stemma della testata
certificazione ambientale Emas certificazioni  . 
|
|

Regolamento per la gestione del verde pubblico patrimonio indisponibile del Comune di Follonica

TITOLO V - PROCEDURE COMUNI E CANONE DI CONCESSIONE
CAPO I - Disciplina del procedimento

ARTICOLO 20 - Uffici competenti e procedura


1. Per ottenere le concessioni per gli scopi previsti dal presente Regolamento, l’interessato dovrà produrre istanza in bollo all’Ufficio competente, corredata dalla documentazione in esso prevista con idonei elaborati progettuali a firma di un tecnico abilitato, qualora necessario.
2. La competenza alla ricezione della istanza è l’Ufficio Patrimonio.

ARTICOLO 21 - Procedura per la richiesta di concessione - Spese di istruttoria

1. La domanda deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'Amministrazione e corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richieste per l'adozione del provvedimento.
2. All'atto della presentazione della domanda è rilasciata all'interessato una ricevuta, contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'articolo 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.
3. Le dette indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 7 della citata Legge n.241/1990. Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso.
4. La durata del procedimento è stabilita in 60 giorni decorrenti dalla presentazione della istanza da parte del richiedente, completa di ogni elaborato richiesto.
5. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il Responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro quindici giorni, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.
6. Il procedimento può essere sospeso una volta per richiesta di documentazione integrativa o chiarimenti sulla istanza. In questi casi i termini ricominciano a decorrere dal ricevimento della documentazione integrativa e dei chiarimenti richiesti.
7. L’istruttoria si concluderà con apposito provvedimento del Dirigente competente che previo svolgimento di apposita conferenza interna di servizi con i Settori comunali interessati per le rispettive competenze, approverà o respingerà l’istanza presentata.
8. In caso di accoglimento della istanza l’atto conclusivo del procedimento approverà lo schema di atto con il quale regolare la concessione, nei tempi, nelle modalità di godimento, per il corrispettivo della sua costituzione e mantenimento, da stipularsi, qualora necessario in base alla tipologia di intervento, anche mediante atto pubblico e comunque a spese del richiedente.
9. Alla domanda dovrà essere allegato il versamento delle spese di istruttoria a parziale rimborso degli oneri sostenuti dal Comune per il sopralluogo e l’istruttoria stessa relativi ad ogni domanda di concessione. In caso di richieste multiple il versamento dovrà essere effettuato per ciascun intervento.
10. Le somme per spese di istruttoria, diritti di segreteria, di formalità etc. sono fissate con Deliberazione della Giunta municipale, rivedibili ogni anno con incremento in relazione della variazione ISTAT o confermabili tacitamente.
11. La fissazione di nuove misure unitarie degli importi richiesti per le spese sopra indicate potrà avvenire solo con Delibera di Giunta Comunale, mentre l’adeguamento ISTAT sarà effettuato annualmente con Determinazione del Dirigente del settore competente.

ARTICOLO 22 - Atto di concessione: formalità del provvedimento

1. L’Ufficio comunale competente, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all’emanazione di un provvedimento positivo, rilascia l’atto di concessione ad occupare e/o utilizzare il suolo pubblico con indicate:

a) la durata della concessione;
b) la misura dello spazio di cui è consentita l’occupazione;
c) le condizioni per l’utilizzo alle quali è subordinata la concessione e le prescrizioni di carattere tecnico - amministrativo per la sua corretta esecuzione ed esercizio;
d) Le cause di revoca e decadenza oltre le sanzioni di Legge in caso di cattivo uso.

2. Il rilascio della concessione è comunque atto preliminare e necessario per la regolarità del titolo edilizio occorrente per la realizzazione dell’interventi.
3. L’atto di concessione viene trasmesso dall’Ufficio competente all’Ufficio Tributi entro sette giorni dalla sua sottoscrizione e/o rilascio per l’iscrizione a ruolo riguardo al canone dovuto.
4. Nel caso di trasferimento di proprietà dell’immobile l’acquirente dovrà inoltrare domanda di subentro all’Ufficio Tributi che provvederà alla comunicazione all’Ufficio Patrimonio, per quanto di competenza.

ARTICOLO 23 - Durata e cessazione della concessione

1. La durata della concessione è stabilita dal presente Regolamento per ogni tipologia salvo quanto previsto per le concessioni riguardanti le disposizioni del Titolo III sezione II, salvo rinnovo alla scadenza.
2. La concessione può essere rinunciata, nei termini indicati dall’atto stesso e comunque entro il 31 Dicembre di ogni anno mediante presentazione di domanda all’Ufficio Patrimonio con allegata fotocopia del tributo pagato, relativo all’anno in cui viene chiesta la rinuncia e con il progetto di ripristino e/o demolizione delle opere a suo tempo oggetto di concessione.
3. Nel caso della rinuncia alla concessioni disciplinate dal presente Regolamento l’Ufficio competente alla ricezione della istanza è l’Ufficio Patrimonio, nei termini e con le modalità indicate nei precedenti commi.
4. l’Ufficio Patrimonio, nel caso di cui al comma precedente, trasmette la documentazione tecnica pervenuta all’Ufficio LL.PP. per la direzione e sorveglianza dei lavori di ripristino dell’area pubblica da farsi a cura e spese del concessionario.
5. Alla conclusione dei lavori, il Comando Polizia Municipale previo N.O. dell’Ufficio LL.PP. comunicherà il corretto ripristino a regola d’arte all’Ufficio Tributi per la cancellazione del concessionario dai ruoli comunali ed all’Ufficio Patrimonio per l’archiviazione della pratica.
6. La cancellazione dai ruoli comunali avverrà dall’anno successivo a quello della accertata e documentata conclusione dei lavori.

CAPO II - DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

ARTICOLO 24 - Pagamento del canone


1. Il Comune di Follonica, avvalendosi della facoltà di cui all’articolo 3, comma 149, lettera h, della Legge 662/1996 e secondo quanto disposto dall’articolo 63 del D.Lgs. 446/1997, assoggetta a far tempo dall’1 gennaio 1999, in forza della Delibera di Consiglio Comunale n. 22/1999 l’occupazione sia permanente che temporanea del proprio Demanio o patrimonio indisponibile e dei relativi spazi soprastanti e sottostanti, nonché delle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, al pagamento di un canone da parte del titolare del relativo atto di concessione o autorizzazione.
2. Il canone di occupazione per tutti i tipi di concessione d’uso del presente Regolamento viene riferito alla libera disponibilità dell’area pubblica in favore del concessionario quale corrispettivo a ristoro del sacrificio imposto alla collettività con la rinuncia all'indiscriminato uso pubblico dell'area stessa.

ARTICOLO 25 - Criteri di imposizione


1. Le occupazioni di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico conseguenti all’attuazione del presente Regolamento, sono soggette al pagamento del relativo canone istituito con il Regolamento COSAP comunque vigente ed integrate dalle norme del presente atto.
2. Il canone di concessione è graduato a seconda dell’importanza dell’area sulla quale insiste l’occupazione e la classificazione utile per l’inquadramento è riferita alle singole strade previste nell’elenco allegato al Regolamento COSAP.
3. Il canone è altresì commisurato all’effettiva superficie espressa in metri oggetto di occupazione e sottrazione all’uso pubblico. Le frazioni inferiori al metro quadrato sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.
4. La misura unitaria del canone di concessione è fissata annualmente con Deliberazione della Giunta comunale, rivedibili ogni anno con incremento in relazione della variazione ISTAT o confermabili tacitamente.
5. La fissazione di nuove misure unitarie degli importi richiesti per le somme indicate potrà avvenire solo con Delibera di Giunta Comunale, mentre l’adeguamento ISTAT sarà effettuato annualmente con Determinazione del Dirigente del settore competente.
6. Resta fermo l’importo del canone come scaturito dalle procedure di gara per assegnazione della concessione, con applicazione delle condizioni scaturite da tale procedura.

ARTICOLO 26 - Versamento del canone

1. Per le modalità di versamento del canone calcolato con le modalità indicate all’articolo precedente, si applicano le procedure del Regolamento COSAP in quanto compatibili.

ARTICOLO 27 - Riduzioni

1. Il canone viene ridotto al 50% della tariffa base in caso di:

a) utilizzazioni promosse da enti religiosi per l’esercizio dei culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all’articolo 87, comma 1, lett. C), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica; a) utilizzazioni promosse da associazioni ed enti senza scopo di lucro.


|
|
|
Copyright © 1998, 2011 Comune di Follonica
IL COMUNE LA COMUNITA' - Follonica Comunicazione
Testata di informazione del Comune di Follonica
Iscrizione al Tribunale di Grosseto n. 8/2005
Direttore Responsabile Noemi Mainetto
Largo Felice Cavallotti, 1 - 58022 Follonica (Grosseto)
Tel. Centralino 0566 - 59111
URP 0566 - 59256
Fax 0566 - 41709
Numero Verde 800 - 405650
Protocollo: protocollo@comune.follonica.gr.it
PEC: follonica@postacert.toscana.it (solo per messaggi da caselle di posta elettronica certificata)
Suggerimenti e consigli su questo sito: www@comune.follonica.gr.it
Valid XHTML 1.0 Strict -  Valid CSS -  Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0