commerciali e ludiche
ARTICOLO 11 - Criteri generali
1. Allo scopo di incrementare le condizioni per una valorizzazione delle aree verdi presenti nel territorio comunale che presentano particolari caratteristiche utili per attivit à in sinergia con operatori privati del settore commerciale dei giochi e delle attività ludiche in genere, l’Amministrazione comunale promuove la predisposizione di progetti di sistemazione e manutenzione orientati a questo obiettivo.
2. I progetti devono essere definiti con lo scopo principale di creare le condizioni per una completa gestione dell’area pubblica, offrendo servizi aggiuntivi rispetto a quelli eventualmente presenti e garantendo la sistemazione delle aree circostanti con opere ed interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui si assumerà la responsabilità il soggetto beneficiario della concessione.
3. I progetti potranno essere di iniziativa dell’Amministrazione comunale o privata ed in entrambi i casi si procederà con gare ad evidenza pubblica all’individuazione del beneficiario per l’attuazione e gestione dell’intervento.
4. Alla scadenza della concessione tutti i beni, manufatti opere di qualunque genere e tipologia infisse al suolo saranno acquisiti al patrimonio comunale senza alcun indennizzo, risarcimento e/o compenso di sorta, compreso avviamento e ed altre indennità comunque denominate e definite dalla Legge.
5. Il concessionario dovrà impegnarsi alla realizzazione di tutte quelle opere previste nei piani e progetti comunali per l’area oggetto di gara, fermo restando l’obbligo di esecuzione di servizi aggiuntivi rispetto a quelli presenti ed a quelli imposti come standard minimo urbanistico, garantendone la salvaguardia e la manutenzione per tutto il periodo della concessione.
ARTICOLO 12 - Scelta delle Aree
1. La scelta delle aree oggetto della gara sarà effettuata dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione garantendo, di regola, l’individuazione di almeno una zona per ogni quartiere della città.
2. Fino alla individuazione delle aree oggetto del presente Regolamento non potranno essere attuati interventi di iniziativa privata su qualunque area di proprietà comunale salva l’applicazione del Regolamento degli spettacoli viaggianti per quanto compatibile.
ARTICOLO 13 - Modalità di gara
1. La Giunta Comunale, con apposita delibera, effettuerà l’approvazione del bando di gara per la scelta del beneficiario della gestione.
2. II bando sarà redatto in funzione della proposta progettuale presentata per la sistemazione e gestione dell’area sia nel caso di una iniziativa pubblica che privata.
3. Le offerte dovranno essere selezionate attraverso il criterio dell’offerta più vantaggiosa con due parametri minimi del maggior canone riconosciuto per la minore durata della concessione.
4. In sede di prima aggiudicazione, la concessione non potrà avere durata minore di quella indicata nel Piano economico finanziario redatto in accompagnamento del progetto qualora di iniziativa privata mentre non potrà essere superiore a quello riportato nell’avviso pubblico qualora di iniziativa dell’Amministrazione comunale.
5. Il bando di gara determinerà le condizioni per garantire la prelazione nel caso di iniziativa privata a favore del proponente, fermo restando l’obbligo di assicurare le condizioni scaturite dalla gara pubblica.
ARTICOLO 14 - Conformità urbanistica
1. Il progetto di intervento, sia di iniziativa pubblica che privata, dovrà essere conforme alle previsioni dello strumento urbanistico.
2. Non è ammessa la possibilità di varianti in corso d’opera e/o interventi in modificazione delle previsioni progettuali aggiudicate in sede di gara. |